Cassazione Penale, Sentenza n. 7516/2024 del 20/02/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'Appello (del 03/10/2022) che aveva dichiarato inammissibile per intempestività l'appello proposto il 10/02/2014 contro la sentenza di primo grado del 28/03/2013. Il motivo unico del ricorso alla Cassazione era la violazione delle norme processuali a pena di decadenza: l'estratto contumaciale non era stato notificato al difensore d'ufficio nominato dopo la rinuncia del difensore precedente (il domiciliatario), con la conseguenza che per il difensore d'ufficio i termini per proporre appello non erano mai cominciati a decorrere. Inoltre si deduceva che la mancata notifica poteva determinare una nullità del provvedimento impugnato ove tempestivamente rilevata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il motivo relativo alla omessa notifica dell'estratto contumaciale al difensore poi subentrato, con la conseguenza che l'appello depositato il 10/02/2014 doveva considerarsi tempestivo rispetto al difensore appellante e che la sentenza di primo grado soffriva di nullità a regime intermedio. Tenuto conto dei termini e della decorrenza della prescrizione (reato commesso il 1/8/2003), il reato risultava ormai estinto per prescrizione. Pertanto la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali (reato estinto per prescrizione) ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. a) c.p.p., mentre ha confermato le statuizioni civili, ritenendo che i fatti accertati integrino un illecito civile risarcibile ai sensi dell'art. 2043 c.c.
Norme richiamate
art. 620, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali
La norma è stata applicata per disporre l'annullamento senza rinvio della decisione impugnata per effetto della estinzione del reato per prescrizione, quando ricorrono i presupposti per l'estinzione che impediscono la prosecuzione del processo penale.
art. 2043 codice civile
art. 2043 del codice civile (Corte cost. n. 182 del 30/7/2021)
La norma è stata interpretata nel senso che, anche se il reato è estinto per prescrizione agli effetti penali, i fatti riconosciuti possono comunque integrare l'illecito civile patrimoniale che legittima la domanda risarcitoria; perciò le statuizioni civili sono confermate.
Massime di principio
- La mancata notifica dell'estratto contumaciale al difensore effettivamente rappresentante (es. difensore d'ufficio nominato dopo la rinuncia del precedente) impedisce l'avvio del termine per proporre impugnazioni a carico del difensore che non ha ricevuto la notifica: in tali casi l'appello può essere considerato tempestivo se depositato dopo e nei termini rispetto a chi ha effettiva facoltà di impugnare.
- L'omessa notifica dell'estratto contumaciale può dar luogo a una nullità a regime intermedio della sentenza di primo grado che, se tempestivamente dedotta, deve essere rilevata e può incidere sulla regolarità del procedimento sanzionatoria.
- Quando la nullità o la mancata notifica incidono sui termini di impugnazione e sul decorso della prescrizione, è necessario ricalcolare i termini utili anche considerando i periodi successivi alla decisione impugnata quando la giurisprudenza lo consente; ciò può portare alla declaratoria di estinzione del reato per prescrizione.
- L'estinzione del reato per prescrizione agli effetti penali non preclude automaticamente l'accertamento della responsabilità civile: le pretese risarcitorie possono essere confermate se i fatti accertati in sede penale integrano l'illecito civile (art. 2043 c.c.).
- In procedimenti con imputato contumace è essenziale verificare correttamente la qualità del domiciliatario e l'effettiva notifica degli atti processuali al difensore abilitato; la rinuncia al mandato e la tempestiva nomina del difensore d'ufficio devono essere annotate e le notifiche eseguite al difensore effettivo per evitare vizi procedurali.
- Se si ritiene che vi sia stata omissione di notifica rilevante, va tempestivamente eccepita la nullità nei gradi successivi per poter ottenere la ricostruzione della decorrenza dei termini e, se del caso, la rilevazione delle conseguenze in ordine alla prescrizione.
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