Regolamento (UE) 2022/504
Regolamento (UE) 2022/504 della Banca centrale europea del 25 marzo 2022 che modifica il regolamento (UE) 2016/445 sull'esercizio delle opzioni e delle discrezionalità previste dal diritto dell’Unione (BCE/2016/4) (BCE/2022/14)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento adegua il quadro BCE sulle opzioni e discrezionalità prudenziali alle modifiche intervenute nel diritto dell’Unione dopo il 2016. In particolare, limita e ricalibra l’esenzione per le esposizioni infragruppo, introduce una maggiore flessibilità sui deflussi delle operazioni di finanziamento al commercio e coordina le scelte BCE con le nuove regole sul NSFR. Vengono inoltre soppressi taluni articoli del precedente testo e aggiornati i criteri contenuti nell’allegato.
Modifica il regolamento BCE/2016/4 sull’esercizio delle opzioni e discrezionalità previste dal diritto dell’Unione in materia prudenziale per gli enti creditizi.
Ambito di applicazione
Si applica agli enti creditizi soggetti alla vigilanza prudenziale nell’ambito del Meccanismo di vigilanza unico, con effetti diretti in tutti gli Stati membri. Incide in particolare sulle opzioni e discrezionalità relative ai grandi rischi, alla copertura della liquidità (LCR) e al coefficiente netto di finanziamento stabile (NSFR), nonché sui criteri per l’esenzione di talune esposizioni infragruppo e sulla qualificazione di indici azionari principali. Le nuove regole riguardano le esposizioni infragruppo verso soggetti stabiliti nell’Unione, i prodotti fuori bilancio connessi al finanziamento al commercio, gli indici azionari principali di Stati membri o paesi terzi e alcune regole NSFR per enti ordinari e per enti piccoli e non complessi. Sono soppressi diversi articoli del regolamento originario e aggiornato l’allegato I.
Regolamento (UE) 2022/504 della BCE che modifica il regolamento BCE/2016/4 sull’esercizio delle opzioni e discrezionalità previste dal diritto dell’Unione
Il regolamento interviene sul quadro BCE di esercizio delle opzioni e discrezionalità in materia prudenziale, aggiornandolo alle successive modifiche del diritto dell’Unione e alle esigenze di coerenza applicativa emerse nella vigilanza. La BCE richiama, nei considerando, l’esigenza di riflettere nuove opzioni o discrezionalità introdotte dal regolamento (UE) n. 575/2013 e dal regolamento delegato (UE) 2015/61, oltre a rimodulare alcune scelte già presenti nel regolamento BCE/2016/4.
Ambito materiale dell’intervento
L’atto riguarda principalmente tre aree: i grandi rischi, il requisito di copertura della liquidità e il coefficiente netto di finanziamento stabile. Incide inoltre sull’identificazione degli indici azionari principali per la classificazione di talune azioni come attività di livello 2B ai fini del regolamento delegato (UE) 2015/61.
Esenzioni per le grandi esposizioni
L’articolo 9 del regolamento BCE/2016/4 viene riscritto. La modifica ha l’effetto di restringere l’ambito dell’esenzione per le esposizioni infragruppo alle sole esposizioni verso soggetti stabiliti nell’Unione, tenendo conto delle preoccupazioni prudenziali richiamate nei considerando in relazione a prassi contabili coinvolgenti soggetti stabiliti in paesi terzi.
Le nuove regole distinguono tra diverse categorie di esposizioni di cui all’articolo 400, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013:
- le esposizioni di cui alla lettera c) sono esentate dall’articolo 395, paragrafo 1, solo se i soggetti interessati sono stabiliti nell’Unione e ricorrono le condizioni dell’articolo 400, paragrafo 3, come ulteriormente specificate nell’allegato I, oltre alla vigilanza consolidata o a norme equivalenti in un paese terzo;
- le esposizioni di cui alla lettera d) sono esentate se ricorrono le condizioni dell’articolo 400, paragrafo 3, come specificate nell’allegato II;
- le esposizioni di cui alle lettere da e) a l) sono esentate integralmente, salvo la lettera i), per la quale l’esenzione opera fino all’importo massimo consentito, sempre nel rispetto delle condizioni dell’articolo 400, paragrafo 3.
L’allegato I è modificato anche nei criteri applicativi, precisando che le esposizioni infragruppo devono essere giustificate dalla struttura e dalla strategia di finanziamento del gruppo.
Copertura della liquidità e prodotti fuori bilancio
Il regolamento sopprime gli articoli 10 e 11 del testo originario e inserisce una nuova Sezione I dedicata al requisito di copertura della liquidità. Nei considerando, la BCE afferma la necessità di maggiore flessibilità nella determinazione dei tassi di deflusso per i prodotti fuori bilancio relativi al finanziamento al commercio.
L’articolo 11 bis individua gli indici azionari principali rilevanti ai fini dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera c), punto i), del regolamento delegato (UE) 2015/61. La regola si fonda su tre categorie: gli indici già elencati nel regolamento di esecuzione (UE) 2016/1646, quelli individuati dalle autorità competenti nazionali o di paesi terzi e quelli che comprendono imprese leader nella giurisdizione di interesse.
NSFR: criteri e rinvii
Con la nuova Sezione II viene disciplinato il coefficiente netto di finanziamento stabile. L’articolo 12 bis stabilisce che, in assenza di una diversa determinazione della BCE, i fattori di finanziamento stabile richiesto per le esposizioni fuori bilancio devono corrispondere ai tassi di deflusso applicati dagli enti ai relativi prodotti e servizi nel contesto dell’articolo 23 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
Per gli enti autorizzati ad applicare il requisito NSFR semplificato, l’articolo 12 quater impone di seguire lo stesso metodo previsto dall’articolo 12 bis. In tal modo la BCE uniforma, per quanto possibile, le scelte prudenziali applicabili agli enti piccoli e non complessi e agli altri enti creditizi, come evidenziato nei considerando.
Attività segregate e durata del gravame
L’articolo 12 ter, relativo all’articolo 428 octodecies, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, disciplina il trattamento delle attività segregate ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012. Se gli enti non possono disporre liberamente di tali attività, esse devono essere considerate vincolate per un periodo pari alla durata delle passività verso i clienti cui si collega l’obbligo di segregazione.
L’articolo 12 quinquies estende lo stesso criterio agli enti autorizzati dalla BCE a calcolare il coefficiente netto di finanziamento stabile secondo il capo 5 della parte sei, titolo IV, del regolamento (UE) n. 575/2013.
Semplificazione, coerenza applicativa e norme transitorie
Il regolamento è costruito come intervento di coordinamento sistematico: alcune previsioni del regolamento BCE/2016/4 vengono abrogate, altre riscritte, con l’obiettivo di mantenere coerente l’esercizio delle discrezionalità BCE rispetto alle evoluzioni del quadro CRR e del regolamento delegato sulla liquidità. La BCE richiama anche la consultazione pubblica effettuata ai sensi del regolamento (UE) n. 1024/2013.
Entrata in vigore e diretta applicabilità
Il regolamento entra in vigore il quinto giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto BCE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Soppressioni e aggiornamento del regolamento BCE/2016/4
L’articolo 5 è soppresso, come pure gli articoli 10 e 11 e gli articoli da 13 a 16. Il capo IV viene riorganizzato con l’inserimento della Sezione I sul requisito di copertura della liquidità e della Sezione II sul coefficiente netto di finanziamento stabile. L’allegato I è modificato per adeguare i criteri sulle esposizioni infragruppo.
Esenzioni per grandi esposizioni infragruppo
L’articolo 9, paragrafi 3-5, è riscritto. Le esposizioni di cui all’articolo 400, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013 sono esentate dall’articolo 395, paragrafo 1, solo se i soggetti coinvolti sono stabiliti nell’Unione e sono soddisfatte le condizioni dell’articolo 400, paragrafo 3, come precisate nell’allegato I, oltre al requisito della vigilanza su base consolidata o di norme equivalenti in un paese terzo. Le esposizioni di cui all’articolo 400, paragrafo 2, lettera d), beneficiano dell’esenzione alle condizioni dell’articolo 400, paragrafo 3, come specificato nell’allegato II. Le esposizioni di cui alle lettere da e) a l) sono esentate integralmente, oppure, per la lettera i), fino all’importo massimo consentito, sempre che siano rispettate le condizioni dell’articolo 400, paragrafo 3.
Identificazione degli indici azionari principali
È inserito l’articolo 11 bis, che stabilisce quali indici si qualificano come indici azionari principali ai fini dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera c), punto i), del regolamento delegato (UE) 2015/61. Sono ricompresi: gli indici elencati nel regolamento di esecuzione (UE) 2016/1646; gli indici principali individuati dall’autorità competente dello Stato membro o dall’autorità pubblica del paese terzo interessato; e gli indici che comprendono le imprese leader nella giurisdizione di riferimento.
Fattori NSFR per le esposizioni fuori bilancio
Con la nuova Sezione II sul NSFR, l’articolo 12 bis dispone che, salvo diversa determinazione della BCE, gli enti applicano alle esposizioni fuori bilancio non contemplate dalla parte sei, titolo IV, capo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 fattori di finanziamento stabile richiesto corrispondenti ai tassi di deflusso usati per i medesimi prodotti e servizi nell’ambito dell’articolo 23 del regolamento delegato (UE) 2015/61. L’articolo 12 quater estende lo stesso metodo agli enti autorizzati a usare il requisito NSFR semplificato. L’articolo 12 ter e l’articolo 12 quinquies disciplinano la durata del gravame per attività segregate, rinviando al regime del regolamento (UE) n. 648/2012 e applicando lo stesso metodo anche agli enti autorizzati al calcolo semplificato.
Durata del gravame per attività segregate
Quando le attività sono segregate ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012 e gli enti non possono disporne liberamente, tali attività sono considerate vincolate per un periodo pari alla durata delle passività verso i clienti cui si riferisce l’obbligo di segregazione. La stessa regola vale, tramite rinvio, per gli enti autorizzati a calcolare il NSFR secondo il capo 5 della parte sei, titolo IV, del regolamento (UE) n. 575/2013.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il quinto giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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