Cassazione Civile, Ordinanza n. 01890/2023 del 20/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (cittadino)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di ingiunzioni di pagamento relative a sanzioni amministrative. In primo grado il giudizio si era concluso davanti al Giudice di pace; il successivo appello era stato dichiarato improcedibile dal Tribunale. Il ricorrente per cassazione ha censurato tale esito con tre motivi: (1) violazione delle norme sul processo di appello, sostenendo di essersi regolarmente e tempestivamente costituito mediante deposito dell'atto di appello e della sentenza impugnata, nonostante nell'atto fosse stata allegata anche una bozza di ricorso tributario; (2) violazione degli artt. 112 e 113 c.p.c. per avere il Tribunale rilevato l'improcedibilità senza che la controparte avesse tempestivamente eccepito irregolarità nella costituzione in giudizio, avendo invece svolto inizialmente difese solo nel merito; (3) violazione delle norme del d.lgs. 150/2011, deducendo che l'appello era stato correttamente introdotto con citazione, trattandosi di impugnazione di ingiunzioni di pagamento soggette al rito ordinario. Il Comune si è difeso con controricorso.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il rilievo di inammissibilità per difetto di autosufficienza e ha accolto tutti e tre i motivi di ricorso. Ha affermato che la costituzione in appello era tempestiva, come comprovato dall'attestazione di cancelleria, e che l'improcedibilità ex art. 348 c.p.c. discende solo dal mancato rispetto del termine di costituzione, non dall'eventuale inosservanza delle forme. Eventuali vizi formali della costituzione restano soggetti al regime della nullità e sono sanati se non eccepiti nella prima difesa utile. Poiché il Comune aveva contestato solo l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. e il merito, senza dedurre tempestivamente l'irregolarità dell'iscrizione a ruolo, il Tribunale non poteva dichiarare l'improcedibilità. La Corte ha inoltre chiarito che, trattandosi di opposizione a ingiunzioni ex R.D. 639/1910, l'appello era correttamente proposto con citazione secondo il rito ordinario di cui all'art. 32 d.lgs. 150/2011, con rilievo della data di notificazione ai fini della tempestività. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio al Tribunale di Taranto in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 380 bis c.p.c.
richiamato per la definizione della causa in camera di consiglio sulla base di proposta del relatore
art. 375, comma primo, n. 5 c.p.c.
richiamato nel procedimento di definizione camerale
art. 113 c.p.c.
invocato dal ricorrente tra le norme processuali asseritamente violate
art. 165, comma primo, c.p.c.
invocato dal ricorrente per sostenere la ritualità della costituzione in appello
art. 347 c.p.c.
invocato dal ricorrente con riferimento alla costituzione dell'appellante
art. 348, primo comma, c.p.c.
l'improcedibilità è collegata solo all'inosservanza del termine di costituzione dell'appellante, non al mero vizio formale della costituzione
art. 112 c.p.c.
invocato dal ricorrente per lamentare la pronuncia di improcedibilità in assenza di specifica eccezione della controparte
art. 7 d.lgs. 150/2011
richiamato dal ricorrente a sostegno della corretta forma di proposizione dell'appello
art. 32 d.lgs. 150/2011
l'appello contro le ingiunzioni di pagamento ex R.D. 639/1910 va proposto con citazione secondo il rito ordinario
art. 327 c.p.c.
utilizzato per individuare il termine semestrale di impugnazione, rilevando la data di notificazione della citazione
R.D. 639/1910
le ingiunzioni di pagamento impugnate rientrano nel relativo regime
art. 342 c.p.c.
norma eccepita dal Comune per sostenere l'inammissibilità dell'appello, non per l'irregolarità della costituzione
art. 113 c.p.c.
richiamato anche in relazione alla correttezza della decisione di merito
art. 165 c.p.c.
richiamato nella disciplina della costituzione dell'appellante
Massime di principio
- L'improcedibilità dell'appello è prevista per il mancato rispetto del termine di costituzione dell'appellante, non per la mera inosservanza delle forme di costituzione; i vizi formali tempestivi sono assoggettati al regime della nullità.
- Se la parte appellata non eccepisce nella prima difesa utile l'irregolarità della costituzione in appello, il vizio formale si sana per raggiungimento dello scopo e il giudice deve esaminare il merito.
- Nei giudizi di opposizione a ingiunzione ex R.D. 639/1910, l'appello si propone con citazione secondo il rito ordinario previsto dal d.lgs. 150/2011, e ai fini della tempestività rileva la data di notificazione dell'atto di appello, non quella del deposito.
- L'eccezione di improcedibilità non può essere dichiarata d'ufficio in presenza di una tempestiva costituzione dell'appellante, ove la controparte non abbia tempestivamente contestato il vizio formale della costituzione.
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