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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5439/2023 del 08/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente, legale rappresentante della B. Auto s.r.l., era stata condannata dal Tribunale di Ravenna (sentenza 06/05/2022) a una multa per inosservanza degli obblighi di cui all'art. 225, comma 2, lett. a) d.lgs. n. 81/2008: non avere effettuato le misurazioni strumentali sugli agenti chimici pericolosi dopo la prescrizione notificata il 7/02/2020 (termine 90 giorni). Era stata invece assolta dai capi A e C (artt. 17, co.1, lett. b e 18, co.1, lett. a d.lgs. 81/2008). In Cassazione la difesa ha dedotto: (i) contraddittorietà e carenza della motivazione rispetto alla prova dell'inottemperanza; (ii) omessa decisione sulla richiesta di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. e, in subordine, eccessività della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo (ritenendo adeguatamente provata la mancata ottemperanza alla prescrizione, anche alla luce del verbale di verifica del 21/05/2020) e ha invece accolto il secondo motivo: il Tribunale non ha dato alcuna risposta alla richiesta di applicazione dell'art. 131-bis c.p. La sentenza è stata annullata limitatamente alla verifica dell'applicabilità dell'art. 131-bis e rinviata al Tribunale di Ravenna per nuovo giudizio solo su quel punto; il ricorso è dichiarato inammissibile nel resto. La Corte ha inoltre richiamato il principio per cui, in caso di annullamento con rinvio limitato alla verifica della tenuità, il giudice di rinvio non può dichiarare estinto il reato per prescrizione sopravvenuta.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 81 del 2008, art. 225, comma 2, lett. a)

    art. 225, comma 2, lett. a) d.lgs. n. 81/2008

    Imposizione dell'obbligo di effettuare misurazioni degli agenti chimici pericolosi. La mancata esecuzione della prescrizione amministrativa costituisce illecito penale, salvo prova che siano state adottate altre misure di prevenzione equivalenti o impedimenti legittimi all'adempimento.

  • d.lgs. n. 81 del 2008, art. 17, comma 1, lett. b)

    art. 17, comma 1, lett. b) d.lgs. n. 81/2008

    Attribuisce obblighi organizzativi e di prevenzione al datore di lavoro; nel caso concreto i fatti contestati sotto questo capo sono stati ritenuti dal Tribunale non integranti reato (assoluzione).

  • d.lgs. n. 81 del 2008, art. 18, comma 1, lett. a)

    art. 18, comma 1, lett. a) d.lgs. n. 81/2008

    Riguarda le sanzioni per violazioni in materia di sicurezza sul lavoro; nel caso specifico il Tribunale ha assolto l'imputata da tale capo perché il fatto non costituiva reato.

  • codice penale, art. 131-bis

    Prevede la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte sottolinea che la richiesta di applicazione deve essere esaminata e motivata dal giudice; l'omessa decisione su tale istanza integra vizio di motivazione che giustifica annullamento parziale con rinvio.

  • cod. proc. pen., art. 624

    Richiamato in relazione alla dichiarazione di irrevocabilità di quanto accertato in punto di responsabilità per le parti non annullate; svolge funzione procedurale di stabilizzazione di quelle statuizioni non toccate dall'annullamento.

  • Giurisprudenza Cassazione (Sez. 3, n. 50215/2015; n. 30383/2016; n. 38380/2015)

    Sentenze richiamate in motivazione

    Principio consolidato secondo cui, in caso di annullamento con rinvio limitato alla verifica della sussistenza dei presupposti per l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis, il giudice di rinvio non può dichiarare estinto il reato per prescrizione sopravvenuta, vista la formazione del giudicato progressivo sull'accertamento della responsabilità.

Massime di principio

  • La mancata ottemperanza a una prescrizione amministrativa di misurazione degli agenti pericolosi può integrare responsabilità penale se gli accertamenti successivi dimostrano l'inadempimento e non risulta provato un impedimento legittimo.
  • Spetta all'imputato fornire e documentare circostanze che giustifichino l'impossibilità di adempiere (es. lockdown, impedimenti oggettivi); la mera affermazione generica non è sufficiente.
  • Se la difesa chiede l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., il giudice è tenuto ad esaminare e motivare espressamente la decisione; l'omessa pronuncia è motivo di annullamento parziale con rinvio.
  • In caso di annullamento limitato alla verifica della tenuità del fatto, il giudice di rinvio deve valutare l'art. 131-bis ma non può dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione intervenuta dopo la sentenza annullata.
  • Per evitare rischi processuali è opportuno che il difensore: a) documenti tempestivamente eventuali impedimenti all'adempimento di prescrizioni; b) formuli e sottolinei in udienza la richiesta motivata di applicazione dell'art. 131-bis; c) produca prove concrete di misure alternative di prevenzione adottate.
  • La decisione mostra l'importanza di verbali di verifica successivi: un controllo amministrativo che riscontra la persistenza dell'inadempimento rafforza la posizione dell'accusa.

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