Risoluzione n. 371 del 6/10/2008
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce che il DM 23 gennaio 2004 disciplina solo le modalità di assolvimento dell’imposta di bollo sui libri e registri tenuti su supporto informatico, senza ampliare i presupposti impositivi. Per il libro giornale rilevano anche eventuali sezionali che ne costituiscano parte integrante, mentre le scritture ausiliarie non sono soggette a bollo se autonome rispetto al libro giornale.
Imposta di bollo sul libro giornale informatico e sulle scritture contabili ausiliarie
Imposta di bollo sul libro giornale informatico e sulle scritture contabili ausiliarie
La risoluzione affronta il tema dell’applicazione dell’imposta di bollo al libro giornale tenuto su supporto informatico, con particolare riferimento alla prassi bancaria del libro giornale "sintetico" e all’eventuale rilevanza delle scritture contabili ausiliarie o sezionali. L’Amministrazione chiarisce i rapporti tra disciplina civilistica, normativa fiscale e modalità di assolvimento del tributo.
Quesito posto dall’ABI
L’Associazione Bancaria Italiana chiede di stabilire se l’articolo 7, comma 3, del DM 23 gennaio 2004 si riferisca:
- alle annotazioni per totali riepilogativi del libro giornale;
- oppure alle registrazioni elementari delle scritture sistematiche, come le scritture ausiliarie, anche quando denominate in modo atecnico "sezionali del libro giornale".
Il dubbio nasce dalla prassi di utilizzare, nel settore bancario, un libro giornale di tipo sintetico che riepiloga operazioni analiticamente registrate in altre scritture contabili.
Soluzione interpretativa prospettata dall’ABI
L’istante sostiene che:
- i libri obbligatori e le modalità di tenuta sono stabiliti dal codice civile, non dalla normativa fiscale;
- il libro giornale sintetico è legittimo, purché regolarmente assoggettato all’imposta di bollo;
- le scritture contabili sistematiche, anche se richiamate come sezionali del libro giornale, non costituiscono presupposto impositivo dell’imposta di bollo;
- i documenti dai quali emergono analiticamente i movimenti sintetizzati nel libro giornale devono essere assimilati alle scritture contabili civilistiche e alle scritture ausiliarie fiscali, per le quali opererebbe l’imposta di bollo solo in caso d’uso o l’esenzione assoluta, a seconda dei casi.
Quadro normativo richiamato
La risoluzione richiama in particolare:
- l’articolo 16, punto 1, lettera a), della Tariffa, parte prima, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642;
- l’articolo 2214, primo comma, del codice civile, sui libri contabili obbligatori;
- gli articoli 2215 e 2216 del codice civile, in tema di bollatura, vidimazione e tenuta del libro giornale;
- l’articolo 14, comma 1, lettera c), del DPR 29 settembre 1973, n. 600, sulle scritture ausiliarie;
- l’articolo 7, comma 3, del DM 23 gennaio 2004, relativo ai libri e registri tenuti con sistemi informatici.
È inoltre richiamata la misura dell’imposta prevista dall’articolo 16: euro 14,62 per ogni 100 pagine o frazione di 100 pagine.
Effetti del DM 23 gennaio 2004
L’Agenzia precisa che il DM 23 gennaio 2004:
- non ha modificato i principi generali dell’imposta di bollo;
- non ha ampliato il novero di atti, documenti e registri soggetti al tributo;
- ha soltanto individuato le modalità di assolvimento dell’imposta sui libri e registri tenuti con sistemi informatici.
Per i documenti informatici, il tributo è dovuto ogni 2500 registrazioni o frazioni di esse.
Significato di “registrazione” ai fini del bollo informatico
In base ai chiarimenti già resi dall’Amministrazione, per registrazione si intende ogni singolo accadimento contabile, a prescindere dalle righe di dettaglio. In particolare:
- per il libro degli inventari, la registrazione riguarda ciascun cespite e la nota integrativa;
- per il libro giornale, la registrazione corrisponde a ogni singola operazione rilevata in partita doppia, indipendentemente dalle righe di dettaglio.
Libro giornale sintetico e prassi amministrativa
La risoluzione riconosce che, secondo una costante prassi, è ammessa la tenuta di un libro giornale riepilogativo o sintetico, che tragga attendibilità da registrazioni analitiche effettuate in giornali sezionali o in registri sezionali, purché il sistema consenta di ricostruire correttamente le operazioni.
Viene richiamato il precedente orientamento secondo cui il libro giornale generale può essere formato da totali riepilogativi fondati su registrazioni analitiche svolte in registri sezionali o IVA, con possibilità di usare mezzi diversi per la rappresentazione dettagliata dei singoli accadimenti contabili.
Presupposto impositivo dell’imposta di bollo
L’Agenzia afferma che, ai fini dell’articolo 16, punto 1, lettera a), della Tariffa allegata al DPR n. 642 del 1972, il presupposto impositivo ricorre per le registrazioni effettuate:
- nel libro giornale;
- nel libro degli inventari;
- oppure in un registro bollato e vidimato ai sensi degli articoli 2215 e 2216 del codice civile.
Ne consegue che l’imposta di bollo si applica alle registrazioni presenti nel libro giornale anche se, per esigenze di sistematicità contabile, esse vengono riprese nelle scritture ausiliarie.
Irrilevanza delle scritture ausiliarie autonome
Le scritture contabili sistematiche, incluse le scritture ausiliarie tenute su base cartacea o informatica, non rilevano ai fini dell’imposta di bollo quando sono autonome rispetto al libro giornale e rispondono a finalità diverse da quelle proprie di quest’ultimo.
Sono quindi escluse dall’imposta di bollo, fin dall’origine, anche quando vengano impropriamente denominate "sezionali del libro giornale".
Conclusioni della risoluzione
La risoluzione conclude che:
- il DM 23 gennaio 2004 disciplina solo le modalità di applicazione del bollo sui documenti informatici, senza modificare i presupposti impositivi;
- la tenuta del libro giornale in forma sintetica è compatibile con la normativa sull’imposta di bollo, se conforme alle esigenze dell’articolo 2216 del codice civile;
- se il libro giornale è tenuto in modo congiunto con "libri giornali sezionali" che ne costituiscono parte integrante, anche tali registrazioni rilevano per il calcolo dell’imposta di bollo ai sensi dell’articolo 7, comma 3, del DM 23 gennaio 2004;
- le scritture contabili sistematiche diverse dal libro giornale, come le scritture ausiliarie, non sono soggette a imposta di bollo fin dall’origine.
Le Direzioni Regionali sono incaricate di vigilare sull’applicazione uniforme dei principi enunciati.
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