Cassazione Penale, Ordinanza n. 08715/2026 del 05/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
I ricorsi sono stati proposti nell'interesse di entrambi gli imputati avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 24/04/2025, che, su concorde richiesta delle parti, aveva ridotto la pena a loro carico: per uno a anni cinque e mesi quattro di reclusione, per l'altro ad anni quattro, mesi sette e giorni dieci di reclusione. Dal testo emerge che si trattava di una decisione resa all'esito di concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. I ricorrenti hanno proposto doglianze che, secondo la Cassazione, investivano profili sui quali il giudice di merito non era tenuto a svolgere ulteriore motivazione; inoltre non risulta formulata alcuna specifica censura sull'omessa declaratoria di prescrizione maturata prima della sentenza impugnata. La Corte rileva anche che non erano dedotti motivi attinenti alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del Procuratore generale o a un contenuto della decisione difforme dalla richiesta, cioè i soli profili che avrebbero reso ammissibile il ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi proposti da entrambi gli imputati. Ha conseguentemente condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo ipotesi di esonero. La decisione si fonda sul fatto che le censure non riguardavano profili deducibili in cassazione contro una sentenza emessa all'esito di concordato in appello e che non era stata dedotta l'eventuale prescrizione maturata prima della pronuncia.
Norme richiamate
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
La trattazione del ricorso è avvenuta nelle forme previste da questa disposizione.
art. 599-bis c.p.p.
La sentenza impugnata era stata resa all'esito di concordato in appello; in tale contesto il ricorso è ammissibile solo per censure specifiche sulla formazione del consenso, sul consenso del Procuratore generale o sulla difformità della pronuncia rispetto all'accordo.
art. 129 c.p.p.
Sono inammissibili le doglianze relative alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento, salvo il caso in cui sia dedotta l'omessa declaratoria di estinzione del reato per prescrizione già maturata prima della sentenza.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, i ricorrenti sono condannati alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata nel caso concreto in euro 3.000 complessivi.
Massime di principio
- Nel concordato in appello, il ricorso per cassazione è ammissibile solo se investe vizi relativi alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del Procuratore generale o alla difformità tra accordo e decisione del giudice.
- Non sono deducibili con il ricorso per cassazione, avverso sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p., le censure che concernono motivi rinunciati o la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., salvo l'ipotesi della prescrizione maturata prima della pronuncia e non dichiarata.
- Se il ricorso è dichiarato inammissibile, seguono la condanna alle spese processuali e, in mancanza di cause di esonero, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
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