Sentenza n. 1172/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva accolto il ricorso contro il diniego di passaporto, liquidando le spese di lite in euro 1.000
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La parte già ricorrente in primo grado ha proposto appello limitatamente al capo relativo alle spese di lite, sostenendo che il TAR avesse liquidato le spese in misura inferiore ai minimi previsti dalla tariffa forense di cui al d.m. n. 55/2014 e che, pertanto, non avesse rispettato i parametri tariffari.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello. Ha ritenuto che la tariffa forense, pur fissando importi minimi vincolanti nei rapporti tra avvocato e cliente, non vincoli il giudice nella liquidazione delle spese di lite. Il giudice è vincolato dalla legge processuale, la quale non rinvia alle tariffe forensi; inoltre, per il principio di riserva di legge in materia processuale, le norme processuali non possono essere introdotte mediante fonti secondarie in assenza di un’espressa autorizzazione legislativa. La tariffa forense costituisce quindi soltanto un parametro di orientamento per il giudice, che può liquidare le spese anche al di sotto del minimo della fascia quando ciò sia giustificato dalle circostanze specifiche e dalla semplicità della controversia. Non essendovi elementi per riformare la liquidazione disposta dal TAR, il capo sulle spese è stato confermato. Nulla è stato disposto per le spese del grado d’appello, poiché l’Amministrazione intimata non si è costituita.
Norme richiamate
d.m. n. 55/2014
La tariffa forense, che fissa importi minimi
I parametri tariffari sono vincolanti nei rapporti tra avvocato e cliente, ma costituiscono per il giudice soltanto un parametro di orientamento nella liquidazione delle spese di lite.
Massime di principio
- I minimi della tariffa forense vincolano i rapporti tra avvocato e cliente, ma non vincolano il giudice nella liquidazione delle spese processuali.
- La liquidazione giudiziale delle spese può essere inferiore al minimo della fascia previsto dai parametri forensi quando le circostanze concrete e la semplicità della controversia lo giustifichino.
- In materia processuale opera una riserva di legge che impedisce di desumere vincoli processuali direttamente da fonti secondarie, salvo che una fonte primaria vi faccia espresso rinvio.
- I parametri forensi rappresentano un criterio orientativo per la liquidazione delle spese, mentre il giudice deve esercitare il proprio potere secondo la legge processuale applicabile.
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