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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/491

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/491 della Commissione del 25 marzo 2022 recante modifica dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32022R0491

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna l’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 per adeguare le zone soggette a restrizioni alla situazione epidemiologica della peste suina africana nell’Unione. In particolare riclassifica alcune aree da zona I a zona II, sopprime talune zone in Slovacchia e ridefinisce numerose delimitazioni territoriali in diversi Stati membri. L’intervento è motivato dall’urgenza sanitaria e dall’esigenza di applicare misure di contenimento coerenti con i principi scientifici e con gli orientamenti internazionali e dell’Unione.

Modifica dell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 sulle misure speciali di controllo della peste suina africana, con aggiornamento delle zone soggette a restrizioni I, II e III in vari Stati membri.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica agli Stati membri interessati elencati nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605, per quanto riguarda la delimitazione e l’aggiornamento delle zone soggette a restrizioni I, II e III connesse alla peste suina africana. Incide sulle aree territoriali specificamente individuate in Germania, Estonia, Grecia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Slovacchia, Italia, Bulgaria, Romania e altri Stati membri indicati nell’allegato, con effetti sui suini detenuti e selvatici e sui relativi movimenti e prodotti. Le modifiche sono dettate dall’evoluzione epidemiologica e si applicano dal giorno successivo alla pubblicazione in GUUE; il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Non introduce esclusioni generali, ma ridefinisce e in alcuni casi sopprime o riclassifica singole zone.

Modifica dell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 sulle misure speciali di controllo della peste suina africana

Il regolamento interviene in un contesto di elevata dinamicità epidemiologica della peste suina africana nell’Unione, malattia che colpisce suini detenuti e selvatici e che può incidere in modo significativo sui movimenti degli animali, dei prodotti e sulle esportazioni verso paesi terzi. La Commissione aggiorna quindi la regionalizzazione contenuta nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 per mantenere misure di controllo proporzionate al rischio e coerenti con la situazione sanitaria più recente.

Base giuridica e criteri di aggiornamento

L’atto è adottato ai sensi del regolamento (UE) 2016/429, in particolare dell’articolo 71, paragrafo 3. La Commissione precisa che la delimitazione delle zone deve riflettere:

  • la situazione epidemiologica nelle aree interessate;
  • la situazione epidemiologica generale nello Stato membro;
  • il rischio di ulteriore diffusione della malattia;
  • criteri scientificamente validi per la definizione geografica delle zone;
  • gli orientamenti dell’Unione concordati con gli Stati membri in sede di comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi;
  • le norme internazionali, in particolare il codice sanitario per gli animali terrestri dell’OIE;
  • le giustificazioni fornite dalle autorità competenti degli Stati membri.

Ragioni dell’intervento

I considerando richiamano il fatto che, dopo l’ultimo aggiornamento dell’allegato I, si sono verificati nuovi focolai di peste suina africana in suini selvatici in Lettonia e Slovacchia. Per contro, in alcune aree slovacche la situazione relativa ai suini detenuti è migliorata grazie alle misure di controllo applicate conformemente alla normativa dell’Unione. Per tale ragione la Commissione ritiene necessario:

  • riclassificare talune aree da zona soggetta a restrizioni I a zona soggetta a restrizioni II;
  • sopprimere alcune zone dall’allegato, dove il rischio è rientrato;
  • ridefinire i confini di varie zone al fine di tenere conto dei nuovi focolai e delle aree circostanti.

Effetti principali per gli Stati membri interessati

L’allegato sostitutivo contiene l’elenco aggiornato delle zone soggette a restrizioni I, II e III per numerosi Stati membri, tra cui Germania, Estonia, Grecia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Slovacchia, Italia, Bulgaria e Romania.

Tra gli effetti più rilevanti si segnalano:

  • in Lettonia, alcune aree colpite da nuovi focolai vengono spostate dalla zona I alla zona II e vengono ridefiniti i perimetri delle zone I;
  • in Slovacchia, alcune aree del distretto di Nové Zámky vengono soppresse dall’allegato e altre aree, in particolare nel distretto di Lučenec, vengono riclassificate da zona III a zona II;
  • in diversi Stati membri, soprattutto Germania, Polonia, Lettonia, Lituania e Ungheria, sono aggiornate in modo molto dettagliato le delimitazioni territoriali delle aree soggette a restrizioni;
  • in Italia, l’allegato mantiene una articolazione molto puntuale delle zone restrittive in Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna e Lombardia, nonché la classificazione della Sardegna come zona soggetta a restrizioni III.

Struttura dell’allegato sostitutivo

Il nuovo allegato I è organizzato in tre parti:

  • Parte I: zone soggette a restrizioni I;
  • Parte II: zone soggette a restrizioni II;
  • Parte III: zone soggette a restrizioni III.

Per ciascun Paese sono elencate le aree territoriali interessate, fino al livello di regione, provincia, distretto, comune, frazione o, in alcuni casi, di specifiche unità di gestione faunistica. La tecnica normativa è quella della regionalizzazione geografica puntuale, con delimitazioni spesso descritte mediante confini amministrativi, infrastrutture stradali, ferroviarie o corsi d’acqua.

Riferimento alle misure slovacche e al regolamento delegato (UE) 2020/687

Nei considerando relativi alla Slovacchia la Commissione richiama l’efficacia delle misure di controllo applicate conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687, in particolare agli articoli 22, 25 e 40. Tali misure sono richiamate come parte del quadro di contenimento che consente, in determinate aree, la declassificazione o la soppressione delle restrizioni più severe.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. La Commissione sottolinea inoltre l’urgenza dell’intervento, giustificando l’efficacia immediata delle modifiche all’allegato I.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell’allegato I del regolamento (UE) 2021/605

L’articolo 1 sostituisce integralmente l’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 con il nuovo testo allegato al regolamento. Ne consegue la nuova ripartizione delle zone soggette a restrizioni I, II e III per la peste suina africana negli Stati membri interessati.

Base giuridica e criteri di delimitazione

Il regolamento è adottato sulla base dell’articolo 71, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429. Le modifiche delle zone si fondano sulla situazione epidemiologica nelle aree interessate e nello Stato membro, sul rischio di ulteriore diffusione, su principi scientificamente validi, sugli orientamenti UE concordati in sede di comitato permanente e sulle norme internazionali, in particolare il codice sanitario per gli animali terrestri dell’OIE, nonché sulle giustificazioni fornite dalle autorità nazionali.

Modifiche conseguenti ai focolai recenti in Lettonia e Slovacchia

A seguito di nuovi focolai di peste suina africana in suini selvatici in Lettonia e Slovacchia, alcune zone già classificate come restrizioni I vengono riclassificate come restrizioni II e le delimitazioni delle zone I sono ridefinite. In Slovacchia, alcune aree nei distretti di Nové Zámky e Lučenec sono soppresse dall’allegato o riclassificate, tenendo conto anche dell’assenza di focolai in suini detenuti negli ultimi tre mesi e dell’efficacia delle misure di controllo.

Aggiornamento e soppressione di talune zone in Slovacchia

Il regolamento recepisce l’esito del riesame delle zone soggette a restrizioni in Slovacchia: alcune zone del distretto di Nové Zámky sono soppresse, altre aree nel distretto di Lučenec passano da restrizioni III a restrizioni II. Il considerando richiama l’applicazione del regolamento delegato (UE) 2020/687, in particolare gli articoli 22, 25 e 40.

Entrata in vigore e applicazione immediata

L’articolo 2 dispone che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre espressamente indicato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesanità animaleagricolturamovimentazione di animali e prodotti di origine animaleprevenzione e controllo delle malattie animalimercato interno

Testo integrale

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