Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29237/2024 del 18/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha proposto tre motivi: (1) violazione dell'obbligo, ai sensi dell'art.14 commi 2-bis e 2-ter d.lgs. n.159/2011, di verificare la persistenza della pericolosità sociale prima di applicare o considerare operante la sorveglianza speciale, sostenendo che la misura del 2014 era stata eseguita solo nel 2017 e quindi doveva essere rivalutata; (2) nullità per contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'elemento soggettivo del reato, poiché l'imputato si era allontanato dall'abitazione per recarsi nell'appartamento della madre nello stesso stabile dopo una lite coniugale e non avrebbe avuto dolo di violare la misura; (3) inosservanza o errata applicazione delle norme sulla recidiva (artt. 99 e 62-bis c.p.) e censura sulla mancata rieduzione della pena in melius, con lamento che i precedenti fossero datati e che non dovesse essere riconosciuta la recidiva.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto infondato che fosse necessaria la rivalutazione della pericolosità: il decreto di applicazione della sorveglianza speciale era stato notificato il 04/12/2014 e non risultò un'interruzione tale da far decorrere il biennio tra emissione ed esecuzione; inoltre la valutazione di pericolosità era stata aggiornata con decreto della Corte d'appello del 12/07/2018 (definitivo 11/08/2018), e al momento della condotta (ottobre 2017) Donnini era sottoposto alla misura. Sul secondo motivo la Cassazione ha confermato che il reato di cui all'art.75 d.lgs. 159/2011 richiede solo dolo generico (consapevolezza degli obblighi e volontà del loro inadempimento), sicché l'aver lasciato il domicilio di notte senza autorizzazione integra il reato indipendentemente dalla motivazione soggettiva; la valutazione di merito sulle circostanze dichiarate è incensurabile in sede di legittimità. Il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile perché investe valutazioni di merito (valutazione della recidiva e della misura della pena) logicamente motivate dalla Corte territoriale; la censura generica sulla commisurazione della pena è inammissibile. Il ricorso è stato dunque rigettato e il ricorrente condannato alle spese.

Norme richiamate

  • d.lgs. 6/09/2011, n. 159, art. 75

    La Corte ha interpretato che la violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale si realizza con dolo generico: è sufficiente la consapevolezza degli obblighi e la volontà di non osservarli; le finalità o le ragioni dell'allontanamento non escludono il reato.

  • d.lgs. 6/09/2011, n. 159, art. 14, commi 2-bis e 2-ter

    La norma impone la rivalutazione della pericolosità se la misura è stata disposta ma è stata concretamente eseguita dopo un decorso temporale significativo: tuttavia, secondo la giurisprudenza richiamata e la Corte, la rivalutazione è necessaria solo se è decorso un biennio tra la data di emissione del provvedimento e la sua concreta esecuzione; nel caso concreto non sussisteva tale iato e, inoltre, la pericolosità era stata poi aggiornata con provvedimento di conferma.

  • codice di procedura penale, art. 606

    Richiamata come parametro per le censure ammissibili in cassazione: le doglianze devono riguardare profili di diritto; la Corte ha valutato i motivi e li ha ritenuti o infondati (violazione di legge) o incidenti su valutazioni di merito inammissibili.

  • codice di procedura penale, art. 173 disp. att.

    Norma richiamata per la sintesi del ricorso in cassazione; il motivo è stato sintetizzato nel rispetto del requisito di cui all'art.173 delle disposizioni di attuazione.

  • codice penale, artt. 99 e 62-bis

    Richiamati dalla difesa in relazione alla recidiva e alla determinazione della pena; la Corte ha ritenuto legittima la valutazione della recidiva operata dalla Corte territoriale, fondata sui numerosi precedenti specifici e ravvicinati, e ha considerato inammissibile la censura generica sulla possibilità di revisione in melius della pena.

  • Giurisprudenza richiamata (Sez.1 n.15396/17.01.2023 e Sez.1 n.11929/02.02.2024)

    Giurisprudenza usata per precisare che la rivalutazione della pericolosità è necessaria solo se decorso un biennio tra emissione e concreta esecuzione della misura e che per il reato di violazione degli obblighi di sorveglianza speciale è sufficiente il dolo generico.

Massime di principio

  • La violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale (art.75 d.lgs.159/2011) richiede soltanto dolo generico: è sufficiente la consapevolezza della misura e la volontà di non rispettarla; le ragioni soggettive dell'allontanamento in genere non escludono il reato.
  • La rivalutazione della pericolosità sociale, a seguito di una misura applicata ma eseguita in ritardo per ragioni detentive, è necessaria solo se è decorso un biennio tra la data di emissione del provvedimento applicativo e la sua concreta esecuzione; occorre verificare attentamente le date di notifica ed esecuzione e documentalmente allegare eventuali provvedimenti di conferma o rivalutazione.
  • Le questioni che attengono alla valutazione delle prove, alla credibilità dei testi, all'esistenza o meno di circostanze attenuanti o alla presenza della recidiva sono valutazioni di merito: in Cassazione sono difficilmente censurabili se la motivazione del giudice di merito è logica e congrua.
  • Per contestare in cassazione l'applicazione della recidiva o la commisurazione della pena è necessario proporre censure non generiche e riferite a violazioni di diritto o a errori logico-giuridici specifici; mere affermazioni apodittiche sulla possibile rieduzione della pena sono inammissibili.
  • In situazioni simili, è utile acquisire e inserire nel fascicolo di grado ogni provvedimento che attesti la data di notifica/di esecuzione della misura e qualsiasi decreto di conferma o rivalutazione della pericolosità, perché l'esito del controllo processuale dipende spesso da verifiche temporali e documentali precise.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.