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Sentenza

Sentenza del 20/05/2016 n. 680 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto

IRAP -medico convenzionato con SSN - assenza di collaboratori - strumentazione medicaminima - autonoma organizzazione - non sussiste - rimborso dell'imposta - èdovuto. Il medicoconvenzionato con il SSN che esercita la propria attività con l'apporto dellapropria opera intellettuale, senza servirsi di collaboratori e avvalendosi dimezzi non eccedenti il minimo indispensabile, deve ritenersi privo delrequisito dell'autonoma organizzazione e, di conseguenza, non soggettoall'applicazione dell'IRAP.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La pretesa del medico è stata accolta: è stata riconosciuta l'assenza di autonoma organizzazione e, di conseguenza, l'insussistenza dell'obbligo di versare l'IRAP. Il rimborso dell'imposta versata è pertanto dovuto, nei limiti degli importi e dei periodi oggetto della domanda.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il medico sosteneva di non essere soggetto all'IRAP perché esercitava l'attività prevalentemente mediante la propria opera intellettuale, senza collaboratori e con una dotazione strumentale limitata ai mezzi minimi indispensabili per lo svolgimento dell'attività professionale. Mancava quindi il requisito dell'autonoma organizzazione, necessario per l'applicazione dell'imposta.

Norme richiamate

  • IRAP e requisito dell'autonoma organizzazione

    L'IRAP non si applica al professionista quando l'attività è svolta senza un'organizzazione autonoma significativa, cioè senza personale o strutture eccedenti il minimo necessario e senza un impiego rilevante di beni strumentali.

Massime di principio

  • Il medico convenzionato con il SSN non è automaticamente soggetto all'IRAP: occorre verificare concretamente se l'attività sia svolta con un'autonoma organizzazione.
  • L'assenza di collaboratori o dipendenti e l'utilizzo di strumenti strettamente necessari all'attività costituiscono elementi rilevanti per escludere l'autonoma organizzazione.
  • La sola disponibilità di beni strumentali o lo svolgimento di un'attività professionale organizzata non bastano, di per sé, a dimostrare il presupposto dell'IRAP; devono emergere mezzi e strutture tali da potenziare significativamente l'apporto personale del professionista.
  • In situazioni analoghe, il contribuente può chiedere il rimborso dell'IRAP versata, purché dimostri l'assenza di un'organizzazione autonoma e rispetti i termini e le modalità previsti per la richiesta.

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