Sentenza del 21/10/2015 n. 21366 - Corte di Cassazione
CONTENZIOSO TRIBUTARIO - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - RINVIO ALLE NORME DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE - Certificazione del passaggio in giudicato della sentenza tributaria - Mancata previsione - Art. 124 disp. att. c.p.c. - Applicabilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, sostenendo che una successiva sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Roma, relativa all'ICI dell'anno 2003 e ritenuta dal contribuente passata in giudicato, avesse definitivamente stabilito una rendita catastale inferiore per l'immobile. Secondo il ricorrente, tale giudicato esterno avrebbe dovuto vincolare il giudice anche per gli anni 1999-2002, impedendo il recupero ICI calcolato sulla rendita catastale più elevata.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha rilevato che il contribuente non aveva prodotto una valida certificazione del passaggio in giudicato della sentenza della CTP relativa all'anno 2003. L'attestazione secondo cui non era stata depositata copia dell'appello presso la CTP e non era stato richiesto il fascicolo di primo grado non è stata ritenuta equivalente alla certificazione prevista dall'art. 124 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile. Di conseguenza, non essendo stato dimostrato il giudicato esterno, la sentenza precedente non poteva essere invocata per vincolare il giudizio sugli anni 1999-2002. Il ricorso è stato quindi respinto; non è stata disposta la condanna alle spese per la mancata costituzione del Comune.
Norme richiamate
Art. 2909 del codice civile
La cosa giudicata fa stato tra le parti, i loro eredi o aventi causa, ma per essere fatta valere in un giudizio successivo deve essere dimostrata mediante idonea documentazione del passaggio in giudicato della decisione.
Art. 124 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile
In assenza di una disciplina specifica nel processo tributario, la norma si applica per analogia e richiede che il segretario della commissione tributaria certifichi, sulla copia della sentenza notificata o non notificata, che nei termini di legge non è stata proposta impugnazione.
Art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992
Consente il rinvio alle norme del codice di procedura civile quando il processo tributario non disciplina espressamente una determinata questione; su tale base è stato applicato per analogia l'art. 124 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.
Art. 53, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 546 del 1992
La mancata richiesta, da parte della commissione tributaria regionale, della trasmissione del fascicolo di primo grado non prova il passaggio in giudicato della sentenza e non è equipollente alla certificazione richiesta dall'art. 124 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.
Art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1992
La base imponibile ICI è determinata in relazione al valore catastale dell'immobile, calcolato sulla rendita catastale vigente al 1° gennaio dell'anno d'imposizione; tuttavia, nel caso concreto, la norma non è stata applicata secondo la prospettazione del contribuente perché mancava la prova dell'efficacia vincolante della precedente sentenza.
Massime di principio
- Per invocare un giudicato esterno in un processo tributario non basta produrre una sentenza favorevole o un'attestazione informale sull'assenza di appello: occorre una specifica certificazione del passaggio in giudicato rilasciata dalla segreteria della commissione tributaria secondo i requisiti dell'art. 124 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.
- L'attestazione che non sia stato richiesto il fascicolo di primo grado non dimostra, da sola, che la sentenza sia divenuta irrevocabile, perché l'appello può essere stato proposto con modalità o presso uffici diversi da quelli considerati nell'attestazione.
- Un giudicato relativo a un'annualità tributaria diversa può assumere rilevanza per altre annualità quando riguarda un presupposto stabile e comune, come la rendita catastale, ma la sua efficacia deve essere previamente dimostrata e giuridicamente verificata.
- La parte che invoca il giudicato ha l'onere di produrre la sentenza completa e la prova formale della sua definitività; in mancanza, il giudice non è tenuto a considerarla vincolante.
- Gli adempimenti formali sulla prova del passaggio in giudicato sono essenziali: una documentazione incompleta può impedire l'esame nel merito dell'effetto vincolante della precedente decisione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 21 ott 2015Sentenza del 21/10/2015 n. 21339 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 21 ott 2015Sentenza del 21/10/2015 n. 21350 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 21 ott 2015Sentenza del 21/10/2015 n. 21354 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 21 ott 2015Sentenza del 21/10/2015 n. 21355 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 21 ott 2015Sentenza del 21/10/2015 n. 21357 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 21 ott 2015Sentenza del 21/10/2015 n. 21360 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →