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Sentenza

Sentenza n. 2566/2026 - Napoli, Sezione 9

PER L'ACCERTAMENTO della mancata attivazione dei poteri inibitori di cui all'art. 19 co 3 e 21 nonies della legge n. 241/1990 da parte del Comune di Piedimonte Matese nei confronti della SCIA presentata dalla soc. Green Garden Group al SUAP di Piedimonte Matese prot. REP_PROV_CE/CE-SUPRO/0013747 del 06/04/2022 conosciuta nell'esistenza e nel contenuto in data 16/12/2022; PER LA CONDANNA del Comune di Piedimonte Matese (CE) all'attivazione dei poteri inibitori di cui all'art. 19 co 3 legge n. 241/1990 e all'emanazione di un provvedimento espresso ex art. 7 comma 3 DPR 160/2010.

Giustizia amministrativa202300918

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXSentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: mancata attivazione dei poteri inibitori, di verifica e repressivi in relazione a una SCIA per attività di somministrazione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente chiedeva l’accertamento della mancata attivazione, da parte del Comune, dei poteri inibitori previsti dall’art. 19, comma 3, e dall’art. 21-nonies della legge n. 241/1990 in relazione alla SCIA presentata da una società per l’esercizio di un’attività di somministrazione in un immobile contiguo alla sua proprietà. Deduceva violazione di legge ed eccesso di potere, sostenendo la doverosità dell’intervento comunale, anche in relazione a lavori e installazioni che assumeva non autorizzati dal condominio. Domandava inoltre la condanna del Comune all’attivazione dei poteri inibitori e all’emanazione di un provvedimento espresso ai sensi dell’art. 7, comma 3, d.P.R. n. 160/2010. Il Comune eccepiva l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso, rilevando che il ricorrente non aveva previamente sollecitato l’esercizio dei poteri comunali e che la SCIA riguardava soltanto profili commerciali, non edilizi. Il ricorrente aveva richiamato una nota del 21 gennaio 2022, ma tale nota, per quanto ricostruito in giudizio, riguardava esclusivamente l’accesso agli atti relativi alla SCIA e non conteneva una richiesta di provvedere.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo fondata l’eccezione del Comune. La tutela del terzo contro una SCIA, una volta decorso il termine per le verifiche ordinarie, passa attraverso la previa sollecitazione dell’amministrazione all’esercizio dei poteri previsti dall’art. 19 della legge n. 241/1990, seguita, in caso di inerzia, dall’azione contro il silenzio. In assenza di una diffida o istanza specificamente diretta a ottenere l’esercizio dei poteri inibitori, repressivi o di autotutela, non si forma alcun silenzio giuridicamente rilevante e non sorge l’obbligo di provvedere. La richiesta di accesso agli atti non equivale a una richiesta di esercizio del potere. Il giudice ha inoltre precisato che l’autotutela costituisce un potere latamente discrezionale e non configura, di regola, un obbligo di provvedere d’ufficio tutelabile dal terzo. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese in favore del Comune, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 19 l. 241/1990

    le verifiche da effettuare nel termine di sessanta giorni o di trenta giorni dalla presentazione della SCIA in caso di questione edilizia

    La SCIA non è un atto autonomamente impugnabile; l’amministrazione esercita i poteri di verifica entro i termini previsti e, decorso tale termine, può intervenire nei limiti dei poteri di autotutela e degli ulteriori poteri previsti dalla disposizione.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    È richiamato quale fondamento dei poteri di autotutela attivabili, dopo la scadenza dei termini ordinari di verifica della SCIA, su sollecitazione del terzo ove ne ricorrano i presupposti.

  • art. 7, comma 3, d.P.R. 160/2010

    È indicato dal ricorrente quale base della richiesta di emanazione di un provvedimento espresso, ma il giudice non ne riconosce l’applicabilità in assenza di una previa istanza idonea a far sorgere l’obbligo di provvedere.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in relazione alla trattazione dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato da remoto.

Massime di principio

  • Il terzo che intenda contestare gli effetti di una SCIA deve previamente sollecitare l’amministrazione all’esercizio dei poteri di verifica, inibitori, repressivi o di autotutela; solo l’inerzia successiva a tale sollecitazione può essere fatta valere mediante l’azione avverso il silenzio.
  • La mera conoscenza dell’esistenza e del contenuto della SCIA non fa sorgere, di per sé, un obbligo dell’amministrazione di provvedere su iniziativa del terzo e non consente di agire contro il silenzio senza una previa istanza.
  • Una richiesta di accesso agli atti, non accompagnata da una specifica richiesta di esercizio dei poteri amministrativi, non costituisce sollecitazione idonea a far sorgere l’obbligo di provvedere.
  • Decorso il termine ordinario per le verifiche sulla SCIA, l’amministrazione può intervenire nei limiti dei poteri previsti dall’art. 19 della legge n. 241/1990, compresa l’autotutela; quest’ultima, essendo espressione di un potere latamente discrezionale, non determina normalmente un obbligo di provvedere d’ufficio tutelabile in giudizio.
  • L’azione del terzo contro il silenzio dell’amministrazione presuppone l’apertura di un procedimento mediante un’istanza o diffida specifica e la successiva mancata conclusione entro il termine applicabile.

Come è indicizzato

MaterieSCIA e liberalizzazioniTermini del procedimento e silenzioLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneAutotutela decisoriaLegittimazione e interesse a ricorrereOnere della prova e principio dispositivo

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