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Risoluzione

Risoluzione n. 376 del 9/10/2008

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione istituisce il codice tributo 6809 per compensare, tramite modello F24, il credito d’imposta riconosciuto alle imprese autorizzate all’autotrasporto di merci per una quota della tassa automobilistica 2008. Indica modalità di utilizzo, anno di riferimento e decorrenza operativa.

Istituzione del codice tributo 6809 per il credito d’imposta sulla tassa automobilistica 2008 per autotrasportatori

Istituzione del codice tributo per il credito d’imposta autotrasportatori

La risoluzione disciplina l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta riconosciuto alle imprese autorizzate all’autotrasporto di merci in relazione a una quota parte della tassa automobilistica versata per l’anno 2008. Viene istituito uno specifico codice tributo per consentirne la compensazione.

Quadro normativo e presupposto del beneficio

Il beneficio deriva dall’articolo 83-bis, comma 26, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. La disposizione prevede la concessione di un credito d’imposta corrispondente a una quota parte dell’importo pagato a titolo di tassa automobilistica per il 2008, per ciascun veicolo:

  • di massa complessiva non inferiore a 7,5 tonnellate;
  • posseduto e utilizzato per attività autorizzata di autotrasporto merci.

Determinazione della misura del credito

La misura del credito d’imposta è stata stabilita con provvedimento del Direttore dell’Agenzia dell’8 ottobre 2008, adottato tenendo conto del numero dei soggetti aventi diritto e dei limiti di spesa previsti dal comma 26 dell’articolo 83-bis.

Modalità di utilizzo in compensazione

Il credito d’imposta è fruibile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Il codice tributo va utilizzato nel modello F24 secondo le seguenti modalità:

  • sezione erario;
  • indicazione nella colonna "importi a credito compensati";
  • in caso di ravvedimento operoso, indicazione nella colonna "importi a debito versati" per la restituzione del credito comprensiva di interessi, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472;
  • compilazione del campo "anno di riferimento" con l’anno 2008, nel formato AAAA.

Codice tributo istituito

Viene istituito il codice tributo:

  • 6809 – "credito d’imposta corrispondente a una quota parte dell’importo pagato quale tassa automobilistica per l’anno 2008, in favore delle imprese di autotrasporto – articolo 83 bis, comma 26, del decreto legge 25 giugno 2008 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133".

Decorrenza operativa

Il codice tributo diventa operativamente efficace a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla data della risoluzione, datata 9 ottobre 2008.

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