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Sentenza

Sentenza n. 108/2026 - Palermo, Sezione 3

per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n. 774/2024 del Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro, pubblicata in data 22/02/2024.

Giustizia amministrativa202501433

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro, n. 774/2024, relativa all’erogazione dei buoni elettronici della Carta docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docenti)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro, n. 774/2024, passata in giudicato, che aveva riconosciuto il loro diritto al beneficio economico annuo di euro 500,00 tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti. Il titolo aveva ordinato al Ministero di erogare buoni elettronici per euro 1.000,00 a favore del primo ricorrente, riferiti agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, e per euro 2.000,00 a favore della seconda ricorrente, riferiti agli anni scolastici 2017/2018, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023. Poiché il Ministero non aveva dato esecuzione spontanea al giudicato, i ricorrenti hanno chiesto l’attivazione del giudizio di ottemperanza. Dagli atti risultavano il passaggio in giudicato della sentenza e l’inutile decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per l’ottemperanza e ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare puntuale e integrale esecuzione alla sentenza del giudice ordinario, provvedendo al pagamento delle somme spettanti mediante emissione dei buoni elettronici di valore corrispondente. L’amministrazione deve adempiere entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. In caso di inutile decorso del termine, su istanza della parte interessata, il Responsabile pro tempore della DGOSV del Ministero, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario dello stesso ufficio, dovrà provvedere in qualità di commissario ad acta entro ulteriori sessanta giorni. Il giudice ha precisato che l’incarico di commissario ad acta costituisce un munus obbligatorio, non rifiutabile né pregiudicabile da disposizioni interne dell’amministrazione, e che il commissario deve depositare gli atti esclusivamente tramite il Processo Amministrativo Telematico, utilizzando la modulistica prescritta. Ha inoltre chiarito che i ritardi nell’esecuzione del titolo e della sentenza possono comportare responsabilità amministrativa. Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero, liquidate in euro 552,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice amministrativo di assicurare l’esecuzione del giudicato; nel caso concreto ricorrevano i presupposti processuali per ordinare all’amministrazione l’integrale esecuzione del titolo e nominare, in caso di ulteriore inerzia, un commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    Il decorso del termine previsto per l’adempimento delle amministrazioni alle condanne pecuniarie, decorrente dalla notificazione del titolo, è stato ritenuto inutilmente maturato e ha consentito la proposizione del giudizio di ottemperanza.

  • art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001

    può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro

    La regola sull’assenza di compenso per il commissario ad acta, prevista per l’ottemperanza relativa ai decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001, è stata applicata analogicamente anche alle condanne pecuniarie diverse, quando il commissario appartiene alla stessa amministrazione resistente; l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

  • art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015

    È richiamato quale disposizione che ha previsto la disciplina dell’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, applicata analogicamente alla nomina del commissario ad acta.

  • art. 26 c.p.a.

    Costituisce, insieme all’art. 91 c.p.c., il fondamento della condanna alle spese di lite secondo il criterio della soccombenza.

  • art. 91 c.p.c.

    Ha concorso a fondare la condanna dell’amministrazione soccombente al pagamento delle spese processuali.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza passata in giudicato che condanna una pubblica amministrazione al pagamento di somme di denaro, verificati il passaggio in giudicato e l’inutile decorso del termine legale per l’adempimento, il giudice può ordinare all’amministrazione l’esecuzione puntuale e integrale del titolo entro un termine assegnato.
  • In caso di persistente inerzia dell’amministrazione dopo il termine fissato dal giudice dell’ottemperanza, può essere nominato un commissario ad acta, anche individuato in un dirigente o funzionario della stessa amministrazione obbligata, con facoltà di delega secondo quanto stabilito nella sentenza.
  • L’incarico di commissario ad acta costituisce un munus obbligatorio e non può essere rifiutato né neutralizzato da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza.
  • La disciplina che esclude il compenso del commissario ad acta quando l’incarico è svolto da un dirigente della stessa amministrazione può essere applicata analogicamente anche ai giudizi di ottemperanza relativi a condanne pecuniarie diverse da quelle per equa riparazione, poiché l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
  • Il ritardo nell’esecuzione del giudicato e della sentenza resa nel giudizio di ottemperanza può integrare un’ipotesi di responsabilità amministrativa.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimentoResponsabilità precontrattuale

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