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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/476

Regolamento (UE) 2022/476 della Commissione del 24 marzo 2022 che modifica gli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di acido acetico, azossistrobina, benzovindiflupir, cyantraniliprole, ciflufenamid, emamectina, flutolanil, zolfo calcico, maltodestrina e proquinazid in o su determinati prodotti (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32022R0476

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna gli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 396/2005, rivedendo i livelli massimi di residui per diverse sostanze attive fitosanitarie su un ampio ventaglio di prodotti vegetali e di origine animale. Le modifiche recepiscono domande di autorizzazione, variazioni di LMR e tolleranze all’importazione, alla luce dei pareri scientifici dell’EFSA e della valutazione del rischio per i consumatori. Per acido acetico, zolfo calcico e maltodestrina si conferma l’assenza di necessità di LMR, con mantenimento permanente in allegato IV. Il regolamento si applica direttamente in tutti gli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.

Modifica dei livelli massimi di residui (LMR) di specifici antiparassitari e del mantenimento permanente in allegato IV di alcune sostanze nel regolamento (CE) n. 396/2005.

Ambito di applicazione

Si applica ai residui di acido acetico, azossistrobina, benzovindiflupir, cyantraniliprole, ciflufenamid, emamectina, flutolanil, zolfo calcico, maltodestrina e proquinazid nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale elencati negli allegati del regolamento (CE) n. 396/2005. Incide sugli operatori della filiera agroalimentare e del commercio internazionale per le colture e i prodotti interessati, incluse alcune tolleranze all’importazione per prodotti provenienti da paesi terzi. Non introduce esclusioni generali ulteriori rispetto al regime del regolamento (CE) n. 396/2005, ma talune modifiche riguardano specifiche combinazioni sostanza/prodotto e, per alcune sostanze, il mantenimento in allegato IV come sostanze per le quali non sono necessari LMR.

Modifica degli LMR per specifici antiparassitari nel regolamento (CE) n. 396/2005

Il regolamento interviene sul sistema europeo dei limiti massimi di residui di antiparassitari, aggiornando gli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 396/2005. La finalità è allineare i LMR alle più recenti valutazioni scientifiche dell’EFSA e alle esigenze autorizzative e commerciali emerse per determinate colture e sostanze attive.

Contesto e base giuridica

Il provvedimento è adottato dalla Commissione sulla base dell’articolo 5, paragrafo 1, e dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 396/2005. Nei considerando si ricorda che alcuni LMR erano già fissati in allegato II o III, mentre acido acetico, zolfo calcico e maltodestrina figuravano in allegato IV.

Domande di modifica degli LMR e tolleranze all’importazione

Le modifiche derivano da domande presentate ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 per benzovindiflupir, cyantraniliprole, ciflufenamid, emamectina e proquinazid, nonché da domande relative a tolleranze all’importazione ai sensi dell’articolo 6, paragrafi 2 e 4, per:

  • azossistrobina su manghi in Brasile e frutti di palma in Colombia;
  • flutolanil sui semi di arachide negli Stati Uniti.

I richiedenti hanno rappresentato che gli impieghi autorizzati nei paesi terzi possono generare residui superiori agli LMR vigenti e che LMR più elevati sono necessari per evitare ostacoli al commercio.

Valutazione degli Stati membri e dell’EFSA

Ai sensi dell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 396/2005, le domande sono state valutate dagli Stati membri interessati e le relative relazioni trasmesse alla Commissione. L’EFSA ha esaminato le domande, concentrandosi sui rischi per i consumatori e, se del caso, per gli animali, e ha reso pareri motivati.

L’EFSA ha concluso che, salvo il caso dell’emamectina nelle pomacee, i dati erano completi e le modifiche richieste risultavano sicure per i consumatori. In particolare, né l’esposizione cronica attraverso il consumo di tutti gli alimenti potenzialmente contenenti tali residui, né l’esposizione acuta derivante da un elevato consumo dei prodotti interessati, indicavano un superamento della dose giornaliera ammissibile o della dose acuta di riferimento.

Per l’emamectina nelle pomacee, invece, i dati sono stati ritenuti insufficienti per fissare un nuovo LMR.

Modifiche dell’allegato II: sostanze e prodotti interessati

L’allegato del regolamento sostituisce le colonne relative ad azossistrobina, benzovindiflupir, cyantraniliprole, ciflufenamid, flutolanil e proquinazid nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005. Le modifiche incidono su un ampio elenco di categorie merceologiche, tra cui:

  • frutta fresca o congelata e frutta a guscio;
  • ortaggi freschi o congelati;
  • legumi secchi;
  • semi e frutti oleaginosi;
  • cereali;
  • tè, caffè, infusioni di erbe, cacao e carrube;
  • luppolo;
  • spezie;
  • piante da zucchero;
  • prodotti di origine animale.

Tra gli esempi più rilevanti figurano i nuovi valori per benzovindiflupir su erbe fresche e fiori commestibili, cipolline/cipolle verdi, cipollette e porri; per cyantraniliprole su olive da tavola e olive da olio; per ciflufenamid su more di rovo e lamponi; per proquinazid su mirtilli e mirtilli giganti americani; e per flutolanil sui semi di arachide.

Il testo riporta anche specifiche note tecniche sulla definizione del residuo per alcune sostanze, in particolare per ciflufenamid, flutolanil e proquinazid, nonché indicazioni che in alcuni casi i laboratori di riferimento dell’UE non disponevano di norme di riferimento o che erano mancanti talune informazioni sugli studi o sulle sperimentazioni sui residui. In tali casi è previsto che la Commissione tenga conto della disponibilità o della mancanza di tali elementi al momento del riesame degli LMR.

Modifiche dell’allegato III, parte A: emamectina

L’allegato sostituisce la colonna relativa all’emamectina nell’allegato III, parte A, introducendo valori differenziati per numerose matrici alimentari. Tra le categorie interessate figurano agrumi, frutta a guscio, pomacee, drupacee, bacche e piccola frutta, ortaggi, cereali, tè, caffè, infusioni di erbe, luppolo, spezie, prodotti di origine animale e altre categorie.

Per alcune colture sono indicati valori specifici, tra cui:

  • pomacee: 0,02 mg/kg;
  • albicocche: 0,05 mg/kg;
  • ciliegie dolci: 0,04 mg/kg;
  • pesche: 0,15 mg/kg;
  • prugne: 0,02 mg/kg;
  • uve e fragole: 0,05 mg/kg;
  • lattughe e insalate: 1 mg/kg per diverse voci;
  • foglie di spinaci e simili: 0,2 mg/kg;
  • carciofi: 0,1 mg/kg;
  • infusi di foglie ed erbe: 2 mg/kg.

Per i prodotti di origine animale sono previsti LMR specifici per muscolo, grasso, fegato, rene, latte e uova, con valori differenziati per suini, bovini, ovini, caprini, equidi e altri animali terrestri d’allevamento.

Allegato IV: sostanze per le quali non sono necessari LMR

Per l’allegato IV, le voci relative ad acido acetico, zolfo calcico e maltodestrina vengono sostituite eliminando il richiamo numerico tra parentesi. La conseguenza sostanziale è il mantenimento permanente di tali sostanze nell’allegato IV, in quanto l’EFSA ha concluso che non occorre fissare LMR per esse.

Entrata in vigore e effetti giuridici

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Essendo direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, produce effetti immediati nell’ordinamento degli Stati membri senza necessità di recepimento.

Rilevanza pratica per operatori e professionisti

Per avvocati, consulenti e commercialisti che assistono imprese agroalimentari e importatori, il regolamento impone di verificare i nuovi LMR applicabili alle singole combinazioni sostanza/prodotto, con particolare attenzione alle tolleranze all’importazione e alle note tecniche sui residui. Le modifiche possono incidere su controlli ufficiali, conformità delle partite importate, gestione dei dossier autorizzativi e valutazione contrattuale dei rischi lungo la filiera.

Disposizioni principali

Modifica degli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 396/2005

L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 secondo quanto previsto dall’allegato del regolamento. Le modifiche riguardano i LMR di azossistrobina, benzovindiflupir, cyantraniliprole, ciflufenamid, flutolanil e proquinazid nell’allegato II, di emamectina nell’allegato III, parte A, e la soppressione delle indicazioni con riferimento numerico per acido acetico, zolfo calcico e maltodestrina nell’allegato IV.

Nuovi o modificati LMR per specifiche sostanze e colture

L’allegato sostituisce le colonne degli LMR per le sostanze interessate, adeguandole per numerosi prodotti vegetali e alcuni prodotti di origine animale. Tra le principali modifiche figurano i nuovi valori per benzovindiflupir su erbe fresche e fiori commestibili, cipolline/cipolle verdi, cipollette e porri; cyantraniliprole su olive da tavola e da olio; ciflufenamid su more di rovo e lamponi; emamectina su pomacee, albicocche, ciliegie dolci, foglie di spinaci e simili e infusioni di erbe; proquinazid su mirtilli e mirtilli giganti americani; e flutolanil sui semi di arachide. Sono altresì aggiornati numerosi LMR per frutta, ortaggi, cereali, semi oleaginosi, prodotti animali e altre categorie merceologiche.

Tolleranze all’importazione

Per azossistrobina sono fissate tolleranze all’importazione per manghi del Brasile e frutti di palma della Colombia; per flutolanil è fissata una tolleranza all’importazione per semi di arachide degli Stati Uniti. Il provvedimento precisa che tali domande sono state presentate ai sensi dell’articolo 6, paragrafi 2 e 4, del regolamento (CE) n. 396/2005, sulla base del fatto che gli usi autorizzati nei paesi terzi possono determinare residui superiori agli LMR vigenti e creare ostacoli commerciali all’importazione.

Valutazione scientifica EFSA e sicurezza dei consumatori

Le domande sono state valutate dagli Stati membri interessati ai sensi dell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 396/2005 e successivamente esaminate dall’EFSA. L’Autorità ha ritenuto, per tutte le domande salvo l’emamectina nelle pomacee, che i dati erano completi e che le modifiche richieste erano accettabili per la sicurezza dei consumatori, senza rischio di superamento della dose giornaliera ammissibile o della dose acuta di riferimento. Per l’emamectina nelle pomacee l’EFSA ha invece ritenuto insufficienti i dati per fissare un nuovo LMR.

Mantenimento permanente in allegato IV di alcune sostanze

L’acido acetico, lo zolfo calcico e la maltodestrina erano stati inseriti temporaneamente nell’allegato IV in attesa della valutazione ai sensi della direttiva 91/414/CEE o del regolamento (CE) n. 1107/2009. L’EFSA ha concluso che per tali sostanze non sono necessari LMR e che esse devono quindi restare permanentemente nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesicurezza alimentareresidui di antiparassitariagricolturacommercio internazionale

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