Cassazione Penale, Sentenza n. 25354/2026 del 06/07/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (terzo interessato)
La controversia
La decisione riguarda il riesame, in sede di rinvio, di un sequestro preventivo disposto su beni, rapporti bancari e compendi societari ritenuti riconducibili a un sodalizio mafioso operante nel controllo delle aste immobiliari. In origine erano stati colpiti, tra gli altri, un conto corrente personale intestato a un terzo e un conto corrente intestato a una società a responsabilità limitata. La precedente sentenza di annullamento aveva censurato l’ordinanza del riesame per difetto di motivazione: quanto al conto personale, per l’omessa spiegazione della sua effettiva disponibilità da parte degli indagati e per il mutamento della posizione processuale dell’intestatario formale; quanto al conto societario, per l’omessa risposta sulle dedotte ragioni di fittizietà dell’intestazione e sulla provenienza delle somme. Nel giudizio di rinvio, il tribunale ha confermato il sequestro ritenendo la società mero schermo e valorizzando una conversazione intercettata, ma senza svolgere autonoma motivazione sul conto personale. I ricorrenti hanno denunciato violazione di legge e motivazione apparente, sostenendo che il giudice del rinvio non si era conformato al dictum rescindente, non aveva verificato il periculum in mora, non aveva dimostrato il nesso di pertinenzialità o la sproporzione patrimoniale e aveva fondato il vincolo su mere affermazioni apodittiche.
La decisione
La Corte ha annullato l’ordinanza impugnata limitatamente al sequestro del conto corrente personale intestato al terzo interessato, con rinvio al Tribunale di Napoli per nuovo esame sul punto, ritenendo la motivazione del provvedimento del tutto assente rispetto a quel bene e quindi integrativa di violazione di legge ex art. 325 c.p.p. Ha invece rigettato il ricorso proposto nell’interesse della società formalmente intestataria dell’altro conto corrente, ritenendo non meramente apparente la motivazione del tribunale del riesame in ordine alla fittizietà dell’intestazione e alla effettiva disponibilità del bene da parte degli indagati, nonché alla sua strumentalità rispetto agli scopi dell’associazione mafiosa. La ricorrente soccombente è stata condannata al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 321 c.p.p.
il sequestro preventivo è scrutinabile in cassazione solo per violazione di legge; nel caso concreto il vincolo reale è stato esaminato distinguendo tra sequestro impeditivo e sequestro finalizzato alla confisca
art. 324 c.p.p.
disciplina il riesame delle misure reali e, nel giudizio di rinvio, delimita il perimetro dell’esame demandato al tribunale
art. 325 c.p.p.
il ricorso per cassazione contro il sequestro preventivo è ammesso per violazione di legge, comprensiva della motivazione del tutto mancante o meramente apparente
art. 240-bis c.p.
la presunzione di illecita accumulazione non opera automaticamente se il bene è formalmente intestato a un terzo fittiziamente interposto; in tale caso occorre dimostrare la sproporzione o gli elementi della effettiva disponibilità
art. 416-bis c.p.
la confisca obbligatoria dei beni collegati all’associazione mafiosa richiede una correlazione specifica e concreta tra il bene, la gestione dell’impresa e l’attività del sodalizio
art. 416-bis.1 c.p.
richiamata nella contestazione originaria quale aggravante dei reati fine o connessi
art. 173 disp. att. c.p.p.
il ricorso è stato proposto con i limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo la disciplina delle impugnazioni in materia cautelare reale
art. 12-sexies d.l. n. 306 del 1992
richiamato come disciplina previgente della confisca allargata, poi sostituita dall’art. 240-bis c.p.; la Corte ne ribadisce il principio sull’onere probatorio quando il bene è intestato a terzo
art. 6 d.l. n. 306 del 1992
non ricavabile con precisione dal testo come disposizione autonoma, ma il decreto è richiamato nel contesto della confisca allargata
art. 324, co. 5, c.p.p.
indica il giudice competente per il nuovo giudizio di rinvio a seguito dell’annullamento parziale
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione avverso il sequestro preventivo, la nozione di violazione di legge comprende anche la motivazione del tutto mancante, meramente apparente o priva dei requisiti minimi di coerenza e completezza; non è invece consentito sollecitare una rivalutazione del merito cautelare.
- Quando la Corte annulla con rinvio per difetto di motivazione, il giudice di rinvio deve attenersi puntualmente al perimetro tracciato dalla sentenza rescindente e colmare in modo specifico le lacune evidenziate, senza limitarsi a richiamare in modo generico provvedimenti precedenti.
- Se il bene sequestrato è formalmente intestato a un terzo ritenuto interposto fittiziamente, la confisca non può fondarsi automaticamente sulla sola presunzione di illecita accumulazione patrimoniale prevista per la confisca allargata; occorre dimostrare la fittizietà dell’intestazione e/o la effettiva disponibilità del bene in capo agli indagati o al condannato.
- Ai fini del sequestro e della confisca obbligatoria dei beni collegati all’associazione mafiosa, è necessaria una correlazione specifica e concreta tra il bene, la gestione dell’impresa o della società e l’attività del sodalizio; la mera intestazione formale a un terzo non è di ostacolo se il bene è effettivamente strumentale al programma criminoso.
- La motivazione può ritenersi sufficiente anche se sintetica, purché individui il dato fattuale decisivo, spieghi perché il bene sia considerato schermante o riconducibile agli indagati e colleghi tale dato al titolo di sequestro concretamente applicato.
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