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Sentenza

Sentenza del 15/09/2016 n. 691 - Corte di Giustizia UE

Rinvio pregiudiziale - Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 167, articolo 178, lettera a), articolo 179 e articolo 226, punto 3 - Principio di neutralità dell'IVA - Detrazione dell'IVA assolta a monte - Fatture prive di codice fiscale e del numero d'identificazione ai fini dell'IVA - Esclusione della rettifica ex tunc in una fattura stante normativa in uno Stato membro.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente aveva detratto l’IVA assolta a monte sulla base di note di accredito e fatture che, nella versione originaria, non indicavano il codice fiscale o il numero d’identificazione IVA dei destinatari o del prestatore. Durante la verifica fiscale, X GmbH aveva integrato i documenti. L’amministrazione fiscale tedesca ha tuttavia ritenuto che la rettifica producesse effetti soltanto per il futuro, consentendo la detrazione esclusivamente nell’anno della correzione e non in quello di emissione delle fatture.

La decisione

La Corte di giustizia ha stabilito che la normativa nazionale che esclude l’efficacia retroattiva della rettifica è incompatibile con il diritto dell’Unione. L’indicazione del numero d’identificazione IVA è una condizione formale della fattura, non una condizione sostanziale del diritto alla detrazione. Se le condizioni sostanziali sono soddisfatte e la fattura viene successivamente rettificata in modo valido, la detrazione deve poter essere riferita al periodo originario in cui il diritto è sorto. La Corte non ha risposto alla terza questione sulla tempestività della rettifica, poiché nel procedimento principale l’amministrazione aveva dichiarato di accettare le fatture rettificate.

Norme richiamate

  • Direttiva 2006/112/CE, articolo 167

    Il diritto a detrazione sorge quando l’imposta detraibile diventa esigibile.

    Il diritto alla detrazione nasce, in linea di principio, nel periodo in cui l’IVA diventa esigibile, purché siano rispettate le condizioni sostanziali previste dalla direttiva.

  • Direttiva 2006/112/CE, articolo 178, lettera a)

    Per poter esercitare il diritto a detrazione, il soggetto passivo deve essere in possesso di una fattura redatta conformemente alle disposizioni della direttiva.

    Il possesso di una fattura regolare costituisce una condizione formale per esercitare la detrazione; la sua irregolarità non giustifica automaticamente la perdita definitiva del diritto.

  • Direttiva 2006/112/CE, articolo 179

    La detrazione è operata sottraendo dall’imposta dovuta l’ammontare dell’IVA per la quale il diritto a detrazione è sorto nello stesso periodo.

    La detrazione deve essere imputata al periodo in cui il diritto è sorto, non necessariamente al periodo in cui una carenza formale della fattura viene successivamente corretta.

  • Direttiva 2006/112/CE, articolo 219

    Sono assimilati a una fattura tutti i documenti o messaggi che modificano e fanno riferimento in modo specifico e inequivocabile alla fattura iniziale.

    La direttiva ammette la rettifica successiva di una fattura mediante un documento collegato in modo chiaro e specifico alla fattura originaria.

  • Direttiva 2006/112/CE, articolo 226, punto 3

    Nella fattura deve essere indicato il numero di identificazione IVA con il quale il soggetto passivo ha effettuato la cessione o la prestazione.

    L’indicazione del numero IVA è obbligatoria, ma rappresenta un requisito formale e non sostanziale del diritto alla detrazione.

  • Direttiva 2006/112/CE, articolo 273

    Gli Stati membri possono stabilire obblighi necessari ad assicurare l’esatta riscossione dell’IVA e ad evitare le evasioni, senza compromettere la neutralità dell’imposta.

    Gli Stati possono prevedere controlli e sanzioni per le irregolarità formali, ma non possono adottare misure sproporzionate che comprimano o ritardino indebitamente il diritto alla detrazione.

Massime di principio

  • La mancanza di un elemento formale obbligatorio della fattura non dovrebbe comportare il diniego definitivo della detrazione quando l’operazione è reale, l’IVA è stata effettivamente assolta e le condizioni sostanziali risultano soddisfatte.
  • Una fattura incompleta può essere rettificata successivamente con un documento che richiami in modo chiaro e inequivocabile la fattura originaria; la rettifica, se valida, deve normalmente consentire di conservare la detrazione riferita al periodo originario.
  • Gli Stati membri non possono rinviare automaticamente la detrazione all’anno della rettifica imponendo al contribuente oneri finanziari, come interessi di mora, contrari al principio di neutralità dell’IVA.
  • Le autorità fiscali possono applicare sanzioni proporzionate per le violazioni formali e contrastare frodi o abusi, ma non possono usare il formalismo per negare una detrazione spettante in presenza dei requisiti sostanziali.
  • La rettifica dovrebbe essere effettuata tempestivamente e documentata con precisione; la sentenza non stabilisce però in modo generale se una rettifica eseguita dopo un diniego fiscale sia sempre tempestiva, poiché tale questione è rimessa alle circostanze concrete e al diritto nazionale compatibile con il diritto dell’Unione.

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