Ordinanza n. 2658/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma dell’ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Ottava) n. 01470/2026.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza cautelare del TAR Campania, Sez. VIII, che aveva respinto la domanda cautelare proposta dall'impresa ricorrente
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa ricorrente)
Prevale il privato
La controversia
L'impresa ricorrente ha appellato, ai sensi dell'art. 62 c.p.a., l'ordinanza cautelare del TAR Campania che aveva respinto la domanda cautelare proposta in primo grado. Il testo non specifica il contenuto dell'atto amministrativo originariamente impugnato né i motivi puntuali dedotti, limitandosi a rilevare che le censure dell'appellante meritano un attento esame nella sede di merito e che è stato prospettato un pregiudizio cautelare.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello cautelare e, riformando l'ordinanza del TAR, ha accolto l'istanza cautelare proposta in primo grado esclusivamente ai fini della sollecita fissazione dell'udienza di merito, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. Il Collegio non ha quindi anticipato una valutazione definitiva sulla fondatezza dei motivi, ritenendo che essi dovessero essere attentamente esaminati in sede di merito. Ha considerato adeguatamente tutelabili le esigenze cautelari mediante la rapida definizione del giudizio. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti costituite.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l'appello contro le ordinanze cautelari; l'appello è stato accolto.
art. 55, comma 10, c.p.a.
accoglie l’istanza cautelare formulata in primo grado ai soli fini della fissazione del merito
Consente di tutelare le esigenze cautelari mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito, senza adottare una misura cautelare sostanziale definitiva.
Massime di principio
- Nel giudizio d'appello cautelare, quando i motivi richiedono un approfondito esame incompatibile con la cognizione sommaria, il Consiglio di Stato può accogliere l'appello ai soli fini della sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a.
- La tutela cautelare può essere ritenuta adeguatamente assicurata dalla rapida definizione del giudizio di merito quando il pregiudizio prospettato non impone l'adozione immediata di una misura cautelare sostanziale.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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