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Risoluzione

Risoluzione n. 379 del 10/10/2008

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce che il corrispettivo percepito per la costituzione volontaria di una servitù di passaggio su un terreno rustico può generare una plusvalenza imponibile ai fini IRPEF, ai sensi dell'art. 67 del TUIR. La plusvalenza va determinata secondo l'art. 68 del TUIR e imputata per cassa, in relazione alle singole rate annuali percepite.

Trattamento fiscale dell'indennità per costituzione volontaria di servitù di passaggio su fondo rustico

Trattamento fiscale della servitù di passaggio su fondo rustico

La risoluzione esamina il regime fiscale del corrispettivo percepito da un proprietario di fondo rustico per la costituzione volontaria, tramite atto pubblico, di una servitù di passaggio a favore di un fondo intercluso destinato alla realizzazione di un impianto per il trattamento di rifiuti compostabili. L’Amministrazione finanziaria chiarisce che tale corrispettivo concorre alla formazione del reddito imponibile IRPEF come plusvalenza.

Quesito sottoposto

Una società di trattamento e stoccaggio rifiuti ha ottenuto l’approvazione provinciale per la realizzazione di un nuovo impianto, approvazione che comporta dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori. Poiché il fondo su cui deve sorgere l’impianto non ha accesso alla pubblica via, è necessario il transito su un terreno attiguo di proprietà del contribuente.

Per evitare l’esproprio per pubblico interesse, il proprietario del terreno intende costituire una servitù di passaggio volontaria della durata di dieci anni. In cambio riceverà un corrispettivo complessivo di 500.000 euro, da versarsi in dieci rate annuali di 50.000 euro ciascuna. L’istante precisa di non essere coltivatore diretto e di possedere il fondo rustico da meno di cinque anni, chiedendo se l’indennità/corrispettivo debba concorrere alla base imponibile IRPEF.

Posizione del contribuente

Il contribuente sostiene che il corrispettivo non debba essere tassato, poiché la costituzione della servitù non determina una perdita di proprietà del bene e, quindi, non integrerebbe una plusvalenza ai sensi dell’art. 67, comma 1, lettera b), del TUIR.

Inquadramento giuridico della servitù

L’Agenzia ricorda che, nell’ambito dei diritti reali, i diritti reali su cosa altrui comportano una compressione delle facoltà del proprietario in favore di un terzo. La servitù prediale, ai sensi dell’art. 1027 c.c., consiste nel peso imposto su un fondo per l’utilità di un altro fondo appartenente a diverso proprietario, e può essere coattiva o volontaria.

La questione centrale è stabilire se la costituzione volontaria della servitù generi materia imponibile e se il relativo corrispettivo possa essere qualificato come plusvalenza imponibile.

Applicazione dell'art. 9 e dell'art. 67 del TUIR

L’Amministrazione richiama l’art. 9, comma 5, del TUIR, secondo cui le disposizioni relative alle cessioni a titolo oneroso si applicano anche agli atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento. In base a tale norma, la costituzione di una servitù è assimilata, ai fini fiscali, a una cessione a titolo oneroso di beni immobili.

Di conseguenza, la fattispecie rientra nell’art. 67, comma 1, lettera b), primo periodo, del TUIR, che assoggetta a tassazione le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili, quando la cessione di terreni agricoli o fabbricati avviene entro cinque anni dall’acquisto.

Nel caso specifico, nonostante la servitù sia costituita per un periodo determinato di dieci anni e non comporti il trasferimento della proprietà, l’operazione è ritenuta assimilabile a una cessione a titolo oneroso di bene immobile e dunque idonea a generare una plusvalenza imponibile.

Determinazione della plusvalenza

Ai sensi dell’art. 68, comma 1, del TUIR, la plusvalenza è data dalla differenza tra i corrispettivi percepiti nel periodo d’imposta e il prezzo di acquisto o costo di costruzione del bene ceduto, aumentato degli eventuali costi inerenti.

Nel caso in esame:

  • il corrispettivo della servitù è quello contrattualmente stabilito;
  • per determinare il prezzo di acquisto originario della servitù può essere utilizzato un criterio proporzionale, fondato sul rapporto tra il valore complessivo attuale del terreno agricolo e il corrispettivo percepito per la costituzione della servitù.

Imputazione temporale del reddito

Poiché il corrispettivo di 500.000 euro non è percepito in unica soluzione, ma in dieci rate annuali da 50.000 euro, la plusvalenza deve essere tassata secondo il principio di cassa. Pertanto, essa va computata in aumento del reddito complessivo del periodo d’imposta in cui ciascuna rata viene effettivamente percepita, limitatamente alla quota di plusvalenza riferibile a quella annualità.

Conclusione operativa

La risoluzione afferma che il corrispettivo percepito per la costituzione volontaria della servitù di passaggio concorre alla formazione del reddito imponibile IRPEF come plusvalenza ex art. 67, comma 1, lettera b), del TUIR. La determinazione della plusvalenza segue l’art. 68 del TUIR e la tassazione avviene per cassa, in corrispondenza delle singole rate incassate.

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