Cassazione Penale, Sentenza n. 45354/2023 del 10/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che confermava la custodia cautelare in carcere: si censurava la mancata motivazione e l'insufficienza degli indizi relativamente al capo 23 (estorsione contestata a Pasquale Furuli, con contestuale richiesta di identificazione del soggetto detto "don Pasquale", mancanza di specificazione dell'epoca, assenza di violenza o minaccia esplicita e mancata audizione della persona offesa) e la carenza di argomentazione circa la sussistenza dell'aggravante ex art. 416-bis.1 ("metodo mafioso" e finalità di agevolazione della cosca). Inoltre si contestava la qualificazione della partecipazione all'associazione mafiosa (art. 416-bis) dedotta soprattutto da dichiarazioni di collaboratori e da alcune intercettazioni e SMS.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi, osservando i limiti del sindacato di legittimità sulle misure cautelari (controllo di legge o manifesta illogicità della motivazione e non rivalutazione dei fatti). Ha confermato la valutazione dei giudici di merito circa la gravità indiziaria, ritenendo adeguata la valutazione delle intercettazioni e delle dichiarazioni dei collaboratori a supporto dell'identificazione del Furuli e della collocazione temporale della condotta estorsiva. Ha inoltre condiviso l'applicazione dell'aggravante 416-bis.1, richiamando la giurisprudenza secondo cui il "metodo mafioso" può manifestarsi anche tramite un messaggio intimidatorio "silente" quando la forza intimidatrice dell'associazione rende superfluo un avvertimento esplicito. Confermata infine la sussistenza di indizi della partecipazione all'associazione mafiosa (ruolo di collettore delle estorsioni, continuità e riscontro nelle intercettazioni). Condanna del ricorrente alle spese e disposizione di trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario (art. 94 disp. att.).
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
Norma che configura l'associazione di tipo mafioso; la Corte ha ritenuto che l'appartenenza possa essere desunta dalla partecipazione ad attività delittuose conformi al piano associativo, dalla continuità dei rapporti e dal contributo fornito al perseguimento dello scopo comune.
art. 416-bis, comma 1-bis (art. 416-bis.1) cod. pen. (circostanza aggravante)
L'aggravante è stata ritenuta sussistente: la Corte ha confermato che il "metodo mafioso" comprende anche l'intimidazione "silente" quando la forza intimidatrice dell'associazione rende superfluo un avvertimento esplicito; la condotta estorsiva è stata valutata come strumentale ad agevolare gli introiti della cosca.
art. 629 cod. pen. (estorsione)
Articolazione del reato di estorsione contestato (capo 23); la Corte ha ritenuto congrua la valutazione dei giudici di merito sull'elemento intimidatorio implicito e sull'identificazione del soggetto estorsore.
art. 628, comma 3, n. 3 cod. pen. (furto pluriaggravato, se pertinente nel capo)
Norma citata nell'imputazione (in relazione ai capi indicati); utilizzata nell'inquadramento dei reati contestati ma non centrale nella decisione di legittimità che si concentra su gravità indiziaria e metodo mafioso.
art. 273 cod. proc. pen.
Stabilisce il requisito dei "gravi indizi di colpevolezza" per le misure cautelari: la Corte ha ricordato che, nel sindacato sulle misure cautelari, va valutata la congruenza e l'assenza di manifesta illogicità della motivazione del giudice di merito.
art. 274 cod. proc. pen.
Disciplina le esigenze cautelari (che giustificano la misura): la sentenza conferma che il giudice di merito ha adeguatamente argomentato la sussistenza delle esigenze cautelari.
art. 309 cod. proc. pen.
Norma che disciplina il ricorso al Tribunale del riesame contro le misure cautelari: il procedimento di riesame è stato correttamente esperito e confermato.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Limitazione dei motivi di cassazione: la Corte ha applicato questo principio per escludere valutazioni di merito diverse non ammissibili in sede di legittimità, richiedendo violazione di norme o manifesta illogicità della motivazione.
art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
Disposizione formale esecutiva: la Corte dispone la trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario non essendo la decisione idonea a determinare la rimessione in libertà.
Massime di principio
- In sede di legittimità sulle misure cautelari il sindacato è limitato: la Corte di Cassazione verifica solo violazioni di legge o manifesta illogicità nella motivazione, non può rivalutare i fatti o sostituirsi al giudice di merito.
- Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e le intercettazioni, prese nel loro complesso e con riscontri, possono costituire fondamento valido per la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza richiesti per una misura cautelare.
- L'aggravante del "metodo mafioso" (art. 416-bis.1) può sussistere anche quando l'intimidazione è "silente": non è necessario un avvertimento esplicito se l'organizzazione ha una capacità intimidatrice tale da rendere superfluo l'uso della minaccia espressa.
- La partecipazione all'associazione mafiosa può essere desunta anche da singoli episodi dell'attività delittuosa quando la condotta e le modalità esecutive rivelano il contributo dell'agente al perseguimento del programma criminoso dell'organizzazione.
- La mancata audizione della persona offesa non è automaticamente decisiva: se elementi indiziari (es. conversazioni intercettate che riportano dichiarazioni della vittima) e altri riscontri supportano la ricostruzione, la circostanza può non pregiudicare la decisione cautelare.
- La semplice permanenza in stato di detenzione antecedente non è di per sé sufficiente a ritenere superata la presunzione che giustifica la custodia cautelare: il giudice deve valutare complessivamente le esigenze cautelari attuali.
- Le censure generiche e la richiesta di una diversa valutazione delle prove non sono ammissibili in cassazione ove non indichino specifiche violazioni di legge o la manifesta illogicità della motivazione impugnata.
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