Sentenza del 20/05/2016 n. 680 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
IRAP -medico convenzionato con SSN - assenza di collaboratori - strumentazione medicaminima - autonoma organizzazione - non sussiste - rimborso dell'imposta - èdovuto. Il medicoconvenzionato con il SSN che esercita la propria attività con l'apporto dellapropria opera intellettuale, senza servirsi di collaboratori e avvalendosi dimezzi non eccedenti il minimo indispensabile, deve ritenersi privo delrequisito dell'autonoma organizzazione e, di conseguenza, non soggettoall'applicazione dell'IRAP.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa del medico è stata accolta: è stata riconosciuta l'assenza di autonoma organizzazione e, di conseguenza, l'insussistenza dell'obbligo di versare l'IRAP. Il rimborso dell'imposta versata è pertanto dovuto, nei limiti degli importi e dei periodi oggetto della domanda.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il medico sosteneva di non essere soggetto all'IRAP perché esercitava l'attività prevalentemente mediante la propria opera intellettuale, senza collaboratori e con una dotazione strumentale limitata ai mezzi minimi indispensabili per lo svolgimento dell'attività professionale. Mancava quindi il requisito dell'autonoma organizzazione, necessario per l'applicazione dell'imposta.
Norme richiamate
IRAP e requisito dell'autonoma organizzazione
L'IRAP non si applica al professionista quando l'attività è svolta senza un'organizzazione autonoma significativa, cioè senza personale o strutture eccedenti il minimo necessario e senza un impiego rilevante di beni strumentali.
Massime di principio
- Il medico convenzionato con il SSN non è automaticamente soggetto all'IRAP: occorre verificare concretamente se l'attività sia svolta con un'autonoma organizzazione.
- L'assenza di collaboratori o dipendenti e l'utilizzo di strumenti strettamente necessari all'attività costituiscono elementi rilevanti per escludere l'autonoma organizzazione.
- La sola disponibilità di beni strumentali o lo svolgimento di un'attività professionale organizzata non bastano, di per sé, a dimostrare il presupposto dell'IRAP; devono emergere mezzi e strutture tali da potenziare significativamente l'apporto personale del professionista.
- In situazioni analoghe, il contribuente può chiedere il rimborso dell'IRAP versata, purché dimostri l'assenza di un'organizzazione autonoma e rispetti i termini e le modalità previsti per la richiesta.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 20 mag 2016Sentenza del 20/05/2016 n. 925 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 20 mag 2016Sentenza del 20/05/2016 n. 930 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 20 mag 2016Sentenza del 20/05/2016 n. 932 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 20 mag 2016Sentenza del 20/05/2016 n. 956 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 20 mag 2016Sentenza del 20/05/2016 n. 957 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 20 mag 2016Sentenza del 20/05/2016 n. 1143 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →