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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31896/2022 del 30/08/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza che revocava la sospensione condizionata dell'esecuzione della pena (con effetto ex tunc), deducendo violazione di legge e difetto di motivazione. In particolare sosteneva che il Tribunale non avrebbe tenuto conto del periodo di presofferto risultante dall'indulto (mesi 2 e giorni 2) e avrebbe omesso di motivare rispetto alla documentazione prodotta dalla difesa relativa a tale beneficio, cioè si contestava la quantificazione della pena da eseguire e la mancata considerazione dei benefici già riconosciuti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto che il Tribunale di sorveglianza avesse correttamente revocato la sospensione condizionata in presenza dei presupposti di legge (reato non colposo commesso entro cinque anni dall'applicazione del beneficio e condanna non inferiore a sei mesi). Le doglianze del ricorrente attengono alla quantificazione della pena da eseguire, materia attribuita all'organo di esecuzione (pubblico ministero e, eventualmente, giudice dell'esecuzione) e non all'ambito di sindacato del giudice della cassazione sul provvedimento di revoca. Di conseguenza il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • legge n. 207 del 2003

    Richiamata in relazione al provvedimento di cumulo e alla determinazione della pena oggetto della sospensione condizionata concessa; la revoca è stata disposta in applicazione dei presupposti previsti dalla legge per la perdita del beneficio.

  • art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990

    Norma del codice della strada sostanziale (legge sugli stupefacenti) relativa al reato per il quale il ricorrente è stato condannato; la commissione di tale reato (non colposo) entro il quinquennio ha giustificato la revoca della sospensione.

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma processuale che prevede la condanna per le spese processuali e la possibilità di sanzione pecuniaria a carico del ricorrente per il ricorso inammissibile; applicata per condannare il ricorrente al pagamento e alla sanzione in favore della Cassa delle ammende.

  • Corte Cost., sent. n. 186 del 2000

    Richiamata in tema di onere di prova circa l'assenza di colpa che possa escludere l'applicazione della sanzione pecuniaria prevista per l'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • La sospensione condizionata dell'esecuzione della pena può essere revocata con efficacia retroattiva se il beneficiario commette, entro il quinquennio, un delitto non colposo per il quale è stato condannato a pena non inferiore a sei mesi.
  • Le questioni relative alla quantificazione della pena da eseguire (compresi conteggi di presofferto e benefici come l'indulto) rientrano nella competenza dell'organo di esecuzione (pubblico ministero e giudice dell'esecuzione) e non possono essere efficacemente risolte con argomentazioni generiche in sede di ricorso per cassazione contro la revoca.
  • Per impugnare una revoca valida è necessario dimostrare l'assenza dei presupposti giuridici della revoca stessa (es. inesistenza del fatto contestato entro il periodo di tutela, natura colposa del reato, condanna inferiore al minimo richiesto), altrimenti il ricorso rischia di essere dichiarato inammissibile.
  • Il ricorrente deve fornire documentazione chiara e specifica e sollevare questioni procedurali o di diritto rilevabili in sede di cassazione; altrimenti le obiezioni meramente esecutive o di conteggio devono essere rivolte all'organo competente in materia di esecuzione.
  • Gli atti di impugnazione manifestamente infondati comportano condanna alle spese e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., possono determinare l'obbligo di versare una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende salvo che non sia provata l'assenza di colpa.

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