Cassazione Civile, Ordinanza n. 19277/2024 del 12/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dalla cessione di un terreno sito in Comune di Venafro, venduto nel 2003 da più comproprietari. L'Agenzia aveva prima rettificato, ai fini dell'imposta di registro, il valore dichiarato nell'atto di compravendita sulla base di una perizia dell'Agenzia del Territorio; tale rettifica era poi stata annullata dal giudice tributario, con sentenza confermata in appello e passata in giudicato. Successivamente l'Ufficio emetteva tre avvisi di accertamento IRPEF nei confronti dei venditori, rideterminando anche ai fini delle imposte dirette il valore di cessione e imputando a ciascuno una plusvalenza tassabile, calcolata come differenza tra il valore di cessione ritenuto dall'Ufficio e il valore del terreno al momento della lottizzazione, ritenuta avvenuta nel 2001; per la quota della contribuente già in comproprietà per successione, la plusvalenza veniva calcolata rispetto al valore di cinque anni prima. I contribuenti impugnavano gli avvisi e i ricorsi venivano accolti nei gradi di merito solo per la parte eccedente un valore determinato da CTU. In cassazione deducevano: nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente o inesistente; violazione delle norme sulla determinazione della plusvalenza ex artt. 67, 68 TUIR e art. 38 d.P.R. 600/1973, perché il giudice di merito avrebbe sovrapposto automaticamente il valore normale del bene al corrispettivo effettivamente percepito senza prova di maggior incasso; omessa pronuncia sulla duplicazione d'imposta in capo a una contribuente, assoggettata sia a tassazione ordinaria sia separata; omessa pronuncia e erronea determinazione del costo di acquisto e degli oneri successori, oltre che del momento rilevante per la valorizzazione del bene e della quota già posseduta in comproprietà.
La decisione
La Corte ha accolto i primi quattro motivi di ricorso, ritenendo la sentenza impugnata gravemente carente sul piano motivazionale e viziata anche nella parte in cui aveva confermato la determinazione delle plusvalenze senza verificare l'effettivo corrispettivo percepito e senza esaminare le questioni sulla duplicazione della tassazione e sulla corretta individuazione del costo di acquisto e degli oneri successori. I restanti due motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza della Commissione tributaria regionale è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria territoriale per nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 111 Cost.
richiamato in relazione all'obbligo di motivazione della sentenza
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
la sentenza deve contenere una motivazione idonea e non apparente
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992
la decisione tributaria deve essere adeguatamente motivata
art. 118 disp. att. c.p.c.
norma richiamata per il contenuto della motivazione
art. 156, comma 2, c.p.c.
richiamato in tema di nullità per vizi formali della sentenza
art. 161 c.p.c.
richiamato in relazione ai vizi della sentenza impugnata
art. 360 c.p.c.
richiamato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge, nullità e omesso esame
art. 38 d.P.R. n. 600/1973
invocato dai ricorrenti per contestare la rettifica del corrispettivo sulla base del valore normale
art. 67 TUIR
individua il presupposto impositivo della plusvalenza da cessione di terreno
art. 68 TUIR
regola la determinazione della plusvalenza e del costo fiscalmente rilevante
art. 112 c.p.c.
richiamato per omessa pronuncia su questioni dedotte in giudizio
Massime di principio
- In materia di plusvalenze derivanti dalla cessione di terreni, il valore di mercato del bene non può essere automaticamente sovrapposto al corrispettivo realmente percepito dal venditore: l'Amministrazione e il giudice devono accertare, con il governo complessivo degli elementi probatori anche presuntivi, l'effettivo prezzo incassato.
- La determinazione della plusvalenza tassabile richiede una motivazione effettiva e non meramente adesiva alle conclusioni di primo grado; una sentenza di appello che si limiti a confermare acriticamente la decisione impugnata può essere cassata per motivazione apparente o insufficiente.
- Il giudice di merito deve esaminare tutte le questioni decisive ritualmente dedotte, incluse quelle sulla possibile duplicazione di imposta e sulla corretta individuazione del costo di acquisto del bene e degli eventuali costi accessori o successori; l'omissione di tale esame integra vizio denunciabile in cassazione.
- Quando un bene proviene in parte da successione e in parte da preesistente comproprietà, la base di calcolo della plusvalenza deve tener conto della diversa origine delle quote e del diverso momento di acquisto fiscalmente rilevante, senza applicare criteri uniformi in modo automatico.
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