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Risoluzione

Risoluzione n. 378 del 10/10/2008

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Risoluzione n. 378/E del 10 ottobre 2008 chiarisce che i compensi corrisposti dal Comune ai "nonni vigili" rientrano tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ex art. 50, comma 1, lett. l), TUIR. Se ricorrono i requisiti previsti dall’art. 52, comma 1, lett. d-bis), TUIR, può applicarsi il regime agevolato per i lavori socialmente utili, con esclusione dall’imposizione fino a 3.098,74 euro e ritenuta a titolo d’imposta sulla parte eccedente; restano dovuti gli adempimenti del sostituto d’imposta e la certificazione CUD, mentre non spettano le detrazioni per lavoro dipendente.

Qualificazione fiscale dei compensi ai "nonni vigili"

Qualificazione fiscale dei compensi ai "nonni vigili"

La risoluzione affronta il trattamento fiscale dei compensi erogati da un Comune a persone anziane impiegate come "nonni vigili" nella sorveglianza davanti alle scuole. L’Agenzia delle Entrate inquadra tali compensi tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e chiarisce l’eventuale applicazione del regime agevolato previsto per i lavori socialmente utili.

Quesito posto dal Comune

Il Comune chiede quale sia il corretto trattamento fiscale dei compensi corrisposti ai soggetti anziani che svolgono l’attività di "nonno vigile". Nel quesito vengono richiamati:

  • la nota INPS 13 marzo 1996, n. 12.3/25762/Q 275.1, che ricondurrebbe l’attività tra i programmi di reinserimento degli anziani in attività socialmente utili, con esclusione dalla contribuzione previdenziale;
  • la nota INAIL 1 marzo 2007, n. 0002491, che ritiene applicabile l’obbligo assicurativo, ravvisando il requisito oggettivo e quello soggettivo della dipendenza ai fini assicurativi;
  • un orientamento dottrinale secondo cui il trattamento fiscale sarebbe assimilabile a quello dei lavoratori dipendenti, con ritenuta alla fonte.

Soluzione interpretativa prospettata dal Comune

Il Comune ritiene che il rapporto con i "nonni vigili" sia assimilabile a un rapporto di lavoro dipendente e prospetta una procedura operativa articolata come segue:

  • apertura della posizione INAIL con denuncia dei salari presunti, assumendo come base imponibile i compensi erogati;
  • predisposizione di un prospetto paga e corresponsione dei compensi al netto delle ritenute d’acconto, commisurate alla prima aliquota IRPEF, senza applicazione di detrazioni, poiché già fruite sul trattamento pensionistico;
  • rilascio annuale del modello CUD nei termini ordinari.

Inquadramento normativo dei compensi

L’Agenzia richiama l’art. 50, comma 1, lett. l), del DPR n. 917 del 1986, secondo cui sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente i compensi percepiti da soggetti impegnati in lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative.

Viene precisato che l’attuale formulazione della norma deriva dalla modifica introdotta dall’art. 2, comma 1, lett. a), n. 4, del D.Lgs. n. 314 del 1997, che ha ampliato l’ambito oggettivo rispetto alla precedente disciplina, consentendo di ricomprendere anche compensi percepiti da soggetti che non rivestono la qualifica di lavoratori, come i pensionati.

Prima della modifica, tali compensi potevano essere qualificati, a seconda dei casi, come redditi di collaborazione coordinata e continuativa o redditi derivanti da attività saltuaria di lavoro autonomo. Dopo l’intervento normativo, invece, i compensi per lavori socialmente utili sono sempre qualificati come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

Applicazione al caso dei "nonni vigili"

Secondo l’Agenzia, l’utilizzo in lavori socialmente utili non deve necessariamente derivare da una legge in senso stretto, ma può avvenire anche in conformità ad altre disposizioni normative, comprese quelle secondarie. Perciò, nel caso dei servizi di sorveglianza davanti alle scuole svolti dalle persone anziane per conto dell’ente locale, i rapporti instaurati sono ricondotti alla categoria dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. l), TUIR.

Obblighi del Comune quale sostituto d’imposta

Il Comune, in qualità di sostituto d’imposta, deve:

  • applicare le ritenute alla fonte;
  • rilasciare la relativa certificazione;
  • adempiere agli obblighi previsti dall’art. 24 del DPR n. 600 del 1973 e dall’art. 4, comma 6-ter, del DPR n. 322 del 1998.

Regime agevolato per i lavori socialmente utili

La risoluzione richiama l’art. 52, comma 1, lett. d-bis), del TUIR, che prevede un regime agevolato per i compensi percepiti per lavori socialmente utili. Il regime opera quando i compensi sono percepiti da soggetti che:

  • hanno maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia;
  • possiedono un reddito complessivo, al netto della deduzione per l’abitazione principale e relative pertinenze, non superiore a 9.296,22 euro.

In tale ipotesi:

  • i compensi sono esclusi dall’imposizione fino a 3.098,74 euro;
  • la parte eccedente è assoggettata a tassazione mediante ritenuta a titolo d’imposta;
  • si applica l’aliquota prevista per il primo scaglione di reddito, maggiorata delle addizionali vigenti ai sensi dell’art. 24, comma 1-bis, del DPR n. 600 del 1973.

Per applicare il regime agevolato, il percipiente deve fornire al soggetto erogatore una comunicazione attestante il possesso dei requisiti richiesti.

Detrazioni fiscali e concorso al reddito complessivo

La risoluzione richiama la circolare n. 238 del 2000, secondo cui il regime speciale dell’art. 52, comma 1, lett. d-bis), essendo derogatorio rispetto al trattamento ordinario dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, era incompatibile con le detrazioni per lavoro dipendente previste dall’art. 13 del TUIR nel testo allora vigente.

Viene inoltre chiarito che, dal 1° gennaio 2007, per effetto delle modifiche apportate all’art. 13, comma 1, del TUIR dalla legge n. 296 del 2006, le detrazioni per redditi da lavoro dipendente ivi indicate si applicano solo quando i redditi assimilati ex art. 50, comma 1, lett. l), concorrono alla formazione del reddito complessivo. Poiché il regime dell’art. 52, comma 1, lett. d-bis), prevede una parziale tassazione separata con ritenuta a titolo d’imposta, tali compensi non concorrono al reddito complessivo e non danno quindi diritto alle detrazioni di cui all’art. 13.

Certificazione e adempimenti dichiarativi

I compensi assoggettati al regime agevolato devono comunque essere indicati nel modello CUD, secondo le istruzioni di compilazione vigenti. La risoluzione conferma quindi l’obbligo di certificazione anche per le somme soggette a tassazione agevolata.

Addizionale regionale

Per quanto riguarda l’addizionale regionale, viene confermato quanto già indicato dalla circolare n. 238 del 2000: il prelievo deve avvenire contestualmente all’applicazione delle ritenute IRPEF e non si applicano le ordinarie modalità di prelievo previste dall’art. 50 del D.Lgs. n. 446 del 1997.

Conclusione operativa

In sintesi, l’Agenzia delle Entrate considera i compensi ai "nonni vigili" come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente; se ricorrono i requisiti soggettivi e reddituali previsti dalla disciplina sui lavori socialmente utili, può applicarsi il regime agevolato con esclusione fino a 3.098,74 euro e ritenuta a titolo d’imposta sull’eccedenza. Restano fermi gli obblighi del sostituto d’imposta, la certificazione CUD e il prelievo dell’addizionale regionale secondo le modalità richiamate.

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