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Risoluzione

Risoluzione n. 380 del 10/10/2008

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce il trattamento IVA dei costi ribaltati da una società consortile alle consorziate, l’aliquota applicabile agli acquisti di beni e servizi destinati a lavori di recupero edilizio e l’operatività del reverse-charge nei rapporti con terzi e consorziate. L’Agenzia distingue tra ribaltamento costi, per il quale non si applica il reverse-charge, e prestazioni rese da terzi subappaltatori, per le quali l’inversione contabile opera se ricorrono i presupposti del settore edile e dell’attività riconducibile alla sezione F ATECO.

Aliquote IVA e reverse-charge nei rapporti tra società consortile, consorziate e terzi in appalto edile

Aliquote IVA e reverse-charge nei rapporti consortili in appalto edilizio

La risoluzione esamina il trattamento fiscale di un appalto avente a oggetto lavori di manutenzione straordinaria, restauro conservativo, consolidamento statico e adeguamento tecnologico di un immobile, affidato da una società committente a un’ATI e successivamente gestito anche tramite una società consortile costituita da alcune delle imprese esecutrici. Il documento definisce l’aliquota IVA applicabile ai ribaltamenti di costi, agli acquisti effettuati dalla società consortile e l’operatività del reverse-charge nei rapporti con terzi e consorziate.

Quadro fattuale

La società ALFA Srl affida in appalto i lavori a un’Associazione Temporanea di Imprese composta da BETA SpA, GAMMA SpA, DELTA SpA ed EPSILON. Successivamente, BETA, GAMMA e DELTA costituiscono la Società Consortile a responsabilità limitata ZETA, che ha il compito di svolgere in forma unitaria l’esecuzione dei lavori edili e di ribaltare alle consorziate tutti gli oneri e costi sostenuti, proporzionalmente alla quota di capitale posseduta, senza fatturare direttamente all’appaltante. Le fatture verso il committente sono emesse dalle singole società consorziate; la società consortile si avvale sia di fornitori terzi sia delle consorziate.

Quesiti posti

L’istanza chiede chiarimenti su tre profili:

  • l’aliquota IVA da applicare al ribaltamento dei costi dalla società consortile alle consorziate e l’eventuale applicazione del reverse-charge;
  • l’aliquota IVA sulle fatture emesse dai fornitori alla società consortile per beni e servizi attinenti la realizzazione dell’opera, anche con riferimento alle agevolazioni per gli interventi di recupero edilizio;
  • l’eventuale applicazione del reverse-charge ai servizi fatturati alla società consortile dalle consorziate o da fornitori terzi operanti nel settore edile.

Soluzione prospettata dal contribuente

Il contribuente riteneva applicabile l’IVA agevolata del 10% sia all’appalto principale sia al ribaltamento dei costi da parte della società consortile. Sosteneva inoltre che:

  • gli acquisti di beni destinati agli interventi di recupero potessero beneficiare del 10% ai sensi del n. 127-terdecies della Tabella A, parte III, del DPR n. 633 del 1972;
  • i servizi edili resi da terzi potessero anch’essi scontare il 10% per la loro connessione con il subappalto;
  • le prestazioni edili rese dalle consorziate alla società consortile dovessero essere assoggettate al 10%, mentre le attività amministrative, tecniche e di controllo di gestione indicate nell’istanza dovessero scontare l’aliquota ordinaria del 20%;
  • i servizi resi da terzi in ambito edile dovessero essere assoggettati a reverse-charge, mentre permanevano dubbi sui servizi resi dalle consorziate alla società consortile.

Ribaltamento dei costi: aliquota IVA e reverse-charge

L’Agenzia richiama i precedenti di prassi contenuti nelle risoluzioni n. 229 del 21 agosto 2007 e n. 287 dell’11 ottobre 2007. Viene ribadito che, per stabilire il trattamento IVA delle somme addebitate da una società consortile ai consorziati, occorre verificare se il rapporto sia riconducibile:

  • a un mandato senza rappresentanza, nel qual caso si applica il trattamento fiscale del rapporto tra mandatario e terzo ai sensi dell’articolo 3, comma 3, terzo periodo, del DPR IVA;
  • oppure a una più generale obbligazione di fare.

Nel caso in cui l’incarico consortile abbia ad oggetto la realizzazione di un’opera o la prestazione di un servizio, la società consortile opera come un subappaltatore e applica la stessa aliquota IVA prevista per l’appalto principale.

Quanto al reverse-charge nei rapporti interni tra società consortile e consorziate, la risoluzione richiama la circolare n. 37 del 29 dicembre 2006, secondo cui i rapporti interni ai consorzi e alle strutture associative analoghe non configurano subappalti o ipotesi affini ai fini dell’inversione contabile. Pertanto, nel caso esaminato, il reverse-charge non si applica al ribaltamento dei costi e degli oneri dalla società consortile alle consorziate.

Fatture emesse alla società consortile: aliquota IVA applicabile

Per le fatture emesse da terzi e da società consorziate alla società consortile, l’Agenzia afferma che l’aliquota va individuata in base alla natura dei beni o servizi acquistati, tenendo conto, ove applicabili, dei numeri 127-terdecies e 127-quaterdecies della Tabella A, parte III, del DPR n. 633 del 1972.

Tali disposizioni prevedono il 10% per:

  • cessioni di beni, escluse materie prime e semilavorati, relativi alla realizzazione di interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e ristrutturazione urbanistica;
  • prestazioni di servizi relative ai medesimi interventi, di cui all’articolo 31, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457.

L’Agenzia osserva però che, nel caso concreto, non è possibile individuare con precisione l’aliquota applicabile perché nell’istanza si fa riferimento anche a interventi di manutenzione straordinaria, per i quali non risultano applicabili le norme agevolative richiamate. Non viene quindi fornita una risposta univoca sull’aliquota per tutti gli acquisti indicati.

Reverse-charge per i servizi resi alla società consortile

Sul terzo quesito, l’Agenzia precisa che il reverse-charge in edilizia si applica ai subappalti, secondo quanto chiarito dalla circolare n. 37 del 29 dicembre 2006. I rapporti interessati sono quelli relativi ad attività di costruzione riconducibili alla sezione F della tabella ATECOFIN, oggi ATECO 2007.

La circolare n. 11 del 16 febbraio 2007, punto 5.2, viene richiamata per affermare che il meccanismo dell’inversione contabile è applicabile solo se sia appaltatore sia subappaltatore operano nell’ambito di attività riconducibili alla sezione F.

Nel caso concreto, la società ALFA Srl è il committente, mentre le società consorziate assumono il ruolo di appaltatori. I terzi che eseguono prestazioni in favore della società consortile per l’esecuzione complessiva dell’opera, in virtù del rapporto consortile che unifica le prestazioni delle consorziate e della società consortile, sono considerati alla stregua di subappaltatori. Di conseguenza, se ricorre anche il requisito soggettivo dell’attività svolta da entrambe le parti nell’ambito della sezione F ATECO 2007, i terzi devono applicare il reverse-charge ai servizi resi.

Conclusioni operative

In sintesi, la risoluzione stabilisce che:

  • il ribaltamento dei costi dalla società consortile alle consorziate segue, in linea generale, l’aliquota dell’appalto principale, ma non è soggetto a reverse-charge;
  • gli acquisti della società consortile devono essere valutati in base alla natura dei beni e servizi e, solo nei casi previsti, possono beneficiare dell’aliquota del 10%;
  • il reverse-charge si applica ai servizi resi da terzi in un rapporto qualificabile come subappalto nel settore edile, mentre non si applica ai rapporti interni tra consorzio/società consortile e consorziate.

Le Direzioni Regionali sono invitate a vigilare affinché i principi espressi siano applicati in modo uniforme.

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