Sentenza n. 4023/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Sardegna che aveva accolto il ricorso per ottemperanza e liquidato le spese del primo grado in euro 400,00
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
L’appellante aveva ottenuto dal giudice ordinario il riconoscimento del beneficio della carta elettronica per il docente, con accredito complessivo di euro 2.500,00, e aveva poi promosso giudizio di ottemperanza davanti al TAR. Il TAR aveva accolto la domanda, ordinando al Ministero di costituire la carta elettronica entro sessanta giorni, ma aveva liquidato le spese del giudizio in soli euro 400,00, valorizzando la serialità della controversia. L’appello ha censurato esclusivamente la quantificazione delle spese, deducendo la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., degli artt. 23, 111, 113 e 117 Cost., dell’art. 6 CEDU, dei parametri ministeriali forensi, dell’art. 2233 c.c., della l. n. 247/2012 e della l. n. 794/1942. Secondo l’appellante, la liquidazione era inferiore ai minimi tabellari e lesiva del decoro professionale.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e riformato parzialmente la sentenza del TAR limitatamente alle spese del primo grado. Ha riconosciuto che la quantificazione delle spese costituisce espressione di discrezionalità giudiziale, ma non consente la liquidazione di somme meramente simboliche o comunque inferiori ai valori minimi risultanti dai parametri applicabili, anche considerando le riduzioni consentite. La serialità e la non particolare complessità della controversia possono essere valorizzate per ridurre il compenso, poiché costituiscono indice di un minore impegno difensivo; tuttavia, la riduzione deve restare entro i limiti dei parametri tariffari. La motivazione del TAR non è stata ritenuta apodittica, in quanto aveva indicato la serialità e la semplicità della controversia, ma l’importo di euro 400,00 è stato ritenuto comunque non corretto perché inferiore ai valori applicabili allo scaglione da euro 1.101 a euro 5.200, anche tenendo conto della riduzione prevista dall’art. 4, comma 4, del d.m. n. 147/2022. Le spese del primo grado sono state quindi rideterminate in euro 800,00, oltre accessori e refusione del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Le spese del giudizio d’appello sono state compensate, in ragione del parziale accoglimento della pretesa economica, essendo stata richiesta una liquidazione superiore a quella riconosciuta.
Norme richiamate
art. 91 c.p.c.
Richiamato quale fondamento della regola della soccombenza nella liquidazione delle spese processuali.
art. 92 c.p.c.
Richiamato dall’appellante in relazione ai limiti della compensazione e della regolazione delle spese.
art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.
Utilizzato dal Collegio per motivare per relationem mediante il richiamo a precedenti sentenze della Sezione.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio della carta elettronica per il docente riconosciuto nel giudizio presupposto.
art. 4, comma 4, d.m. n. 147/2022
Prevede la riduzione dei valori parametrici, che deve comunque essere applicata senza scendere al di sotto della soglia risultante dai parametri.
art. 2, comma 1, d.m. n. 55/2014
«il compenso dell’avvocato è proporzionato all’importanza dell’opera».
Esprime il criterio di proporzionalità tra importanza dell’attività professionale e compenso, utilizzabile per modulare la liquidazione in relazione alla complessità e serialità della controversia.
art. 2233 c.c.
Richiamato in relazione alla tutela del decoro professionale e all’adeguatezza della remunerazione dell’attività forense.
l. n. 247/2012
Richiamata quale disciplina dell’ordinamento della professione forense e della tutela del decoro professionale.
l. n. 794/1942
Richiamata dall’appellante in materia di compensi professionali forensi.
Massime di principio
- La liquidazione giudiziale delle spese processuali rientra nella discrezionalità del giudice, ma non può tradursi nell’attribuzione di somme meramente simboliche o comunque incompatibili con i parametri forensi applicabili.
- La serialità e la non particolare complessità della controversia possono giustificare una riduzione del compenso rispetto ai valori parametrici ordinari, in quanto indicano un minore impegno difensivo; tale riduzione deve tuttavia rispettare le soglie minime derivanti dai parametri normativi applicabili.
- Il giudice amministrativo deve motivare specificamente la liquidazione delle spese quando si discosta dalla regola della soccombenza; non è invece necessaria una motivazione ulteriore quando la regolazione delle spese segue tale regola, purché la quantificazione non sia simbolica e resti coerente con i parametri forensi.
- La valutazione della serialità del contenzioso non consente di azzerare o eludere i parametri forensi: il compenso deve rimanere proporzionato all’importanza dell’opera e all’attività effettivamente svolta.
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