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Sentenza

Sentenza del 13/04/2015 n. 2139 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Riscossione - Cartella di pagamento - Comunicazioni di irregolarità - Controllo automatico - Sanzioni.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente ha contestato la pretesa erariale sostenendo, in particolare, che la cartella fosse illegittima per la mancata preventiva comunicazione bonaria prevista in caso di controllo automatico e che le sanzioni non fossero dovute, poiché il mancato versamento delle imposte era riconducibile alla condotta illecita o scorretta del consulente incaricato, senza colpa del contribuente.

La decisione

La pretesa fiscale derivante dagli artt. 36-bis e 36-ter del d.P.R. n. 600/1973 è subordinata alla notificazione della cartella entro il termine decadenziale previsto, non anche all'invio preventivo della comunicazione bonaria. Tale comunicazione è necessaria solo quando dal controllo automatico emerga un risultato diverso rispetto a quanto dichiarato. Quanto alle sanzioni, il contribuente incolpevole non è tenuto a pagarle se dimostra che il mancato versamento è dipeso dalla condotta illecita del consulente e non è a lui imputabile; non è indispensabile che sia intervenuto un giudicato penale definitivo nei confronti del consulente.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600/1973, art. 36-bis

    Il controllo automatico consente la liquidazione delle imposte e l'iscrizione a ruolo delle somme dovute. La pretesa è valida se la cartella viene notificata entro il termine di decadenza previsto.

  • D.P.R. n. 600/1973, art. 36-ter

    Disciplina il controllo formale delle dichiarazioni e le conseguenti rettifiche e iscrizioni a ruolo secondo le condizioni previste dalla legge.

  • D.Lgs. n. 462/1997, art. 2

    Non stabilisce l'invio preventivo della comunicazione bonaria quale condizione di validità dell'iscrizione a ruolo.

  • Statuto dei diritti del contribuente, art. 6, comma 5

    La comunicazione di irregolarità deve essere inviata quando il controllo automatico evidenzia un risultato diverso da quello indicato dal contribuente nella dichiarazione.

  • Legge n. 423/1995, articolo unico

    Consente di escludere o sospendere gli effetti sanzionatori quando il mancato versamento dipende da condotte illecite del professionista incaricato e il contribuente dimostra la propria estraneità e assenza di colpa.

Massime di principio

  • La mancata comunicazione bonaria non rende automaticamente nulla la cartella: occorre verificare se la comunicazione fosse effettivamente dovuta, cioè se il controllo avesse prodotto un risultato diverso da quello dichiarato.
  • Per i controlli automatizzati, il requisito essenziale è il rispetto del termine di decadenza per la notifica della cartella; la comunicazione preventiva non costituisce sempre una condizione di validità dell'iscrizione a ruolo.
  • Il contribuente può ottenere l'esclusione delle sanzioni se prova concretamente che il mancato pagamento è dipeso esclusivamente dalla condotta illecita o infedele del consulente e che egli ha agito senza colpa.
  • Non è indispensabile una sentenza penale definitiva contro il consulente: il giudice tributario può valutare autonomamente le prove della condotta illecita e dell'assenza di responsabilità del contribuente.
  • L'esclusione delle sanzioni non elimina necessariamente l'imposta dovuta: in linea generale, la responsabilità del consulente può giustificare la non applicazione delle sanzioni, ma non cancella il debito tributario principale.

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