Ordinanza n. 290/2026 - Catanzaro, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento prefettizio di rigetto dell’istanza di annullamento in autotutela del decreto di revoca della patente di guida
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone la sospensione cautelare, il provvedimento prefettizio del 15 maggio 2026 con cui era stata respinta l’istanza di annullamento in autotutela del precedente decreto di revoca della patente di guida. Il testo dell’ordinanza non espone i motivi specifici dedotti nel ricorso, limitandosi a dare atto della domanda cautelare e della contestazione dell’atto prefettizio.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare ritenendo insussistente, al sommario esame proprio della fase cautelare, il fumus boni iuris. Ha inoltre escluso il periculum in mora, considerando che il provvedimento di revoca della patente risaliva nel tempo e che restava comunque impregiudicata la possibilità per il ricorrente di chiedere un nuovo titolo ai sensi dell’art. 120, comma 3, del d.lgs. 285/1992. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico del ricorrente, liquidate in euro 1.000,00, oltre spese generali e accessori di legge.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo.
art. 120, comma 3, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
La possibilità di chiedere un nuovo titolo di guida è stata valorizzata dal giudice per escludere il periculum in mora.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti o della dignità dell’interessato mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione dell’efficacia di un provvedimento amministrativo richiede la compresenza del fumus boni iuris e del periculum in mora; l’assenza anche di uno solo dei due presupposti giustifica il rigetto della domanda cautelare.
- Il periculum in mora può essere escluso quando l’atto lesivo risalga nel tempo e l’interessato disponga di un rimedio alternativo idoneo a conseguire nuovamente il bene della vita, come la possibilità di richiedere un nuovo titolo abilitativo.
- La condanna alle spese della fase cautelare segue la soccombenza, salvo diversa motivata determinazione del giudice.
Come è indicizzato
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