Salta al contenuto
Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-85/24

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 27 febbraio 2025. — Verein für Konsumenteninformation contro BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Gerichtshof. — Rinvio pregiudiziale – Protezione dei consumatori – Contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali – Direttiva 2014/17/UE – Articolo 13, paragrafo 1, lettera g) – Informazioni generali sui prodotti di credito per l’edilizia abitativa – Obbligo di fornire un “esempio rappresentativo” – Direttiva 2005/29/CE – Articolo 7 – Istituto bancario che offre diverse forme di credito – Prospetto informativo contenente solo esempi relativi a contratti di credito a tasso variabile. — Causa C-85/24

Giurisprudenza europea62024CJ0085

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di giustizia ha chiarito che, nelle informazioni generali sui contratti di credito immobiliare, il creditore non deve moltiplicare gli esempi rappresentativi in base a tutte le forme di tasso offerte. Basta un solo esempio rappresentativo, se idoneo a illustrare correttamente importo del credito, costo totale, importo complessivo dovuto e TAEG. La distinzione tra informazioni generali e informazioni precontrattuali impedisce di trasformare l’articolo 13 della direttiva 2014/17 in un obbligo di informazione esaustiva.

Informazioni generali sui mutui: il creditore che offre più tipi di tasso non deve fornire un esempio rappresentativo per ciascuno, ma un solo esempio rappresentativo.

La questione giuridica

Se l’articolo 13, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2014/17/UE debba essere interpretato nel senso che, quando un creditore offre contratti di credito per l’edilizia abitativa con tasso fisso, variabile o misto, garantiti o non garantiti da ipoteca, esso debba indicare nelle informazioni generali un esempio rappresentativo per ciascuna tipologia di tasso, oppure sia sufficiente un solo esempio rappresentativo dei crediti offerti.

Principio di diritto

L’articolo 13, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2014/17/UE non impone al creditore che offra più varianti di credito immobiliare (tasso fisso, variabile o misto, con o senza ipoteca) di fornire nelle informazioni generali un esempio rappresentativo per ciascuna variante: è sufficiente un solo esempio, purché esso sia realmente rappresentativo dei crediti offerti. La funzione di tale esempio è illustrare in modo comprensibile le grandezze economiche del credito, mentre la descrizione dei diversi tipi di tasso rientra nelle informazioni generali di cui alla lettera e) e le informazioni personalizzate più dettagliate nelle informazioni precontrattuali dell’articolo 14.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2014/17/UE
  • Articolo 13, paragrafo 1, lettere e) e g), direttiva 2014/17/UE
  • Articolo 14, paragrafo 1, direttiva 2014/17/UE
  • Direttiva 2005/29/CE
  • Articolo 7, paragrafo 1, direttiva 2005/29/CE

Informazioni generali sui mutui: un solo esempio rappresentativo è sufficiente

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale dell’Oberster Gerichtshof austriaca in materia di credito immobiliare ai consumatori. La questione nasce da un prospetto informativo bancario che riportava solo esempi di crediti a tasso variabile, pur offrendo la banca anche prodotti a tasso fisso e misto.

Fatti e procedimento principale

Il VKI ha chiesto di vietare alla BAWAG di limitarsi, nel prospetto informativo sui crediti immobiliari, a un solo esempio di contratto a tasso variabile. Secondo l’associazione, la banca avrebbe dovuto aggiungere anche un esempio per un credito a tasso fisso e uno per un credito misto, poiché tali prodotti erano effettivamente offerti al pubblico.

I giudici nazionali hanno dato esiti diversi: il primo giudice ha ritenuto necessario almeno un esempio a tasso fisso, mentre il giudice d’appello ha considerato sufficiente un solo esempio rappresentativo. La Corte suprema austriaca ha quindi chiesto se l’articolo 13, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2014/17 richieda un esempio per ciascuna forma di tasso proposta dal creditore.

Normativa rilevante

La Corte ha esaminato in particolare:

  • l’articolo 13, paragrafo 1, lettere e) e g), della direttiva 2014/17/UE, sulle informazioni generali da rendere disponibili ai consumatori;
  • l’articolo 14, paragrafo 1, della medesima direttiva, relativo alle informazioni precontrattuali personalizzate;
  • l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2005/29/CE, sulle omissioni ingannevoli.

Sono stati richiamati anche i considerando 15, 20, 38 e 53 della direttiva 2014/17.

Ragionamento della Corte

La Corte ha interpretato la lettera g) dell’articolo 13, paragrafo 1, alla luce del testo, del contesto e della finalità della direttiva.

Sul piano letterale, l’uso dell’articolo indeterminativo "un" indica che il legislatore ha previsto un solo esempio rappresentativo. Inoltre, la norma richiede che l’esempio sia rappresentativo dell’importo totale del credito, del costo totale, dell’importo complessivo da pagare e del TAEG, non dei diversi prodotti offerti dal creditore.

Sul piano sistematico, la Corte ha sottolineato che l’articolo 13 contiene informazioni generali, mentre l’articolo 14 disciplina le informazioni precontrattuali personalizzate. Le prime servono a orientare il consumatore in una fase preliminare e a illustrargli la gamma dei prodotti e le loro caratteristiche essenziali; le seconde forniscono invece il dettaglio necessario per confrontare le offerte e decidere se concludere il contratto.

La Corte ha inoltre rilevato che, se il legislatore avesse voluto imporre un esempio per ciascun tipo di tasso, lo avrebbe detto espressamente, come fa alla lettera e) quando richiede l’indicazione dei tipi di tasso debitore disponibili.

Quanto alla direttiva 2005/29, la Corte ha osservato che la presenza di un solo esempio a tasso variabile non priva il consumatore di informazioni rilevanti ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, perché la scelta tra tasso fisso, variabile o misto dipende soprattutto dalla certezza o incertezza del tasso, elemento che deve emergere dalle informazioni generali della lettera e), non dall’esempio di cui alla lettera g).

Infine, la Corte ha precisato che l’esempio deve comunque essere realmente rappresentativo, tenendo conto, se del caso, della prevalenza di certi tipi di contratto sul mercato e della gamma di prodotti del creditore.

Decisione

La Corte ha risposto che l’articolo 13, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2014/17/UE deve essere interpretato nel senso che un creditore che offra contratti di credito per la costruzione di un bene immobile residenziale, garantiti o non garantiti da ipoteca, a tasso fisso, variabile o misto, è tenuto a fornire nelle informazioni generali un solo esempio dei crediti offerti, purché tale esempio sia rappresentativo.

Principio affermato

La disposizione non impone una pluralità di esempi per ogni tipologia di tasso, ma solo un esempio rappresentativo idoneo a rendere comprensibili al consumatore le grandezze economiche fondamentali del credito. Le caratteristiche distintive dei diversi tassi devono invece emergere dalle altre informazioni generali e, se necessario, dalle informazioni precontrattuali personalizzate.

Come è indicizzato

Materiecredito immobiliare ai consumatoritutela dei consumatoriinformazioni precontrattualipratiche commerciali slealiservizi bancari

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.