Cassazione Penale, Sentenza n. 38720/2023 del 22/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso per cassazione lamentava: 1) la sopravvenuta estinzione del reato per remissione di querela con accettazione della stessa e la conseguente obbligatorietà di pronuncia ex art. 129 c.p.p.; 2) il mancato accoglimento delle doglianze proposte in appello; 3) la mancata concessione della sospensione condizionale della pena. Dopo la sentenza impugnata il querelante ha rimesso la querela (27/03/2023) e il querelato, tramite procuratore speciale, ha accettato la remissione. Il ricorrente ha chiesto che la remissione, intervenuta dopo la sentenza ma prima della scadenza del termine per l'impugnazione, fosse considerata nel processo.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto ammissibile l'introduzione della remissione nel processo e ha accertato la sopravvenuta mancanza della condizione di procedibilità. In accoglimento del primo motivo, ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Ha condannato l'imputato al pagamento delle spese processuali, non essendo emerso alcun diverso accordo sulle spese tra remittente e accettante. I motivi secondario e terzo sono stati assorbiti dalla decisione.
Norme richiamate
art. 129 cod. proc. pen.
La norma è stata richiamata in riferimento all'obbligo di pronuncia in presenza della sopravvenuta estinzione del reato per remissione di querela; la Corte ha ritenuto che la remissione accettata impone l'annullamento senza rinvio della sentenza.
Giurisprudenza: Sez. 4, n. 38156 del 05/07/2022, Tomasello, Rv. 283584
Se la remissione della querela è intervenuta dopo la sentenza e prima della scadenza del termine per la presentazione dell'impugnazione, è ammissibile introdurla nel processo di cassazione
La Corte ha applicato il principio secondo cui la remissione accettata, anche se intervenuta dopo la sentenza ma prima della scadenza del termine per impugnare, può essere fatta valere in sede di cassazione e comporta l'estinzione del reato.
Massime di principio
- La remissione della querela, se accettata dall'imputato, estingue il reato e rende obbligatoria la pronuncia di annullamento senza rinvio della sentenza, quando la condizione di procedibilità viene a mancare.
- La remissione intervenuta dopo la sentenza è comunque valutabile in cassazione se è stata presentata prima della scadenza del termine per proporre impugnazione.
- Se non risulta alcun diverso accordo tra remittente e accettante in ordine alle spese, le spese processuali possono essere a carico dell'imputato anche se il reato è estinto per remissione di querela.
- Motivi di gravame diversi dall'estinzione del reato (es. valutazioni di merito o concessione di benefici) vengono assorbiti se l'annullamento è disposto per estinzione del reato.
- Per rendere efficace la remissione è opportuno che la stessa sia formalizzata in modo rituale (es. presentazione agli organi di polizia o autorità), e che l'accettazione sia chiara e documentata (anche tramite procuratore speciale quando presente).
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