Cassazione Penale, Ordinanza n. 15789/2026 del 30/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Due imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che li aveva ritenuti responsabili del reato di danneggiamento. Il primo ricorrente ha censurato la motivazione del giudizio di responsabilità, deducendo un errato apprezzamento delle prove e la sostanziale riproposizione di doglianze già formulate in appello. Lo stesso ricorrente ha inoltre contestato il diniego delle circostanze attenuanti generiche. Il secondo ricorrente ha dedotto la mancanza di motivazione sul mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., sostenendo che la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente considerato i presupposti applicativi dell’istituto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto il primo motivo del primo ricorrente privo di specificità perché meramente riproduttivo delle censure di appello, già disattese con motivazione congrua; ha ritenuto manifestamente infondati i motivi sulle attenuanti generiche, osservando che il diniego era sorretto da elementi rilevanti quali personalità negativa, modalità del fatto e precedenti penali. Quanto al secondo ricorrente, la Corte ha ritenuto inammissibile e comunque infondato il motivo relativo all’art. 131-bis c.p., trattandosi di valutazione discrezionale di merito adeguatamente motivata, fondata sull’assenza di particolare tenuità dell’offesa e sulla modalità della condotta in concorso. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 131-bis c.p.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto richiede un accertamento in fatto riservato al giudice di merito; il sindacato di legittimità è ammesso solo in presenza di motivazione meramente apparente, arbitraria o illogica. Nel caso concreto è stata esclusa per la non particolare tenuità dell’offesa e per le modalità della condotta in concorso.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre pedissequamente le censure già formulate in appello, senza una critica specifica alla motivazione della sentenza impugnata e senza confutare le ragioni del rigetto in fatto o in diritto.
- Il controllo di legittimità sulla motivazione non consente una nuova valutazione del materiale probatorio, quando la sentenza di merito abbia dato conto in modo congruo delle ragioni del proprio convincimento.
- Nel diniego delle attenuanti generiche il giudice di merito non è tenuto a esaminare tutti gli elementi allegati dalle parti, essendo sufficiente la considerazione di quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti; la motivazione è immune da censure se non presenta evidenti illogicità.
- La valutazione sull’applicabilità dell’art. 131-bis c.p. è tipicamente discrezionale e resta incensurabile in cassazione se sorretta da motivazione non arbitraria e logicamente coerente; l’assenza di particolare tenuità dell’offesa può desumersi anche dalle modalità della condotta e dalla capacità a delinquere manifestata.
Come è indicizzato
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