Ordinanza n. 3822/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento, comunicato al ricorrente solo in forma verbale, di mancata ammissione agli esami di Stato in relazione all’a.s. 2025/2026; - della delibera del Consiglio di Classe relativa allo scrutinio finale; - del verbale di scrutinio, dei criteri di ammissione eventualmente adottati, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente tale da pregiudicare l’ammissione del ricorrente agli esami di Stato; - dell’ordinanza del Ministero dell’Istruzione e del Merito n. 54 del 26.03.2026, laddove, all’art. 3 lett. a, punto i., è prevista la frequenza per “almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato” quale requisito d’ accesso all’ esame di Stato, laddove ritenuta applicabile anche a corsi serali quali quello frequentato dal ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata ammissione agli esami di Stato per l'anno scolastico 2025/2026, delibera e verbale di scrutinio, nonché art. 3, lett. a), punto i), dell'ordinanza ministeriale n. 54 del 26 marzo 2026, nella parte relativa al requisito della frequenza minima, ove applicabile a un corso serale
Esito
Favorevole al ricorrente (studente)
Prevale il privato
La controversia
Lo studente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione, il provvedimento di mancata ammissione agli esami di Stato, comunicato solo verbalmente, la delibera del consiglio di classe, il verbale di scrutinio, gli eventuali criteri di ammissione e gli atti connessi. È stata inoltre contestata l'ordinanza ministeriale n. 54 del 26 marzo 2026, limitatamente alla previsione della frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato quale requisito di accesso all'esame di Stato, nella prospettata applicazione ai corsi serali. Dal testo dell'ordinanza cautelare non risultano specificati i singoli vizi di legittimità dedotti né le argomentazioni di merito svolte dalle parti.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare collegiale soltanto nei limiti necessari a confermare gli effetti del decreto presidenziale n. 3418 del 18 giugno 2026, con il quale lo studente era stato ammesso con riserva a sostenere l'esame di Stato. La misura non definisce il merito della controversia e non comporta l'annullamento degli atti impugnati. Il giudizio di merito è stato rinviato all'udienza pubblica del 23 marzo 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Richiamato quale fondamento della domanda e della decisione cautelare collegiale.
art. 3, lett. a), punto i), ordinanza Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 54 del 26 marzo 2026
almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato
Previsione ministeriale impugnata nella parte in cui potrebbe essere applicata quale requisito di accesso all'esame di Stato anche a un corso serale.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità e degli ulteriori dati identificativi dello studente.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità della parte ricorrente.
Massime di principio
- In sede cautelare il giudice amministrativo può accogliere la domanda nei limiti necessari a confermare gli effetti di un precedente decreto presidenziale, mantenendo l'ammissione con riserva dell'interessato senza definire il merito dell'impugnazione.
- L'ammissione con riserva a sostenere una prova o un esame costituisce una misura cautelare interinale e non implica il riconoscimento definitivo del diritto alla partecipazione né l'annullamento degli atti contestati.
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