Sentenza n. 2580/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'annullamento del provvedimento di ammonimento della Questura di Napoli del 15 settembre 2023, prot. 202688/23;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di ammonimento adottato dal Questore di Napoli il 15 settembre 2023 ai sensi dell'art. 8 del d.l. n. 11/2009, convertito dalla l. n. 38/2009
Esito
Favorevole al resistente (questura e controinteressata)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato l'ammonimento sostenendo l'insussistenza dei relativi presupposti e deducendo violazione di legge ed eccesso di potere, in particolare per difetto di istruttoria e di motivazione. Ha lamentato che la Questura si sarebbe limitata ad accogliere la versione dell'ex moglie senza adeguati riscontri, che gli episodi persecutori sarebbero stati soltanto tre, diluiti nel tempo e non attuali, e che non sarebbe stato dimostrato un effettivo mutamento delle abitudini di vita della denunciante. Ha inoltre contestato la mancata considerazione delle osservazioni presentate nel procedimento.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha qualificato l'ammonimento ex art. 8 del d.l. n. 11/2009 come misura amministrativa di prevenzione, dissuasiva e cautelare, prodromica e alternativa alla querela per il reato di atti persecutori. La sua adozione non richiede la prova piena della responsabilità penale né l'accertamento definitivo del reato, essendo sufficiente un quadro indiziario attendibile, valutato secondo una logica probabilistica, dal quale emerga una condotta persecutoria o minacciosa idonea a degenerare in reato e a ledere la riservatezza o l'integrità della persona. Il Questore dispone di ampia discrezionalità e il sindacato giudiziale è estrinseco, limitato alla manifesta insussistenza dei presupposti, alla palese irragionevolezza, illogicità o al travisamento dei fatti. Nel caso concreto, la Questura aveva raccolto la dichiarazione della denunciante, dalla quale risultavano messaggi offensivi e minacciosi, minacce di divulgazione di fotografie, episodi di ira e aggressione verbale, pedinamento fino all'abitazione e comportamenti pubblici aggressivi. Tali condotte avevano determinato nella denunciante ansia e preoccupazione, inducendola a non frequentare amici comuni e a farsi accompagnare a casa. La scansione temporale e la coerenza interna del racconto sono state ritenute sufficienti a fondare il giudizio prognostico dell'amministrazione, senza necessità di ulteriori riscontri o di una prova penale piena. Il TAR ha ritenuto non decisiva la presenza di successivi contatti meno conflittuali, fisiologici anche per la presenza di una figlia comune, né ha ravvisato un difetto di attualità, poiché tra l'ultimo episodio e la richiesta di ammonimento erano trascorsi soltanto pochi mesi. È stata altresì esclusa la violazione dell'obbligo motivazionale: il provvedimento ricostruiva il quadro dei fatti, indicava il mutamento delle abitudini della denunciante e dava conto, anche sinteticamente, delle memorie difensive, ritenute assertive e non idonee a modificare la valutazione. Le spese sono state compensate in ragione della peculiarità e delicatezza delle dinamiche familiari.
Norme richiamate
art. 8 d.l. n. 11/2009, convertito dalla l. n. 38/2009
Disciplina l'ammonimento del Questore quale misura amministrativa di prevenzione, dissuasiva e cautelare, adottabile sulla base di un quadro indiziario attendibile e di una valutazione prognostica del rischio di reiterazione o degenerazione di condotte persecutorie.
art. 612-bis c.p.
Individua il reato di atti persecutori rispetto al quale l'ammonimento opera in funzione preventiva e anticipata, senza richiedere l'accertamento penale della responsabilità.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
È richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati, unitamente all'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- L'ammonimento del Questore previsto dall'art. 8 del d.l. n. 11/2009 è una misura amministrativa di prevenzione, dissuasiva e cautelare, autonoma rispetto all'accertamento penale e finalizzata a intervenire anticipatamente per prevenire la degenerazione di condotte persecutorie o minacciose.
- Per l'adozione dell'ammonimento non è necessaria la prova piena della responsabilità per il reato di atti persecutori né la certezza dell'avvenuta consumazione del reato; è sufficiente un quadro indiziario attendibile, valutato secondo una logica probabilistica, dal quale emerga una condotta idonea a ledere la riservatezza della vita di relazione o a ingenerare nella vittima ansia, paura o un rischio per l'integrità personale.
- La valutazione dei presupposti dell'ammonimento rientra nell'ampia discrezionalità dell'autorità di pubblica sicurezza; il sindacato del giudice amministrativo è estrinseco e può censurare soltanto la manifesta insussistenza dei fatti, la palese irragionevolezza, l'illogicità o il travisamento della base istruttoria.
- La dichiarazione della persona offesa può costituire, anche senza ulteriori riscontri necessari, elemento istruttorio sufficiente a fondare l'ammonimento, purché l'amministrazione ne valuti ragionevolmente la credibilità e la coerenza interna e il racconto delinei un quadro indiziario attendibile.
- La non attualità della condotta persecutoria non può essere desunta dal solo decorso di pochi mesi tra l'ultimo episodio e la richiesta di ammonimento, poiché la funzione cautelare della misura è proprio quella di prevenire la reiterazione o l'aggravamento di comportamenti potenzialmente pericolosi.
- L'obbligo di motivazione è rispettato quando dal complesso del provvedimento risultino chiaramente la ricostruzione dei fatti, le ragioni della valutazione di pericolosità e l'inidoneità delle osservazioni difensive a modificare l'esito, senza necessità di una confutazione analitica di ogni singola argomentazione.
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