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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/489

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/489 della Commissione del 25 marzo 2022 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda i periodi di approvazione delle sostanze attive flubendiamide, acido L-ascorbico, spinetoram e spirotetramat (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32022R0489

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento interviene sul regime di approvazione di quattro sostanze attive fitosanitarie, modificando l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. La modifica ha natura tecnica e consiste nel ripristino delle date di scadenza originarie dell’approvazione, rendendo non più operative le proroghe disposte in precedenza. L’intervento si fonda sull’assenza di domande di rinnovo presentate nei termini previsti dalla normativa di riferimento.

Modifica dei periodi di approvazione di quattro sostanze attive fitosanitarie elencate nel regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.

Ambito di applicazione

Si applica alle sostanze attive flubendiamide, acido L-ascorbico, spinetoram e spirotetramat, già approvate ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009 e iscritte nell’allegato, parte B, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. Incide sui periodi di approvazione di tali sostanze nell’Unione europea, con effetti diretti in tutti gli Stati membri. Non introduce una disciplina generale sui prodotti fitosanitari, ma aggiorna esclusivamente le date di scadenza dell’approvazione di dette sostanze attive.

Modifica dei periodi di approvazione di flubendiamide, acido L-ascorbico, spinetoram e spirotetramat

Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/489 della Commissione modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, che contiene l’elenco delle sostanze attive approvate ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009. L’intervento è motivato dal fatto che, per le quattro sostanze considerate, non risultano presentate nei termini le domande di rinnovo dell’approvazione; di conseguenza, le precedenti proroghe delle scadenze non sono più giustificate.

Contesto normativo e finalità

Il regolamento si inserisce nel sistema europeo di autorizzazione delle sostanze attive impiegate nei prodotti fitosanitari. In particolare, richiama il regolamento (CE) n. 1107/2009 e la disciplina di attuazione del rinnovo dell’approvazione, evidenziando che il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1740 ha anticipato di tre mesi la data di presentazione dei fascicoli, rendendo necessario un coordinamento temporale con le date di approvazione. La Commissione prende atto che, per flubendiamide, acido L-ascorbico, spinetoram e spirotetramat, non sono state presentate domande di rinnovo entro tre anni prima della rispettiva scadenza.

Ambito di applicazione

La modifica riguarda esclusivamente le quattro sostanze attive indicate e il loro inserimento nell’allegato, parte B, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. L’effetto è limitato all’aggiornamento delle date di scadenza dell’approvazione nell’Unione europea, con efficacia diretta in tutti gli Stati membri. Non vengono introdotti nuovi requisiti per l’autorizzazione dei prodotti fitosanitari in generale, né una disciplina autonoma sulle modalità di commercializzazione.

Contenuto delle modifiche

L’articolo 1 rinvia all’allegato del regolamento, che sostituisce le date di scadenza nella sesta colonna dell’allegato, parte B, del regolamento (UE) n. 540/2011:

  • spirotetramat: 30 aprile 2024;
  • acido L-ascorbico: 30 giugno 2024;
  • spinetoram: 30 giugno 2024;
  • flubendiamide: 31 agosto 2024.

La logica dell’intervento è quella di disapplicare, nella sostanza, le proroghe temporanee introdotte dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/2007, riportando le approvazioni alle date che sarebbero risultate applicabili senza proroga.

Entrata in vigore e vincolatività

Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come di regola per i regolamenti UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Profili pratici per gli operatori

Per gli operatori del settore agrochimico, il provvedimento è rilevante perché incide sulla durata dell’approvazione di sostanze attive utilizzate in prodotti fitosanitari. La verifica delle scadenze aggiornate è essenziale ai fini della continuità regolatoria dei prodotti contenenti tali sostanze e della pianificazione di eventuali strategie di rinnovo o sostituzione.

Disposizioni principali

Modifica dell’allegato del regolamento (UE) n. 540/2011

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 secondo quanto indicato nell’allegato del regolamento. Le modifiche riguardano l’allegato, parte B, relativo all’elenco delle sostanze attive approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009.

Nuove date di scadenza dell’approvazione

L’allegato sostituisce le date di scadenza per quattro sostanze attive: spirotetramat al 30 aprile 2024, acido L-ascorbico al 30 giugno 2024, spinetoram al 30 giugno 2024 e flubendiamide al 31 agosto 2024. Si tratta del ripristino delle scadenze che sarebbero state applicabili in assenza della proroga introdotta dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/2007.

Ragioni della modifica

Nei considerando si precisa che le proroghe concesse dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/2007 non sono più giustificate, poiché non sono state presentate domande di rinnovo dell’approvazione entro tre anni prima della rispettiva data di scadenza, come previsto dall’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1740.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiefitosanitariagricolturasostanze chimichesicurezza alimentare

Testo integrale

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