Regolamento (UE) 2022/501
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/501 della Commissione del 25 marzo 2022 che approva la sostanza attiva Beauveria bassiana ceppo 203, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento approva Beauveria bassiana ceppo 203 come sostanza attiva ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, sulla base della valutazione dello Stato membro relatore, delle conclusioni EFSA e dell’esame della Commissione. L’approvazione è subordinata a condizioni specifiche, tra cui il limite massimo di beauvericin nel prodotto formulato e la limitazione d’uso alle palme ornamentali. Viene inoltre aggiornato l’elenco delle sostanze attive approvate contenuto nel regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.
Approvazione della sostanza attiva Beauveria bassiana ceppo 203 come sostanza attiva fitosanitaria e modifica dell’elenco delle sostanze attive approvate nel regolamento (UE) n. 540/2011.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alla sostanza attiva Beauveria bassiana ceppo 203, nell’ambito dell’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari disciplinata dal regolamento (CE) n. 1107/2009. Riguarda gli operatori del settore fitosanitario, gli Stati membri chiamati a valutare le autorizzazioni dei prodotti che la contengono e i fabbricanti/richiedenti che intendano utilizzare tale sostanza nei prodotti fitosanitari. L’approvazione decorre dal 19 aprile 2022 ed è valida fino al 18 aprile 2032. L’uso è espressamente limitato alle palme ornamentali; restano inoltre ferme le condizioni specifiche relative al tenore massimo di beauvericin e alle misure di protezione di operatori e lavoratori.
Beauveria bassiana ceppo 203: approvazione come sostanza attiva fitosanitaria
Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/501 della Commissione approva Beauveria bassiana ceppo 203 come sostanza attiva ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009 relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari. Il provvedimento si fonda sulla procedura di valutazione scientifica e regolatoria svolta dallo Stato membro relatore, dall’EFSA e dalla Commissione, che hanno concluso per la sussistenza dei criteri di approvazione di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009.
Contesto procedurale e valutazione scientifica
La domanda di approvazione è stata presentata da GlenBiotech il 10 marzo 2017 ai Paesi Bassi, in qualità di Stato membro relatore. Dopo la verifica di ammissibilità, la sostanza è stata oggetto di valutazione dei rischi per la salute umana, animale e per l’ambiente, con presentazione di un progetto di rapporto di valutazione nel giugno 2019 e di un rapporto aggiornato nel luglio 2020. L’EFSA ha poi trasmesso le proprie conclusioni il 6 ottobre 2020, rendendole pubbliche. La Commissione, anche sulla base della relazione di esame e delle osservazioni del richiedente, ha ritenuto soddisfatti i criteri di approvazione.
Ambito di approvazione e durata
L’articolo 1 dispone l’approvazione della sostanza attiva Beauveria bassiana ceppo 203 alle condizioni dell’allegato I. L’approvazione decorre dal 19 aprile 2022 e si estingue il 18 aprile 2032. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Condizioni specifiche, limiti e restrizioni d’uso
La Commissione richiama l’articolo 13, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 6, lettere b), c) ed e), del regolamento (CE) n. 1107/2009 per imporre condizioni aggiuntive di sicurezza. In particolare:
- il tenore massimo del metabolita beauvericin nei prodotti fitosanitari è fissato a 80 μg/kg nel prodotto formulato;
- gli usi autorizzati sono limitati alle palme ornamentali;
- nella valutazione complessiva gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione degli operatori e dei lavoratori, tenendo conto del carattere potenzialmente allergenico della specie Beauveria bassiana per esposizione cutanea e inalatoria;
- le condizioni d’impiego devono prevedere l’uso di adeguati dispositivi di protezione individuale e, se del caso, misure di mitigazione del rischio.
Obblighi di fabbricazione e controllo di qualità
L’allegato I richiede al produttore di garantire il rigoroso mantenimento delle condizioni ambientali e l’analisi del controllo di qualità durante il processo produttivo, al fine di rispettare i limiti relativi alla contaminazione microbiologica richiamati nel documento di lavoro SANCO/12116/2012. Tali prescrizioni assumono rilievo pratico per la produzione e la conformità tecnica dei prodotti contenenti la sostanza attiva.
Modifica del regolamento (UE) n. 540/2011
Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, che contiene l’elenco delle sostanze attive approvate. L’allegato II inserisce la nuova voce relativa a Beauveria bassiana ceppo 203, con le medesime condizioni e restrizioni previste nell’allegato I.
Rilevanza pratica per operatori e consulenti
Per i professionisti del settore, il provvedimento consente l’uso regolatorio della sostanza attiva solo entro un perimetro molto definito: coltura/impiego sulle palme ornamentali, rispetto del limite di beauvericin, osservanza delle misure di protezione per operatori e lavoratori e verifica dei requisiti di fabbricazione e qualità. La sostanza entra quindi nell’elenco delle sostanze approvate, ma con una disciplina autorizzatoria significativamente condizionata.
Disposizioni principali
Approvazione della sostanza attiva
Beauveria bassiana ceppo 203 è approvata come sostanza attiva ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, con le condizioni stabilite nell’allegato I.
Condizioni e restrizioni specifiche
L’approvazione è soggetta a un livello massimo di beauvericin pari a 80 μg/kg nel prodotto formulato. Sono autorizzati solo gli usi sulle palme ornamentali. Gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione di operatori e lavoratori e alle condizioni di impiego, che devono includere adeguati dispositivi di protezione individuale e, se del caso, misure di mitigazione del rischio.
Obblighi per la fabbricazione e il controllo qualità
Il produttore deve garantire il rigoroso mantenimento delle condizioni ambientali e l’analisi del controllo di qualità durante il processo di fabbricazione, così da rispettare i limiti relativi alla contaminazione microbiologica richiamati dal documento di lavoro SANCO/12116/2012.
Aggiornamento dell’elenco delle sostanze approvate
L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato per inserire la voce relativa a Beauveria bassiana ceppo 203 nell’elenco delle sostanze attive approvate.
Decorrenza e durata dell’approvazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’approvazione della sostanza decorre dal 19 aprile 2022 e scade il 18 aprile 2032.
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