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Sentenza

Sentenza n. 1261/2026 - Palermo, Sezione 4

Giustizia amministrativa202501701

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di sanatoria edilizia ex art. 36 d.P.R. 380/2001 e art. 14 l.r. Sicilia 16/2016

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietaria e responsabile abuso)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il diniego comunale di sanatoria relativo a un fabbricato, deducendo: difetto di istruttoria e di motivazione sui calcoli volumetrici posti a base del presunto superamento dell’indice di densità fondiaria; contraddittorietà rispetto al precedente parere istruttorio favorevole, seppure condizionato; erronea esclusione della propria legittimazione a presentare l’istanza, essendo stata individuata dal Comune quale responsabile dell’abuso; illegittimità del rigetto fondato sulla mancata sottoscrizione dell’attuale proprietario di una porzione dell’immobile, divenuto tale dopo la realizzazione degli interventi; violazione dei principi di leale cooperazione, proporzionalità e corretto contraddittorio procedimentale, per non essere stata invitata a integrare la documentazione; difetto di motivazione e travisamento dei fatti sulla qualificazione e consistenza delle opere; violazione del legittimo affidamento derivante dal parere favorevole e dall’inerzia amministrativa; nonché rilevanza del silenzio-assenso che la ricorrente assumeva formatosi sull’autorizzazione sismica richiesta al Genio Civile. Il giudizio è stato circoscritto ai vizi propri del diniego, non essendo impugnate le precedenti ordinanze di demolizione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati e ha annullato il diniego di sanatoria, ordinando al Comune di riesaminare l’istanza e di concludere il procedimento con un nuovo provvedimento espresso e adeguatamente motivato. Sono state dichiarate inammissibili le censure dirette, anche indirettamente, a rimettere in discussione le non impugnate ordinanze di demolizione, l’esistenza dell’abuso, la misura ripristinatoria e i relativi profili procedimentali. È stato ritenuto fondato il motivo relativo al difetto di istruttoria e alla contraddittorietà sul profilo volumetrico: il diniego si basava sul presunto superamento della densità fondiaria, senza indicare i calcoli tecnici, mentre la successiva relazione comunale aveva accertato che il volume del progetto in sanatoria era inferiore a quello originario, escludendo il superamento della cubatura. È stata ritenuta illegittima anche la valorizzazione assorbente della mancata firma dell’attuale proprietario del subalterno alienato successivamente alla realizzazione dell’abuso. La ricorrente, individuata negli atti repressivi quale unica responsabile dell’abuso, conservava la legittimazione funzionale a presentare l’istanza di accertamento di conformità; il Comune non poteva contraddittoriamente negarle tale possibilità per la sola mancanza della firma del successivo avente causa, senza istruttoria sull’effettiva inscindibilità dell’intervento, sull’eventuale dissenso del comproprietario o sulla tutela dei suoi diritti. Tale carenza documentale, comunque, avrebbe dovuto essere oggetto di richiesta di integrazione e non costituire automaticamente causa ostativa. Il TAR ha precisato che non sussiste un affidamento sostanziale consolidato sulla sanabilità dell’abuso per effetto del tempo, dell’inerzia o di un parere istruttorio non vincolante; tuttavia, l’Amministrazione ha violato i principi di leale cooperazione, proporzionalità e coerenza dell’azione amministrativa. Quanto all’autorizzazione sismica, il diniego non conteneva una motivazione autonoma e puntuale e le difese comunali non potevano integrare postumamente le ragioni dell’atto. Il giudice non ha accertato la sussistenza della doppia conformità, rimessa alla riedizione del potere. Il Comune è stato condannato al pagamento di euro 2.000, oltre accessori, per spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 36 d.P.R. 380/2001

    La legittimazione a presentare l’istanza di accertamento di conformità spetta alternativamente al proprietario dell’immobile o al responsabile dell’abuso; l’annullamento del diniego non comporta però l’accertamento giudiziale della doppia conformità, che resta demandato all’Amministrazione.

  • art. 14 l.r. Sicilia 16/2016

    Concorre a disciplinare in ambito regionale l’accertamento di conformità edilizia e la legittimazione alla presentazione della relativa istanza.

  • art. 94, comma 2-bis, d.P.R. 380/2001

    È stato invocato dalla ricorrente in relazione alla formazione del silenzio-assenso sull’autorizzazione sismica; il TAR non ha definito in via positiva la questione, rilevando comunque l’assenza di una motivazione autonoma nel diniego e l’impossibilità di integrare postumamente tale motivazione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato per disporre l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte ricorrente.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • La mancata impugnazione dell’ordinanza di demolizione la rende definitiva e impedisce di rimetterne in discussione i presupposti mediante l’impugnazione del successivo diniego di sanatoria, il quale può essere contestato soltanto per vizi propri e autonomi.
  • Ai sensi dell’art. 36 d.P.R. 380/2001, la legittimazione a chiedere l’accertamento di conformità spetta alternativamente al proprietario dell’immobile o al responsabile dell’abuso; la successiva alienazione di una porzione del bene non elimina la legittimazione di chi abbia realizzato l’intervento abusivo e sia stato individuato dall’Amministrazione quale responsabile.
  • La mancanza della sottoscrizione dell’attuale comproprietario non può essere utilizzata automaticamente come causa ostativa assorbente alla sanatoria quando l’intervento sia stato realizzato dal richiedente quale proprietario esclusivo e responsabile dell’abuso; l’Amministrazione deve svolgere un’istruttoria concreta sull’inscindibilità dell’intervento, sull’eventuale conflitto tra contitolari e sulla tutela dei diritti del comproprietario.
  • Quando la carenza documentale è integrabile e l’Amministrazione la ritiene rilevante nel corso del procedimento, i principi di leale cooperazione, proporzionalità e buona amministrazione impongono, di regola, una specifica richiesta di integrazione prima dell’adozione del diniego, soprattutto se il precedente iter istruttorio non aveva sollevato quella obiezione.
  • Il diniego di sanatoria deve indicare in modo verificabile i dati tecnici e i calcoli posti a fondamento del presunto contrasto urbanistico; se gli approfondimenti successivi smentiscono il presupposto tecnico dell’atto, l’Amministrazione non può mantenerne gli effetti senza riesaminare la decisione.
  • Le ragioni ostative dell’atto amministrativo devono essere quelle esteriorizzate nella motivazione originaria; le difese svolte in giudizio non possono integrare postumamente la motivazione né trasformare il contenuto sostanziale del provvedimento impugnato.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioAbusi edilizi e sanzioniMotivazione del provvedimentoInvalidità del provvedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizioneDecorso del tempo e affidamento del responsabile
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneLegittimo affidamentoBuona fede e correttezza della PA

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