Risoluzione n. 380 del 10/10/2008
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce il trattamento IVA dei costi ribaltati da una società consortile alle consorziate, l’aliquota applicabile agli acquisti di beni e servizi destinati a lavori di recupero edilizio e l’operatività del reverse-charge nei rapporti con terzi e consorziate. L’Agenzia distingue tra ribaltamento costi, per il quale non si applica il reverse-charge, e prestazioni rese da terzi subappaltatori, per le quali l’inversione contabile opera se ricorrono i presupposti del settore edile e dell’attività riconducibile alla sezione F ATECO.
Aliquote IVA e reverse-charge nei rapporti tra società consortile, consorziate e terzi in appalto edile
Aliquote IVA e reverse-charge nei rapporti consortili in appalto edilizio
La risoluzione esamina il trattamento fiscale di un appalto avente a oggetto lavori di manutenzione straordinaria, restauro conservativo, consolidamento statico e adeguamento tecnologico di un immobile, affidato da una società committente a un’ATI e successivamente gestito anche tramite una società consortile costituita da alcune delle imprese esecutrici. Il documento definisce l’aliquota IVA applicabile ai ribaltamenti di costi, agli acquisti effettuati dalla società consortile e l’operatività del reverse-charge nei rapporti con terzi e consorziate.
Quadro fattuale
La società ALFA Srl affida in appalto i lavori a un’Associazione Temporanea di Imprese composta da BETA SpA, GAMMA SpA, DELTA SpA ed EPSILON. Successivamente, BETA, GAMMA e DELTA costituiscono la Società Consortile a responsabilità limitata ZETA, che ha il compito di svolgere in forma unitaria l’esecuzione dei lavori edili e di ribaltare alle consorziate tutti gli oneri e costi sostenuti, proporzionalmente alla quota di capitale posseduta, senza fatturare direttamente all’appaltante. Le fatture verso il committente sono emesse dalle singole società consorziate; la società consortile si avvale sia di fornitori terzi sia delle consorziate.
Quesiti posti
L’istanza chiede chiarimenti su tre profili:
- l’aliquota IVA da applicare al ribaltamento dei costi dalla società consortile alle consorziate e l’eventuale applicazione del reverse-charge;
- l’aliquota IVA sulle fatture emesse dai fornitori alla società consortile per beni e servizi attinenti la realizzazione dell’opera, anche con riferimento alle agevolazioni per gli interventi di recupero edilizio;
- l’eventuale applicazione del reverse-charge ai servizi fatturati alla società consortile dalle consorziate o da fornitori terzi operanti nel settore edile.
Soluzione prospettata dal contribuente
Il contribuente riteneva applicabile l’IVA agevolata del 10% sia all’appalto principale sia al ribaltamento dei costi da parte della società consortile. Sosteneva inoltre che:
- gli acquisti di beni destinati agli interventi di recupero potessero beneficiare del 10% ai sensi del n. 127-terdecies della Tabella A, parte III, del DPR n. 633 del 1972;
- i servizi edili resi da terzi potessero anch’essi scontare il 10% per la loro connessione con il subappalto;
- le prestazioni edili rese dalle consorziate alla società consortile dovessero essere assoggettate al 10%, mentre le attività amministrative, tecniche e di controllo di gestione indicate nell’istanza dovessero scontare l’aliquota ordinaria del 20%;
- i servizi resi da terzi in ambito edile dovessero essere assoggettati a reverse-charge, mentre permanevano dubbi sui servizi resi dalle consorziate alla società consortile.
Ribaltamento dei costi: aliquota IVA e reverse-charge
L’Agenzia richiama i precedenti di prassi contenuti nelle risoluzioni n. 229 del 21 agosto 2007 e n. 287 dell’11 ottobre 2007. Viene ribadito che, per stabilire il trattamento IVA delle somme addebitate da una società consortile ai consorziati, occorre verificare se il rapporto sia riconducibile:
- a un mandato senza rappresentanza, nel qual caso si applica il trattamento fiscale del rapporto tra mandatario e terzo ai sensi dell’articolo 3, comma 3, terzo periodo, del DPR IVA;
- oppure a una più generale obbligazione di fare.
Nel caso in cui l’incarico consortile abbia ad oggetto la realizzazione di un’opera o la prestazione di un servizio, la società consortile opera come un subappaltatore e applica la stessa aliquota IVA prevista per l’appalto principale.
Quanto al reverse-charge nei rapporti interni tra società consortile e consorziate, la risoluzione richiama la circolare n. 37 del 29 dicembre 2006, secondo cui i rapporti interni ai consorzi e alle strutture associative analoghe non configurano subappalti o ipotesi affini ai fini dell’inversione contabile. Pertanto, nel caso esaminato, il reverse-charge non si applica al ribaltamento dei costi e degli oneri dalla società consortile alle consorziate.
Fatture emesse alla società consortile: aliquota IVA applicabile
Per le fatture emesse da terzi e da società consorziate alla società consortile, l’Agenzia afferma che l’aliquota va individuata in base alla natura dei beni o servizi acquistati, tenendo conto, ove applicabili, dei numeri 127-terdecies e 127-quaterdecies della Tabella A, parte III, del DPR n. 633 del 1972.
Tali disposizioni prevedono il 10% per:
- cessioni di beni, escluse materie prime e semilavorati, relativi alla realizzazione di interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e ristrutturazione urbanistica;
- prestazioni di servizi relative ai medesimi interventi, di cui all’articolo 31, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457.
L’Agenzia osserva però che, nel caso concreto, non è possibile individuare con precisione l’aliquota applicabile perché nell’istanza si fa riferimento anche a interventi di manutenzione straordinaria, per i quali non risultano applicabili le norme agevolative richiamate. Non viene quindi fornita una risposta univoca sull’aliquota per tutti gli acquisti indicati.
Reverse-charge per i servizi resi alla società consortile
Sul terzo quesito, l’Agenzia precisa che il reverse-charge in edilizia si applica ai subappalti, secondo quanto chiarito dalla circolare n. 37 del 29 dicembre 2006. I rapporti interessati sono quelli relativi ad attività di costruzione riconducibili alla sezione F della tabella ATECOFIN, oggi ATECO 2007.
La circolare n. 11 del 16 febbraio 2007, punto 5.2, viene richiamata per affermare che il meccanismo dell’inversione contabile è applicabile solo se sia appaltatore sia subappaltatore operano nell’ambito di attività riconducibili alla sezione F.
Nel caso concreto, la società ALFA Srl è il committente, mentre le società consorziate assumono il ruolo di appaltatori. I terzi che eseguono prestazioni in favore della società consortile per l’esecuzione complessiva dell’opera, in virtù del rapporto consortile che unifica le prestazioni delle consorziate e della società consortile, sono considerati alla stregua di subappaltatori. Di conseguenza, se ricorre anche il requisito soggettivo dell’attività svolta da entrambe le parti nell’ambito della sezione F ATECO 2007, i terzi devono applicare il reverse-charge ai servizi resi.
Conclusioni operative
In sintesi, la risoluzione stabilisce che:
- il ribaltamento dei costi dalla società consortile alle consorziate segue, in linea generale, l’aliquota dell’appalto principale, ma non è soggetto a reverse-charge;
- gli acquisti della società consortile devono essere valutati in base alla natura dei beni e servizi e, solo nei casi previsti, possono beneficiare dell’aliquota del 10%;
- il reverse-charge si applica ai servizi resi da terzi in un rapporto qualificabile come subappalto nel settore edile, mentre non si applica ai rapporti interni tra consorzio/società consortile e consorziate.
Le Direzioni Regionali sono invitate a vigilare affinché i principi espressi siano applicati in modo uniforme.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Agenzia delle Entrate
- Risoluzione · 10 ott 2008Risoluzione n. 378 del 10/10/2008
- Risoluzione · 10 ott 2008Risoluzione n. 379 del 10/10/2008
- Risoluzione · 9 ott 2008Risoluzione n. 376 del 9/10/2008
- Risoluzione · 9 ott 2008Risoluzione n. 377 del 9/10/2008
- Risoluzione · 6 ott 2008Risoluzione n. 371 del 6/10/2008
- Risoluzione · 6 ott 2008Risoluzione n. 372 del 6/10/2008
Cerchi altro? Cerca gratis in Agenzia delle Entrate →