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Ordinanza

Ordinanza n. 2658/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma dell’ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Ottava) n. 01470/2026.

Giustizia amministrativa202604945

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza cautelare del TAR Campania, Sez. VIII, che aveva respinto la domanda cautelare proposta dall'impresa ricorrente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa ricorrente)

Prevale il privato

La controversia

L'impresa ricorrente ha appellato, ai sensi dell'art. 62 c.p.a., l'ordinanza cautelare del TAR Campania che aveva respinto la domanda cautelare proposta in primo grado. Il testo non specifica il contenuto dell'atto amministrativo originariamente impugnato né i motivi puntuali dedotti, limitandosi a rilevare che le censure dell'appellante meritano un attento esame nella sede di merito e che è stato prospettato un pregiudizio cautelare.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello cautelare e, riformando l'ordinanza del TAR, ha accolto l'istanza cautelare proposta in primo grado esclusivamente ai fini della sollecita fissazione dell'udienza di merito, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. Il Collegio non ha quindi anticipato una valutazione definitiva sulla fondatezza dei motivi, ritenendo che essi dovessero essere attentamente esaminati in sede di merito. Ha considerato adeguatamente tutelabili le esigenze cautelari mediante la rapida definizione del giudizio. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti costituite.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l'appello contro le ordinanze cautelari; l'appello è stato accolto.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    accoglie l’istanza cautelare formulata in primo grado ai soli fini della fissazione del merito

    Consente di tutelare le esigenze cautelari mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito, senza adottare una misura cautelare sostanziale definitiva.

Massime di principio

  • Nel giudizio d'appello cautelare, quando i motivi richiedono un approfondito esame incompatibile con la cognizione sommaria, il Consiglio di Stato può accogliere l'appello ai soli fini della sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a.
  • La tutela cautelare può essere ritenuta adeguatamente assicurata dalla rapida definizione del giudizio di merito quando il pregiudizio prospettato non impone l'adozione immediata di una misura cautelare sostanziale.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelare
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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