Cassazione Penale, Sentenza n. 25789/2024 del 02/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile per intervenuta rinuncia del procuratore speciale, depositata in data 19/03/2014, con la quale è stato dato atto che nel frattempo la misura era stata sostituita. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali. Decisione depositata il 15/05/2024
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Domanda di sostituzione della misura della custodia in carcere con gli arresti domiciliari ai sensi dell'art. 299 c.p.p. rispetto al reato previsto dagli artt. 73 e 80 del d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (illecito in materia di stupefacenti), relativo ai fatti commessi a Portogruaro il 30/05/2023. In sede di ricorso si deduceva violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo al principio di autonoma valutazione del giudice
Norme richiamate
art. 299 cod. proc. pen.
Norma che disciplina l'istanza di sostituzione della misura cautelare; nel caso è stato fatto ricorso contro il rigetto dell'istanza ma il giudizio è stato reso inammissibile per rinuncia e non sul merito della richiesta
artt. 73 e 80 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
Norme che individuano il reato contestato (illeciti in materia di stupefacenti e profili aggravanti); la contestazione di tali reati è il motivo della custodia cautelare per la quale si richiedeva la sostituzione
Massime di principio
- La rinuncia o il ritiro dell'impugnazione da parte del difensore o del procuratore speciale rende il ricorso inammissibile: se la misura cautelare è stata nel frattempo sostituita, l'impugnazione perde interesse e il giudice dichiara l'inammissibilità
- Quando il motivo del ricorso riguarda la sostituzione di una misura cautelare (art. 299 c.p.p.), il Tribunale valuta sia gli elementi di fatto sia i profili giuridici; tuttavia, se manca la legittimazione attiva a proseguire il gravame (per rinuncia), il merito non viene esaminato
- La dichiarazione di inammissibilità per rinuncia può comportare la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente
- In situazioni analoghe è importante verificare tempestivamente l'effettivo interesse all'impugnazione (per esempio se la misura è già stata sostituita) e la presenza di atti di rinuncia/riconsegnazione prima di introdurre o proseguire il gravame
- Se si intende contestare la valutazione del giudice di merito (vizio di motivazione o violazione di legge), occorre che il ricorso venga mantenuto ed illustrato con argomentazioni e prove tali da giustificare la decisione di un giudice di grado superiore; la rinuncia priva il motivo di essere esaminato
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