Salta al contenuto
Risoluzione

Risoluzione n. 372 del 6/10/2008

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione nega alla società concessionaria/appaltatrice il rimborso dell’eccedenza IVA sugli acquisti sostenuti per realizzare un complesso sportivo, perché il bene è di proprietà del Comune fin dall’inizio e non del concessionario. Il rimborso ex art. 30, comma 3, lett. c) DPR 633/1972 spetta solo al soggetto che acquista o importa il bene ammortizzabile, non a chi lo costruisce come appaltatore per conto dell’ente proprietario.

Rimborso IVA per beni ammortizzabili in una concessione ATI

Rimborso IVA su beni ammortizzabili realizzati in concessione

La risoluzione affronta il tema della rimborsabilità dell’eccedenza IVA detraibile relativa alle spese sostenute per la realizzazione di un complesso sportivo, ricreativo e culturale nell’ambito di una concessione affidata da un Comune a un’associazione temporanea di imprese (ATI). L’Amministrazione chiarisce i presupposti di applicazione dell’art. 30, terzo comma, lettera c), del DPR n. 633 del 1972, con particolare riguardo alla nozione di bene ammortizzabile e alla distinzione tra appaltante e appaltatore.

Il quesito posto dalla società

La società Tennis club Alfa, società sportiva dilettantistica, partecipava a un’ATI costituita nel 2003 per ottenere la concessione della progettazione, realizzazione e gestione di un complesso sportivo su area comunale. Avendo sostenuto ingenti spese per la costruzione dell’opera, con conseguente maturazione di un rilevante credito IVA, la società chiedeva se l’eccedenza detraibile potesse essere chiesta a rimborso ai sensi dell’art. 30, comma 3, lett. c), del DPR n. 633 del 1972.

La tesi del contribuente

L’istante sosteneva che la realizzazione dell’opera fosse sostanzialmente riconducibile a un contratto di appalto per la costruzione di un’opera di interesse pubblico commissionata dall’ente proprietario del terreno all’impresa aggiudicataria. Secondo la società, il complesso, una volta ultimato, costituiva un bene ammortizzabile per la durata della concessione e, pertanto, il relativo credito IVA sarebbe stato rimborsabile. A sostegno della propria posizione richiamava la circolare n. 2 del 12 gennaio 1990 e la risoluzione n. 392/E del 28 dicembre 2007, nelle quali era stato affermato che il rimborso può riguardare anche beni acquisiti in esecuzione di contratti di appalto.

Le circostanze di fatto rilevanti

L’Agenzia delle Entrate evidenzia che il Comune aveva bandito una gara per l’affidamento in concessione della progettazione, realizzazione e gestione funzionale ed economica dell’opera di pubblica utilità. La società istante faceva parte dell’ATI aggiudicataria, ed era subentrata nella concessione ai sensi dell’art. 14 della convenzione.

La convenzione prevedeva che:

  • dalla data del collaudo degli impianti, l’ente locale avrebbe acquisito la piena proprietà delle strutture, comprese le attrezzature e i beni mobili risultanti nel verbale di consegna, ai sensi dell’art. 16;
  • dalla stessa data e per tutta la durata della convenzione, al concessionario sarebbe spettato il diritto d’uso dell’area interessata, ai sensi dell’art. 1.

Ne deriva che i beni realizzati dalla società erano, sin dall’inizio, di proprietà dell’ente locale concedente, mentre la società acquisiva soltanto il diritto di gestire gli impianti e trarne un utile economico per la durata della concessione.

Il parere dell’Agenzia delle Entrate

Secondo l’Amministrazione, se la convenzione è correttamente applicata, il bene deve essere iscritto nelle poste patrimoniali del concedente e non può essere ammortizzato ai fini delle imposte dirette dal concessionario. Per tale ragione, la società non può chiedere il rimborso dell’eccedenza IVA detraibile relativa agli acquisti sostenuti per la realizzazione dei beni, poiché l’art. 30, terzo comma, lett. c), del DPR n. 633 del 1972 limita il rimborso all’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di beni ammortizzabili.

Distinzione tra appalto e soggetto legittimato al rimborso

L’Agenzia precisa che il richiamo dell’istante alla prassi relativa ai beni acquistati tramite appalto non è pertinente al caso concreto. In quelle ipotesi, infatti, il diritto al rimborso spetta all’appaltante, cioè al soggetto che commissiona la costruzione del bene ammortizzabile e sostiene l’IVA corrisposta all’appaltatore.

Nel caso esaminato, invece, la società istante non è l’appaltante ma l’appaltatore, incaricato di costruire il bene per conto dell’ente proprietario. Di conseguenza, non ricorrono i presupposti per il rimborso ex art. 30, comma 3, lett. c).

Esito della risoluzione

La risoluzione conclude, quindi, che la società concessionaria/appaltatrice non ha diritto al rimborso dell’eccedenza IVA detraibile sulle spese sostenute per la realizzazione del complesso sportivo, poiché il bene è di proprietà del Comune e non costituisce un bene ammortizzabile del concessionario. Le Direzioni regionali sono invitate a vigilare sull’applicazione dei principi enunciati.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.