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Ordinanza

Ordinanza n. 2793/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202605162

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza cautelare del TAR Lombardia, Sez. III, che aveva accolto la domanda cautelare proposta in primo grado

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Ministero della Giustizia ha appellato l’ordinanza cautelare del TAR Lombardia che aveva accolto la domanda cautelare della parte privata. Il nucleo della controversia riguardava la contestazione dell’applicazione del criterio della motivazione mediante voto numerico, unitamente a profili ulteriori connessi e accessori, nonché il vizio istruttorio che sarebbe derivato dall’utilizzo di tale criterio. L’Amministrazione ha sostenuto la legittimità della motivazione numerica e, conseguentemente, l’assenza del dedotto vizio istruttorio.

La decisione

Il Consiglio di Stato, nella cognizione sommaria propria della fase cautelare, ha ritenuto l’appello assistito da significativi elementi di fondatezza. In particolare, ha affermato che il criterio della motivazione mediante voto numerico risulta conforme al parametro normativo che disciplina l’esercizio del potere in questione. Ha inoltre escluso che il solo utilizzo del voto numerico possa determinare un vizio istruttorio, poiché tale vizio non è riconducibile a un criterio motivazionale legittimo. Di conseguenza, ha accolto l’appello e, in riforma dell’ordinanza cautelare del TAR, ha respinto l’istanza cautelare proposta in primo grado. Le spese del doppio grado della fase cautelare sono state compensate in ragione della peculiarità della fattispecie.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l’appello cautelare davanti al Consiglio di Stato; la pronuncia è stata resa ai sensi di tale disposizione.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare, il Consiglio di Stato può riformare l’ordinanza del TAR quando, a una cognizione sommaria, la pretesa cautelare risulti fondata su una contestazione del criterio della motivazione mediante voto numerico che, invece, sia conforme al parametro normativo applicabile.
  • L’utilizzo legittimo della motivazione mediante voto numerico non determina, per ciò solo, un vizio di istruttoria: il vizio istruttorio non può essere desunto automaticamente dall’adozione di un criterio motivazionale conforme alla legge.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareAppello
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

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