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Sentenza

Sentenza n. 2767/2026 - Milano, Sezione 5

per l'ottemperanza - della sentenza n. 279/2025, pubblicata in data 08/07/2025 dal Tribunale Ordinario di Como – Sezione Lavoro, non impugnata nei termini e passata in giudicato, con cui il Tribunale «accerta e dichiara» il diritto della parte ricorrente ad «ottenere la carta docente per gli anni scolastici 2022/23 e 2023/24, in misura di € 500,00 per ciascun anno; per l’effetto condanna la parte convenuta a mettere a disposizione della parte ricorrente detta carta docente, o altro equipollente, così che ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge (…)».

Giustizia amministrativa202600535

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Como che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per gli anni scolastici 2022/23 e 2023/24

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente scolastico)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito per l'ottemperanza alla sentenza n. 279/2025 del Tribunale ordinario di Como, Sezione Lavoro, passata in giudicato e notificata al Ministero il 15 settembre 2025. La pronuncia aveva accertato il diritto del ricorrente a ottenere la carta docente per gli anni scolastici 2022/23 e 2023/24, nella misura di 500 euro per ciascun anno, condannando il Ministero a mettere a disposizione la carta o altro strumento equipollente. Il ricorrente ha dedotto l'inadempimento dell'Amministrazione e ha chiesto l'accredito complessivo di 1.000 euro, oltre alla nomina di un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma e non ha allegato né documentato l'integrale esecuzione del giudicato. Il TAR ha inoltre verificato la procedibilità del ricorso, rilevando il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza e ha dichiarato l'inottemperanza del Ministero al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale ordinario di Como. Ha ordinato al Ministero di accreditare al ricorrente, entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza, gli importi di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2022/23 e 2023/24, per complessivi 1.000 euro, detratti eventuali pagamenti medio tempore effettuati per il medesimo titolo. Per il caso di perdurante inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, prevedendo che questi intervenga su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato al Ministero e provveda entro i successivi 60 giorni. Il commissario dovrà determinare l'importo ancora dovuto e adottare gli atti necessari all'esecuzione, senza compenso, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro per compensi, oltre IVA, CPA, spese generali del 15% e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore del difensore antistatario. La decisione si fonda sulla prova documentale del giudicato e sull'assenza di prova dell'avvenuto adempimento da parte dell'Amministrazione.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, consentendo al giudice amministrativo di dichiarare l'inottemperanza al giudicato, ordinare all'amministrazione le modalità di esecuzione e nominare, in caso di inerzia, un commissario ad acta.

  • art. 14 d.l. 669/1996

    Il ricorso per l'esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche è procedibile dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo; il TAR ha ritenuto tale termine rispettato.

  • art. 2233, comma 2, c.c.

    Il criterio dell'adeguatezza è stato utilizzato per determinare le spese legali in rapporto alla limitata attività difensiva concretamente svolta nel giudizio.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è procedibile nei confronti di una pubblica amministrazione dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 14 d.l. 669/1996.
  • L'amministrazione è inottemperante quando, a fronte di un giudicato che impone il pagamento o l'attribuzione di una prestazione determinata, non dimostri di avervi dato integrale esecuzione; la mera costituzione in giudizio non è sufficiente a contestare l'inadempimento.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere, precisando le modalità esecutive e detraendo gli eventuali pagamenti medio tempore effettuati per il medesimo titolo.
  • In caso di ulteriore inerzia dell'amministrazione oltre il termine assegnato, il giudice può nominare fin dalla sentenza un commissario ad acta, stabilendone condizioni di attivazione, termine per l'esecuzione e poteri sostitutivi necessari.
  • Al dipendente pubblico nominato commissario ad acta non spetta uno specifico compenso quando l'attività commissariale rientra nei suoi compiti istituzionali e nella gestione ordinaria della spesa pubblica.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereOnere della prova e principio dispositivoTermini del procedimento

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