Sentenza del 22/03/2019 n. 8108 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che aveva accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate, confermando un avviso di accertamento relativo all'anno 2007. L'accertamento rettificava i ricavi dichiarati e recuperava imposte ritenute non versate. Con il primo motivo, D.C. sosteneva che le provvigioni derivanti da attività di intermediazione svolta tramite subagenti per una società con sede a San Marino non fossero imponibili IVA per carenza del requisito territoriale. Con il secondo motivo contestava la legittimità dell'accertamento induttivo e la valutazione della documentazione relativa a somme qualificate dal contribuente come finanziamento, nonché la motivazione della sentenza regionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato entrambi i motivi inammissibili e ha respinto integralmente il ricorso. Il primo motivo era inammissibile perché il contribuente contestava la ricostruzione fattuale della Commissione regionale, la quale aveva accertato che i beni oggetto dell'intermediazione si trovavano già in Italia e non erano quindi oggetto di importazione. Il secondo motivo era inammissibile perché la sentenza d'appello aveva fornito una motivazione adeguata, basata sull'assenza nelle scritture contabili di un obbligo di restituzione delle somme, sulla mancata prova della restituzione dopo cinque anni e sull'assenza di accordi scritti rigorosi, elementi ritenuti incompatibili con l'esistenza di un finanziamento. D.C. è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 7.000 euro oltre alle spese prenotate a debito, nonché al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 9, comma 1
La norma è stata invocata dal contribuente per sostenere la non imponibilità IVA delle prestazioni di intermediazione collegate a operazioni internazionali. La Corte non ha esaminato nel merito la tesi perché il motivo presupponeva una ricostruzione dei fatti diversa da quella accertata dal giudice d'appello.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 71, comma 2
Richiamata dal contribuente in relazione al regime IVA delle operazioni internazionali, ma non applicata nel merito a causa dell'inammissibilità del motivo.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1
Invocata per contestare il ricorso all'accertamento induttivo o analitico-induttivo del reddito. La censura non è stata accolta perché la motivazione della sentenza regionale è stata ritenuta sufficiente.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42, commi 1 e 2
Richiamata in relazione ai requisiti dell'atto di accertamento e della sua motivazione. La Corte ha ritenuto che la decisione impugnata consentisse di individuare chiaramente il percorso argomentativo e gli elementi probatori utilizzati.
Art. 1748 del codice civile
Richiamato in materia di provvigioni dell'agente, senza che la Corte accogliesse la relativa censura, poiché il motivo risultava inammissibile.
Art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, del codice di procedura civile
La Corte ha ribadito che il vizio di violazione di legge deve muovere dai fatti accertati dal giudice di merito e non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione delle prove o una revisione della ricostruzione fattuale.
Art. 24 della Costituzione
Il richiamo alla tutela del diritto di difesa non ha condotto all'accoglimento del ricorso, non essendo stata ravvisata una motivazione apparente o una compromissione effettiva del diritto di difesa.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
In caso di rigetto del ricorso, il ricorrente è tenuto al versamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- In cassazione non è possibile contestare la ricostruzione dei fatti effettuata dal giudice di merito utilizzando formalmente un motivo di violazione o falsa applicazione di legge; la Corte verifica l'interpretazione e l'applicazione delle norme sulla base dei fatti già accertati.
- Quando il giudice d'appello espone gli elementi probatori decisivi e spiega perché considera recessivi gli elementi contrari, la motivazione è generalmente sufficiente e non può essere sostituita in cassazione da una nuova valutazione delle prove.
- Per sostenere che una somma costituisce un finanziamento, soprattutto se proveniente da un soggetto estero o da un Paese a fiscalità privilegiata, è opportuno disporre di documentazione precisa: accordo, obbligo di restituzione, scadenze, interessi, registrazioni contabili coerenti e prova dei rimborsi.
- Ai fini della territorialità IVA dei servizi di intermediazione, è decisiva la concreta ricostruzione dell'operazione e la localizzazione dei beni o della prestazione; la qualificazione come operazione internazionale non può essere affermata in contrasto con i fatti accertati nei precedenti gradi.
- L'assenza di prova dell'avvenuta restituzione di somme e la mancanza di un obbligo restitutorio formalizzato possono costituire elementi rilevanti per escludere la natura di finanziamento e sostenere una diversa qualificazione fiscale dell'operazione.
- Un giudicato esterno può essere fatto valere solo se viene adeguatamente dimostrata l'intervenuta definitività della pronuncia, normalmente mediante attestazione o documentazione idonea.
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