Regolamento (UE) 2022/490
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/490 della Commissione del 25 marzo 2022 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 per quanto riguarda alcune piante da impianto di Juglans regia L., Nerium oleander L. e Robinia pseudoacacia L., originarie della Turchia, e il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 per quanto riguarda le misure fitosanitarie per l'introduzione di tali piante da impianto nel territorio dell'Unione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento, adottato sulla base del regolamento (UE) 2016/2031, rivede il regime UE applicabile ad alcune piante da impianto provenienti dalla Turchia dopo le valutazioni di rischio EFSA. Le specie interessate vengono rimosse dall’elenco delle piante ad alto rischio e inserite nell’elenco delle merci soggette a misure fitosanitarie specifiche per l’importazione. Sono previste dichiarazioni ufficiali, controlli pre-esportazione, requisiti sui siti di produzione registrati e, per alcune specie, ulteriori misure di mitigazione del rischio, incluse ispezioni ufficiali con campionamento.
Modifica gli elenchi fitosanitari UE per consentire l’importazione da Turchia di specifiche piante da impianto di Juglans regia, Nerium oleander e Robinia pseudoacacia, spostandole dall’elenco delle piante ad alto rischio alle misure fitosanitarie d’ingresso.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione di piante da impianto originarie della Turchia appartenenti a tre specie: Juglans regia L. fino a due anni, a radice nuda, senza foglie e con diametro massimo di 2 cm alla base del fusto; Nerium oleander L. fino a quattro anni; Robinia pseudoacacia L. fino a sette anni e con diametro massimo di 25 cm. Incide sugli operatori/importatori e sulle autorità fitosanitarie competenti degli Stati membri, mediante la modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 e del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213. Restano escluse le altre piante o le stesse specie quando non rientrano nelle descrizioni e nei limiti dimensionali/temporali indicati.
Modifica del regime fitosanitario per alcune piante da impianto originarie della Turchia
Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/490 della Commissione interviene sul sistema UE di gestione delle piante ad alto rischio previsto dal regolamento (UE) 2016/2031. In esito alle valutazioni EFSA sui rischi fitosanitari di Juglans regia L., Nerium oleander L. e Robinia pseudoacacia L. originarie della Turchia, la Commissione ritiene possibile autorizzarne l’ingresso nell’Unione soltanto a condizioni specifiche, tramite l’applicazione di misure fitosanitarie di importazione.
Quadro normativo di riferimento
Il provvedimento opera mediante modifica di due atti attuativi: il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019, che contiene l’elenco provvisorio delle piante, dei prodotti vegetali e degli altri oggetti ad alto rischio, e il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213, che disciplina le misure fitosanitarie per le merci rimosse da tale elenco. La Commissione agisce sulla base dell’articolo 42, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) 2016/2031.
Valutazione dei rischi e motivazione dell’intervento
La Turchia aveva presentato richieste di esportazione nell’Unione per: piante di Juglans regia L. di due anni, innestate, a radice nuda e prive di foglie; piante di Nerium oleander L. di uno-quattro anni, con substrato colturale; piante di Robinia pseudoacacia L. di tre-sette anni, a radice nuda o in substrato colturale. L’EFSA ha adottato nel 2021 pareri scientifici specifici individuando gli organismi nocivi pertinenti per ciascuna specie e valutando le misure di mitigazione proposte. Sulla base di tali pareri, la Commissione conclude che il rischio può essere portato a livello accettabile solo con misure aggiuntive rispetto a quelle proposte nei fascicoli, in particolare imponendo la coltivazione in siti di produzione indenni da organismi nocivi.
Modifica dell’elenco delle piante ad alto rischio
L’articolo 1 del regolamento dispone la modifica dell’allegato del regolamento (UE) 2018/2019. In pratica, vengono esplicitamente esclusi dall’elenco delle piante ad alto rischio:
- Juglans L., limitatamente alle piante da impianto fino a due anni di Juglans regia L. provenienti dalla Turchia, a radice nuda, prive di foglie e con diametro massimo di 2 cm alla base del fusto;
- Nerium L., limitatamente alle piante da impianto fino a quattro anni di Nerium oleander L. provenienti dalla Turchia;
- Robinia L., aggiungendo l’esclusione delle piante da impianto fino a sette anni di Robinia pseudoacacia L. provenienti dalla Turchia, con diametro massimo di 25 cm.
Resta ferma, per Robinia, l’esclusione già prevista per le piante innestate a radice nuda in riposo vegetativo, con diametro massimo di 2,5 cm, originarie di Israele.
Misure fitosanitarie per l’introduzione nell’Unione
L’articolo 2 modifica l’allegato del regolamento (UE) 2020/1213 inserendo tre nuove voci riferite alla Turchia e alle tre specie interessate. Per tutte è richiesto che i certificati fitosanitari rechino una dichiarazione supplementare di conformità al regolamento (UE) 2020/1213 e l’indicazione dei siti di produzione registrati.
Juglans regia L.: organismi nocivi e controlli richiesti
Per le piante da impianto fino a due anni, a radice nuda e prive di foglie, di Juglans regia L. originarie della Turchia, le misure richieste sono articolate e comprendono:
- dichiarazione ufficiale di indennità da Euzophera semifuneralis, Garella musculana e Lasiodiplodia pseudotheobromae;
- conferma che il sito di produzione sia risultato indenne da tali organismi nocivi in ispezioni ufficiali svolte in periodi opportuni dall’inizio del ciclo di produzione completo;
- istituzione di un sistema per disinfettare gli attrezzi di innesto e potatura, così da garantire l’assenza di L. pseudotheobromae prima dell’uso in ciascun sito di produzione, e trattamento idoneo delle piante innestate o potate per impedire l’ingresso del fungo attraverso le incisioni;
- ispezione ufficiale immediatamente prima dell’esportazione, con campionamento adeguato a rilevare almeno un livello d’infestazione dell’1% con affidabilità del 99%, in particolare su fusti e rami, oltre a ispezione e prove casuali per L. pseudotheobromae.
Nerium oleander L.: controlli e dichiarazioni ufficiali
Per le piante da impianto fino a quattro anni di Nerium oleander L. originarie della Turchia, il regolamento richiede:
- dichiarazione ufficiale di indennità da Phenacoccus solenopsis;
- attestazione che il sito di produzione sia risultato indenne da tale organismo nocivo in ispezioni ufficiali effettuate in periodi opportuni dall’inizio del ciclo produttivo;
- ispezione ufficiale immediatamente prima dell’esportazione con campionamento sufficiente a rilevare almeno l’1% di infestazione con affidabilità del 99%.
Robinia pseudoacacia L.: requisiti specifici
Per le piante da impianto fino a sette anni di Robinia pseudoacacia L. originarie della Turchia, il regolamento impone:
- dichiarazione ufficiale di indennità da Pochazia shantungensis;
- attestazione di sito di produzione indenne a seguito di ispezioni ufficiali svolte in periodi opportuni dall’inizio del ciclo di produzione;
- ispezione ufficiale prima dell’esportazione con campionamento idoneo a rilevare almeno un livello d’infestazione dell’1% con affidabilità del 99%.
Impatto pratico per operatori e autorità
Per gli operatori economici, il provvedimento apre alla possibilità di importare nell’Unione le specie indicate, ma soltanto se siano rispettate le condizioni tecniche e documentali previste. Per le autorità fitosanitarie, le verifiche si concentrano sulla presenza delle dichiarazioni ufficiali, sulla registrazione dei siti di produzione e sulla conformità delle partite ai requisiti di ispezione e campionamento previsti dal regolamento.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Rimozione dall’elenco delle piante ad alto rischio
L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 è modificato per escludere dall’elenco delle piante ad alto rischio le piante da impianto di Juglans regia L. originarie della Turchia fino a due anni, a radice nuda, prive di foglie e con diametro massimo di 2 cm alla base del fusto; le piante da impianto di Nerium oleander L. originarie della Turchia fino a quattro anni; e le piante da impianto di Robinia pseudoacacia L. originarie della Turchia fino a sette anni e con diametro massimo di 25 cm.
Inserimento nel regime di importazione con misure fitosanitarie
Le stesse piante sono inserite nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213, che disciplina le misure fitosanitarie per l’introduzione nell’Unione delle piante rimosse dall’elenco delle piante ad alto rischio. Per ciascuna categoria vengono stabilite condizioni specifiche per l’importazione dall’origine turca.
Prescrizioni per Juglans regia L.
Per le piante da impianto di Juglans regia L. fino a due anni, a radice nuda e prive di foglie, è richiesta una dichiarazione ufficiale che attesti: indennità da Euzophera semifuneralis, Garella musculana e Lasiodiplodia pseudotheobromae; indennità del sito di produzione ai controlli ufficiali effettuati in periodi opportuni dall’inizio del ciclo produttivo; sistema di disinfezione degli attrezzi per innesto e potatura e trattamento idoneo delle piante innestate o potate per prevenire L. pseudotheobromae; ispezione ufficiale immediatamente prima dell’esportazione con campionamento tale da rilevare almeno un’infestazione dell’1% con affidabilità del 99%, inclusi controlli su fusti e rami e prove/campionamento casuale per L. pseudotheobromae. Sul certificato fitosanitario deve figurare nella dichiarazione supplementare la formula che la partita è conforme al regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 e l’indicazione dei siti di produzione registrati.
Prescrizioni per Nerium oleander L.
Per le piante da impianto di Nerium oleander L. fino a quattro anni è richiesta una dichiarazione ufficiale che attesti: indennità da Phenacoccus solenopsis; indennità del sito di produzione ai controlli ufficiali effettuati in periodi opportuni dall’inizio del ciclo produttivo; ispezione ufficiale immediatamente prima dell’esportazione con campionamento tale da rilevare almeno un’infestazione dell’1% con affidabilità del 99%. Anche qui il certificato fitosanitario deve riportare nella dichiarazione supplementare la conformità al regolamento (UE) 2020/1213 e l’indicazione dei siti di produzione registrati.
Prescrizioni per Robinia pseudoacacia L.
Per le piante da impianto di Robinia pseudoacacia L. fino a sette anni e con diametro massimo di 25 cm è richiesta una dichiarazione ufficiale che attesti: indennità da Pochazia shantungensis; indennità del sito di produzione ai controlli ufficiali effettuati in periodi opportuni dall’inizio del ciclo produttivo; ispezione ufficiale immediatamente prima dell’esportazione con campionamento tale da rilevare almeno un’infestazione dell’1% con affidabilità del 99%. Il certificato fitosanitario deve includere la dichiarazione di conformità al regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 e l’indicazione dei siti di produzione registrati.
Contesto della valutazione del rischio e misure aggiuntive
Il regolamento si fonda sui pareri scientifici EFSA del 2021 relativi alle tre specie. La Commissione rileva che le sole misure proposte dalla Turchia nei fascicoli non sono sufficienti, in presenza di incertezze, a ridurre il rischio a un livello accettabile; per questo impone, oltre alle misure proposte, che le piante siano coltivate in siti di produzione indenni da organismi nocivi. Per Juglans regia e Robinia pseudoacacia alcuni organismi nocivi sono già elencati tra quelli da quarantena rilevanti per l’Unione nel regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, mentre altri sono ancora in fase di valutazione completa.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed è adottato in coerenza con l’accordo SPS dell’OMC, con l’obiettivo di consentire l’avvio delle importazioni nel più breve tempo possibile nel rispetto degli obblighi internazionali.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 25 mar 2022Regolamento (UE) 2022/488
- Regolamento · 25 mar 2022Regolamento (UE) 2022/489
- Regolamento · 25 mar 2022Regolamento (UE) 2022/491
- Regolamento · 25 mar 2022Regolamento (UE) 2022/501
- Regolamento · 25 mar 2022Regolamento (UE) 2022/504
- Regolamento · 24 mar 2022Regolamento (UE) 2022/476
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →