Cassazione Penale, Sentenza n. 5097/2022 del 11/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Brindisi impugnava la sentenza d'appello che lo aveva assolto dal reato previsto dall'art. 707 c.p. ma lo aveva condannato per porto ingiustificato di un coltello a serramanico (art. 4 legge 110/1975, capo 2). Con quattro motivi denunciava: (1) mancanza di prova della consapevolezza della presenza del coltello trovato nell'autovettura di sua proprietà; (2) omissione di motivazione sulla non applicazione dell'attenuante speciale prevista dal terzo comma dell'art. 4 L.110/1975 (lieve entità); (3) mancato riconoscimento delle attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.); (4) errata esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), sostenendo che la sola potenziale pericolosità dello strumento non basti a escludere la tenuità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione ai sensi dell'art. 157 c.p., tenuto conto del tempo trascorso e del titolo dell'illecito. La Corte ha inoltre ritenuto non inammissibili i motivi relativi all'attenuante di cui al comma 3 dell'art. 4 e alla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis, rilevando gravi carenze motivazionali della sentenza impugnata su tali punti. Rimangono ferme le misure di confisca e distruzione già disposte.
Norme richiamate
art. 4 legge 18 aprile 1975 n. 110
Disciplina il porto ingiustificato di armi/strumenti atti ad offendere; va valutata la configurabilità dell'attenuante di lieve entità (comma 3) tenendo conto non solo delle dimensioni dello strumento ma anche delle modalità del fatto e della personalità dell'imputato
art. 131-bis cod. pen.
Prevede la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la sua applicazione richiede una valutazione complessiva e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta (modalità della condotta, grado di colpevolezza, ecc.) e non può essere esclusa automaticamente per la sola intrinseca pericolosità dello strumento
art. 62-bis cod. pen.
Riguarda le attenuanti generiche; il giudice deve motivare in maniera adeguata il mancato riconoscimento quando richiesto, valutando precedenti, condotta e altre circostanze personali
art. 157 cod. pen.
Norma sulla prescrizione: ha determinato l'estinzione del reato nel caso di specie e conseguentemente l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limita la motivazione della sentenza di cassazione ai fini strettamente necessari per la decisione; citata in relazione alle deduzioni del ricorso
Massime di principio
- Quando un coltello viene rinvenuto a bordo di un veicolo di proprietà dell'imputato, la responsabilità richiede la prova della consapevolezza della sua presenza; l'esistenza del bene nel veicolo non è di per sé sufficiente
- Per l'applicazione dell'attenuante speciale di cui al comma 3 dell'art. 4 L.110/1975 occorre valutare non solo le dimensioni dell'arma/strumento ma anche le modalità del porto e la personalità dell'imputato; il giudice deve motivare adeguatamente il rifiuto dell'attenuante
- La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) richiede una valutazione complessiva della fattispecie: la pericolosità intrinseca dello strumento non è automaticamente decisiva per escluderla
- Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche (art. 62-bis) deve essere motivato tenendo conto dei precedenti, del grado di collaborazione e delle modalità del fatto; motivazione carente può costituire motivo di annullamento
- Se il reato è estinto per prescrizione il giudice di legittimità può annullare la sentenza senza rinvio; tuttavia misure patrimoniali come confisca e distruzione possono rimanere ferme anche dopo l'estinzione del reato
- In difesa, è importante sollevare e documentare circostanze che possano fondare la mancanza di consapevolezza, la lieve entità del fatto o la tenuità, e richiedere al giudice di motivare espressamente su questi punti per evitare carenze motivazionali impugnabili
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