Risoluzione n. 377 del 9/10/2008
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce che i compensi accessori per lavoro straordinario pagati in ritardo per la complessità delle procedure ministeriali non rientrano nella tassazione separata ex art. 17 TUIR, ma restano soggetti a tassazione ordinaria, perché il ritardo è considerato fisiologico rispetto ai tempi tecnici di erogazione.
Tassazione delle competenze accessorie 2006 corrisposte oltre il 12 gennaio
Corresponsione di competenze accessorie e regime fiscale applicabile
La risoluzione n. 377/E del 9 ottobre 2008 riguarda il trattamento fiscale delle competenze accessorie relative all’anno 2006, corrisposte da Prefetture per conto del Ministero dell’Interno con ritardo rispetto all’anno di maturazione. Il documento esamina se tali somme, pagate dopo il 12 gennaio dell’anno successivo, debbano essere assoggettate a tassazione separata ai sensi dell’art. 17 del TUIR oppure a tassazione ordinaria.
Quesito posto dall’Amministrazione istante
La Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie e Strumentali del Ministero dell’Interno segnala che le risorse per il pagamento delle competenze accessorie vengono accreditate periodicamente presso le contabilità speciali intestate ai Prefetti. Poiché le procedure di gestione dei capitoli di spesa sono complesse, può accadere che l’autorizzazione al pagamento preceda l’effettivo accredito delle somme.
In alcuni casi, per meri disguidi, le Prefetture non riescono a liquidare prestazioni di lavoro straordinario entro l’anno di riferimento, ma solo dopo il 12 gennaio dell’anno successivo. Alcune organizzazioni sindacali contestano che tali compensi, corrisposti oltre tale data, dovrebbero essere soggetti a tassazione separata ai sensi dell’art. 17 del TUIR.
Soluzione interpretativa prospettata dall’istante
L’istante richiama la circolare n. 23/E del 5 febbraio 1997, secondo cui la tassazione separata non si applica quando la corresponsione in un periodo d’imposta successivo è “fisiologica” rispetto ai tempi tecnici di erogazione.
Secondo tale impostazione, il ritardo nel caso concreto sarebbe limitato e riconducibile ai normali tempi del sostituto d’imposta; pertanto, i compensi dovrebbero essere tassati ordinariamente. L’istante chiede però chiarimenti, anche alla luce del passaggio della circolare che esclude la tassazione ordinaria quando situazioni di fatto non imputabili a una volontà preordinata del datore di lavoro impediscono il pagamento nei tempi abituali.
Principio normativo richiamato: principio di cassa e cassa allargata
La Direzione richiama l’art. 51 del TUIR, che afferma il principio di cassa per il reddito di lavoro dipendente: le somme e i valori sono imponibili nel periodo d’imposta in cui sono percepiti.
La sola deroga richiamata è la cosiddetta “cassa allargata”, per la quale si considerano percepiti nel periodo precedente anche gli emolumenti corrisposti entro il 12 gennaio dell’anno successivo.
Tassazione separata degli emolumenti arretrati
Per attenuare gli effetti della progressività delle aliquote sui redditi percepiti tardivamente, l’art. 17 del TUIR prevede la tassazione separata per gli emolumenti arretrati di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, quando siano percepiti per effetto di:
- leggi;
- contratti collettivi;
- sentenze;
- atti amministrativi sopravvenuti;
- altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti.
La circolare n. 23/E del 5 febbraio 1997 viene richiamata per distinguere due categorie di situazioni rilevanti:
- situazioni di carattere giuridico, come sopravvenienze normative, sentenze o provvedimenti amministrativi, escluse le ipotesi di accordi tra le parti per rinviare strumentalmente il pagamento;
- oggettive situazioni di fatto, che impediscono il pagamento entro i tempi ordinariamente adottati dalla generalità dei sostituti d’imposta.
La stessa circolare precisa inoltre che la tassazione separata va esclusa quando il rinvio al periodo successivo è fisiologico rispetto ai tempi tecnici necessari per l’erogazione.
Valutazione del caso concreto
Nel caso esaminato, il ritardo deriva dal complesso iter burocratico connesso alla liquidazione dei compensi, nel quale la volontà delle parti resta del tutto estranea. Tuttavia, la Direzione precisa che la complessità delle procedure non può essere ricondotta alle “oggettive situazioni di fatto” che giustificano la tassazione separata.
Il ritardo può considerarsi fisiologico quando i tempi di pagamento sono conformi a quelli normalmente connessi ad analoghe procedure adottate dagli altri sostituti d’imposta nella prassi comune. Nel caso specifico, il ritardo nella corresponsione assume proprio tale carattere fisiologico.
Conclusione della Direzione
La Direzione conclude che, per i compensi accessori corrisposti in ritardo per effetto del complesso iter amministrativo, non trova applicazione la tassazione separata di cui all’art. 17 del TUIR. Tali somme restano quindi assoggettate a tassazione ordinaria.
Indicazioni finali
La risoluzione segnala infine che le Direzioni Regionali dovranno vigilare affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati siano puntualmente osservati dagli uffici.
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