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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22821/2023 del 27/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dalla società ricorrente e della adesione incondizionata dei controricorrenti, dichiarando estinto il giudizio di cassazione. In conseguenza dell'estinzione è stata disposta la compensazione/assenza di statuizione sulle spese, con formula "nulla per le spese".

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal riconoscimento, nei giudizi di merito, di differenze retributive in favore di due lavoratori per il mancato computo dell'anzianità di servizio maturata dal 31 dicembre 1987 al 31 dicembre 1989 durante un periodo svolto con contratto di formazione e lavoro. Secondo la sentenza di appello, tale anzianità doveva essere considerata ai fini dei supplementi ai minimi e degli scatti biennali, con conseguente condanna della società datrice di lavoro al pagamento delle differenze. Avverso tale decisione la società ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, ma prima della decisione ha depositato atto di rinuncia al ricorso ai sensi dell'art. 390 c.p.c., con richiesta di regolazione delle spese; i lavoratori hanno sottoscritto l'atto di rinuncia prestando incondizionata adesione anche sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    secondo comma, ult. parte

    La decisione è stata riservata in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto dalla norma.

  • art. 390 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso da parte della ricorrente produce l'estinzione del giudizio di cassazione quando sia validamente depositata e accettata dalle controparti costituite.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la rinuncia al ricorso, validamente depositata dalla parte ricorrente, determina l'estinzione del processo ove sia accompagnata dall'adesione delle controparti costituite.
  • Quando la rinuncia al ricorso è accettata incondizionatamente dai controricorrenti, la Corte dichiara l'estinzione del giudizio senza esaminare i motivi di impugnazione.
  • In caso di estinzione del ricorso per rinuncia, la Corte può regolare le spese secondo quanto concordato dalle parti; ove l'atto di rinuncia contenga pattuizione sulle spese accettata dai controricorrenti, può disporsi che nulla sia dovuto per le spese.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiPrescrizione

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