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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31552/2022 del 23/08/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso deduceva la nullità della sentenza per violazione di norme processuali previste a pena di nullità (artt. 178 lett. c), 420-bis e 420-ter c.p.p.), per avere il Tribunale rifiutato il differimento dell'udienza del 16/10/2019 nonostante il difensore avesse comunicato il sopravvenuto stato di detenzione dell'imputato (detenuto per altra causa) e la volontà dello stesso di partecipare al giudizio. In particolare si contestava che la mancata emissione dell'ordine di traduzione, nonostante il legittimo impedimento comunicato, e la celebrazione del giudizio in assenza avessero violato il diritto di difesa e la partecipazione al processo dell'imputato; la Corte d'appello aveva confermato la decisione di primo grado ritenendo l'imputato rappresentato dal difensore ai sensi dell'art. 420-bis c.p.p., ma senza considerare che il sopravvenuto stato di detenzione imponeva l'ordine di traduzione salvo espressa rinuncia dell'imputato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha accertato che il difensore aveva comunicato all'udienza del 16/10/2019 il sopravvenuto stato di detenzione e la volontà dell'imputato di partecipare, che il Tribunale non aveva disposto la traduzione e aveva respinto la richiesta di rinvio, e che l'eventuale ordine di traduzione emesso per udienze successive non sanava la nullità verificatasi nella prima udienza. Pertanto la Corte ha annullato senza rinvio sia la sentenza d'appello sia quella di primo grado per la nullità degli atti posti in violazione del diritto dell'imputato a partecipare al processo, disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale di Campobasso per la celebrazione di un nuovo giudizio di primo grado.

Norme richiamate

  • art. 178, lett. c) c.p.p.

    Richiamato come parametro delle nullità processuali rilevanti: la decisione è stata impugnata per violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità.

  • art. 420-bis c.p.p.

    Regola la possibilità che l'imputato, se regolarmente citato e non comparso pur essendo libero, sia rappresentato dal difensore; la Corte di appello aveva ritenuto applicabile tale disposizione ma la Cassazione distingue il caso in cui, successivamente alla dichiarazione di assenza, sopravvenga lo stato di detenzione, creando un legittimo impedimento che richiede un comportamento diverso del giudice.

  • art. 420-ter c.p.p.

    Norma richiamata in relazione agli obblighi del giudice e alle procedure per la traduzione dell'imputato detenuto; la mancata applicazione delle disposizioni poneva le condizioni per la nullità.

  • art. 420-quater c.p.p.

    Collegata alle norme sulla celebrazione del giudizio in assenza e alle garanzie procedurali connesse; la violazione delle prescrizioni di questa disciplina è stata ritenuta non compatibile con la validità del processo.

  • art. 604, comma 5-bis c.p.p.

    Prevede l'effetto annullatorio (nei casi indicati) quando non siano state rispettate le disposizioni di cui agli artt. 420-ter e 420-quater nel primo giudizio; la Corte l'ha richiamata per motivare l'annullamento delle sentenze.

  • Sezioni Unite, sent. n. 7635 del 30/09/2021 (Costantino)

    Principio interpretativo richiamato: la richiesta di rinvio fondata su sopravvenuto impedimento non può essere considerata come rinuncia alla comparizione; se il difensore comunica la detenzione sopravvenuta e la volontà dell'imputato di partecipare, il giudice deve ordinare la traduzione, e l'omessa traduzione integra una nullità.

Massime di principio

  • Se, nel corso del processo, sopravviene lo stato di detenzione dell'imputato per altra causa e ciò viene comunicato al giudice insieme alla volontà dell'imputato di partecipare, il giudice deve disporre la traduzione o rinviare l'udienza; non è possibile trattare tale comunicazione come rinuncia alla comparizione.
  • La mancata emissione dell'ordine di traduzione (o del differimento dell'udienza) quando sussiste un legittimo impedimento per detenzione sopravvenuta determina la nullità degli atti compiuti in sua assenza, in quanto lesiva del diritto di difesa e alla partecipazione al processo.
  • Un provvedimento di traduzione emesso successivamente non sana la nullità già verificatasi nell'udienza in cui è stato omesso l'ordine di traduzione.
  • La rappresentanza dell'imputato da parte del difensore (art. 420-bis) non esclude l'obbligo di tutela quando sopravvenga uno stato di detenzione: la qualificazione di assenza libera e rappresentata non opera automaticamente se il difensore chiede la traduzione per un impedimento sopravvenuto.
  • In presenza di analoghe fattispecie, la parte che intende contestare la validità del processo per violazione delle garanzie di partecipazione deve sollevare l'eccezione tempestivamente; la Corte di Cassazione può rilevare la nullità e disporre nuovo giudizio quando la violazione sia accertata.

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