Ordinanza n. 1303/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, -per quanto di ragione, dell'esito negativo della prova scritta comunicato con gli impugnati avvisi e negli allegati elenchi in forma anonima sul sito istituzionale di Agenzia delle Entrate dapprima in data 4/11/2025 e poi rettificati - come da avviso del 5/11/25 - in data 10/11/25 oltre che sui rispettivi test caricati all'interno dell'area riservata Formez della parte ricorrente in merito alla "selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di complessive 2.700 unità per l'area dei funzionari, famiglia professionale funzionario giuridico - tributario per attività di controlli fiscali e servizi fiscali" di cui al Bando di concorso n.290773/2025 pubblicato in INPA lo scorso 11/07/2025, lesivi laddove alla prova scritta è stato assegnato il punteggio di 20,3/21 poi rettificato in 20,8/21, in ogni caso, inferiore alla sufficienza per la presenza di 1 quesito errato, incompleto, ambiguo e mal posto (n. 59), che ha determinato l'esclusione dal concorso; -per quanto di ragione, dell'avviso del 27/11/25 e dell'allegato elenco nominativo dei vincitori della procedura nonché della graduatoria finale di merito della regione LIGURIA, oltre all'atto di approvazione, pubblicati rispettivamente sul sito dell'Amministrazione e sul Portale inPA lo scorso 27/11/2025, laddove non includono il nominativo di parte ricorrente; -per quanto di ragione e se lesivo, del Bando di concorso pubblicato sul Portale InPA in data 11/07/2025 con cui la Commissione ha indetto il sopra menzionato concorso; nonché di ogni altro atto connesso anteriore e conseguente del procedimento anche se ad oggi non conosciuto né prodotto dall'Amministrazione e comunque lesivo dei diritti e degli interessi di parte ricorrente. nonchè per l'accertamento e la condanna dell'interesse in capo alla parte ricorrente all'annullamento del quesito n. 59, contestato con il presente atto e alla conseguente rivalutazione del punteggio complessivo al Test; e la condanna, ex art. 30 c.p.a., dell'Amministrazione intimata a provvedere all'aggiunta di + 0,5 punti per il quesito in oggetto (pari a +0,40 per la risposta corretta +0,1 per l'eliminazione della penalità), permettendo a parte ricorrente di superare la soglia di sufficienza, di ottenere il punteggio di 21,30 (20,8 + 0,5).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esito negativo della prova scritta e atti della graduatoria finale di merito di un concorso per l’assunzione di funzionari giuridico-tributari presso l’Agenzia delle Entrate
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato l’esito negativo della prova scritta, inizialmente determinato nel punteggio di 20,3/21 e poi rettificato in 20,8/21, nonché gli atti della graduatoria finale della regione Liguria e, in via subordinata, il bando di concorso. Ha dedotto l’illegittimità del quesito n. 59, ritenuto errato, incompleto, ambiguo e mal formulato, sostenendo che tale quesito le avrebbe impedito di raggiungere la soglia di sufficienza. Ha chiesto l’annullamento del quesito, la rivalutazione della prova, l’attribuzione di ulteriori 0,5 punti — 0,40 per la risposta corretta e 0,1 per l’eliminazione della penalità — e il conseguente riconoscimento del punteggio di 21,30, con superamento della soglia e ammissione nella graduatoria. In camera di consiglio la ricorrente ha rinunciato alla domanda cautelare, insistendo per la sollecita fissazione dell’udienza pubblica di merito.
La decisione
Il TAR ha preso atto della rinuncia all’istanza cautelare, senza decidere nel merito la legittimità del quesito n. 59 o degli atti concorsuali. Ha rilevato che il ricorso era stato notificato ai candidati collocati nelle ultime cinque posizioni utili, ma che non era possibile stabilire se tali soggetti fossero effettivi controinteressati, non essendo conosciuti dal Collegio la loro posizione in graduatoria e il relativo punteggio. Considerato che l’eventuale accoglimento del ricorso potrebbe pregiudicare tutti i vincitori e gli idonei utilmente collocati, ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti tali soggetti. In ragione dell’elevato numero dei controinteressati e delle difficoltà di reperirne gli indirizzi, ha autorizzato la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate, con specifici contenuti e obblighi di mantenimento online della documentazione. La notificazione deve essere eseguita entro venti giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza e la relativa prova depositata entro i successivi dieci giorni, entrambi termini perentori, a pena di improcedibilità. L’udienza pubblica per la trattazione del merito è stata fissata al 24 giugno 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata rinunciata dalla ricorrente e il TAR ne ha preso atto.
art. 41, comma 2, c.p.a.
La notificazione del ricorso deve essere valutata anche in rapporto alla posizione dei controinteressati effettivi, la cui individuazione richiede la conoscenza della posizione in graduatoria e del punteggio.
art. 41, comma 4, c.p.a.
In presenza di un numero elevato di controinteressati e di prevedibili difficoltà nel reperirne gli indirizzi, il giudice può autorizzare la notificazione per pubblici proclami.
art. 49, comma 1, c.p.a.
Il giudice dispone l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti che potrebbero essere pregiudicati dall’accoglimento del ricorso.
art. 27, comma 2, c.p.a.
La notificazione per pubblici proclami è autorizzata secondo le modalità stabilite dal giudice.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
L’omessa esecuzione, nel termine perentorio, dell’integrazione del contraddittorio e il mancato deposito della prova della notificazione comportano l’improcedibilità del ricorso.
Massime di principio
- Quando l’accoglimento di un ricorso concorsuale può incidere sulla posizione di tutti i vincitori e degli idonei utilmente collocati, il contraddittorio deve essere integrato nei confronti di tutti i soggetti potenzialmente pregiudicati, anche se il ricorrente ha inizialmente notificato il ricorso soltanto ad alcuni candidati.
- L’individuazione dei controinteressati effettivi in una controversia concorsuale richiede, quando rilevante, la verifica della posizione in graduatoria e del punteggio dei candidati potenzialmente pregiudicati; la mera notificazione a un numero limitato di candidati non esclude la necessità di integrare il contraddittorio.
- In presenza di un numero elevato di controinteressati e di difficoltà prevedibili nel reperimento dei loro indirizzi, il giudice amministrativo può autorizzare la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’amministrazione, imponendo le modalità necessarie a garantire conoscibilità e permanenza degli atti.
- Il termine assegnato per la notificazione per pubblici proclami e quello successivo per il deposito della relativa prova possono essere stabiliti come perentori; il loro mancato rispetto comporta l’improcedibilità del ricorso.
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