Cassazione Penale, Sentenza n. 18534/2022 del 11/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 09/06/2021 con cui il Tribunale di Pesaro, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha dichiarato il non luogo a provvedere e ha restituito gli atti al Pubblico Ministero in relazione alla trasmissione della documentazione relativa all'individuazione e sequestro di beni per l'esecuzione di una confisca per equivalente a carico di Muri Leo (condannato per il reato di cui all'art. 10-ter d.lgs. 74/2000 con confisca ex art. 322-ter c.p.). Il Procuratore ha dedotto che l'ordinanza fosse impugnabile per cassazione perché produceva una stasi processuale e ha contestato l'interpretazione del riparto di competenze tra pubblico ministero e giudice dell'esecuzione, richiamando numerose disposizioni (artt. 655, 660, 658 c.p.p.; artt. e disposizioni attuative relative alla vendita/amministrazione dei beni; art. 578-bis c.p.p.; art. 183-quater disp. att.; DPR n.115/2002; circolare Registro FUG n.41/2009, ecc.).
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'ordinanza impugnata fosse meramente interlocutoria (dichiarazione di non luogo a provvedere e restituzione degli atti al PM) e quindi non suscettibile di ricorso per cassazione, in mancanza di una specifica previsione normativa che lo consenta. Ha escluso che si fosse configurata l'ipotesi di abnormità del provvedimento: l'atto non ha determinato una stasi insuperabile del procedimento né ha impedito al PM di proseguire senza compiere atti nulli. La Corte ha inoltre chiarito che, salvo diversa disposizione di legge, l'esecuzione dei provvedimenti è curata dal pubblico ministero (art. 655 c.p.p.) e che le norme richiamate dal ricorrente sono in gran parte irrilevanti, abrogate o interpretate come non incompatibili con la responsabilità esecutiva del PM; la circolare interna citata non ha efficacia normativa.
Norme richiamate
art. 655 cod. proc. pen.
Principio che l'esecuzione dei provvedimenti è curata dal pubblico ministero salvo diversa disposizione di legge; la Corte conferma che, in mancanza di specifiche deroghe, il PM è titolare dell'esecuzione anche in materia di confisca.
art. 660 cod. proc. pen.
Norma sull'esecuzione delle pene pecuniarie; la Corte osserva che non può essere letta in senso da escludere la competenza del PM per l'esecuzione della confisca, poiché la confisca non rientra tra le pene pecuniarie regolate da tali articoli.
art. 658 cod. proc. pen.
Regola la trasmissione degli atti per misure di sicurezza; non implica che il PM sia escluso dall'esecuzione della confisca.
art. 735-bis cod. proc. pen.
Riguarda l'esecuzione di provvedimenti stranieri di confisca; la Corte lo dichiara irrilevante perché nel caso non si trattava di confisca straniera.
art. 181 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamata dal ricorrente ma abrogata (dal d.P.R. n.115/2002), quindi non applicabile.
art. 86 disp. att. cod. proc. pen.
Riguarda vendita/distruzione delle cose confiscate; la Corte rileva che tali incombenze richiederebbero una specifica richiesta del PM nel singolo caso per essere attivate.
art. 578-bis cod. proc. pen.
Non attribuisce la competenza per l'esecuzione al giudice dell'esecuzione; non opera quindi a favore della tesi del ricorrente circa un diverso riparto di competenze.
art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen.
Richiamata ma non idonea a trasferire la competenza esecutiva dalla pubblica accusa al giudice dell'esecuzione senza ulteriori elementi normativi.
art. 183-quater disp. att. cod. proc. pen.
Attribuisce competenza al giudice dell'esecuzione limitatamente all'emissione di provvedimenti di confisca in casi particolari (art. 240-bis c.p.), non alla loro esecuzione in generale.
art. 13 reg. esec. cod. proc. pen.
Prevede possibilità di esecuzione di vendite da parte della cancelleria, ma la Corte evidenzia che tali attività richiedono una specifica indicazione/istanza del PM.
artt. 150, 151, 152 DPR n.115/2002
Norme riferite al sequestro e ad aspetti amministrativi; la Corte le ritiene in parte non pertinenti alla confisca oggetto del procedimento e, in generale, non sovvertono la competenza esecutiva del PM senza richieste esplicite.
art. 240-bis cod. pen. e art. 322-ter cod. pen.
Norme sulla confisca in casi particolari e per equivalente; la Corte sottolinea che alcune previsioni limitano la competenza del giudice a specifiche ipotesi di emissione del provvedimento, non all'esecuzione ordinaria senza che il PM formuli richieste concrete.
art. 12-bis e 12-ter d.lgs. n.74/2000
Richiamate nel ricorso in relazione alla confisca fiscale; la Corte non ritiene che esse modifichino il principio generale sulla competenza esecutiva del PM in assenza di chiari rimandi normativi.
art. 568 cod. proc. pen.
Principio di tassatività dei mezzi di impugnazione: la cassazione non può essere ammessa per provvedimenti interlocutori non espressamente elencati.
art. 667, comma 4 cod. proc. pen.
Prevede l'opposizione ad alcuni provvedimenti esecutivi; la Corte osserva che non è applicabile al provvedimento interlocutorio in esame.
art. 177 cod. proc. pen.
Limita le nullità deducibili e contribuisce al principio di tassatività: non sono ammesse deroghe per estendere i rimedi impugnatori.
Circolare Registro F.U.G. n. 41 del 30/07/2009
Atto interno amministrativo della Direzione Generale della Giustizia Penale; la Corte lo considera privo di efficacia normativa per ripartire competenze tra PM e giudice.
Giurisprudenza (Sezioni Unite, precedenti citati)
Richiamata per delineare la categoria dell'abnormità: l'abnormità è residua e soggetta a condizioni restrittive (deve determinare stasi insuperabile del procedimento e incapacità del PM di proseguire senza compiere atti nulli).
Massime di principio
- Un provvedimento interlocutorio che dichiara il non luogo a provvedere e restituisce gli atti al PM non è di regola impugnabile in cassazione per il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione.
- La nozione di 'abnormità' del provvedimento giurisdizionale è residuale e va usata restrittivamente: solo quando il provvedimento determina una stasi processuale insuperabile (imposizione di un atto nullo per proseguire) può giustificare un rimedio atipico.
- Salvo disposizione di legge che disponga il contrario, l'esecuzione dei provvedimenti (anche in materia di confisca) è curata dal pubblico ministero (art. 655 c.p.p.); il PM deve tuttavia formulare richieste specifiche e motivate al giudice per l'attivazione di atti esecutivi concreti.
- Richiami a norme relative alla gestione, vendita o amministrazione di beni sequestrati non spostano automaticamente la competenza esecutiva: occorre sempre verificare l'ambito concreto della norma e se vi sia una richiesta esplicita del PM.
- Le circolari e gli atti interni non hanno efficacia normativa e non possono modificare il riparto di competenze stabilito dalla legge.
- In situazioni analoghe, prima di proporre un ricorso straordinario (cassazione) occorre: 1) verificare la impugnabilità del provvedimento; 2) esaurire i rimedi ordinari e formulare istanze esecutive specifiche; 3) valutare se sussista realmente una stasi insuperabile idonea a configurare abnormità.
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