Sentenza n. 191/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento autorizzativo per l'avvio dell'esercizio di casa funeraria art. 37 L.R. n. 41 del 10-08-2012 e ss.mm.ii., n. 2 reg. del 01.06.2023 con cui la III ripartizione pianificazione-gestione del territorio ambiente e infrastrutture del Comune di Sulmona rilasciava “al Sig. Santilli Alessandro, nato a Castelvecchio Subequo (AQ) il 22.07.1971 ed ivi residente in Via San Rocco n. 30 - in qualità di Amministratore Unico della Società ‘Santilli s.r.l.' p. iva 02032370666 avente sede legale a Sulmona in Via Edward Lear s.n.c. - già autorizzato alla realizzazione della struttura de qua con il provvedimento conclusivo n. 1/2023 del 03.02.2023 (procedimento Unico n. 112/2022) AUTORIZZAZIONE per l'avvio dell'esercizio di Casa Funeraria ex art. 37 L.R. n. 41/2012 testo in vigore, presso l'immobile sito a Sulmona in Via Edward Lear s.n.c. NCEU foglio 50 particella 1539 sub. 45- 46 nel rispetto di tutte le prescrizioni vigenti in materia, di quelle contenute nella L.R. n. 41/2012 testo in vigore, nella D.G.R. Abruzzo n. 310 del 18.05.2018, nella normativa nazionale e regionale per i servizi mortuari nonché nel rispetto delle prescrizioni di cui al parere della ASL n. 1 Avezzano-Sulmona-L'Aquila prot. n. 0000666/23/RDE/6 del 26.05.2023” (Cfr. all. n. 1), e di tutti gli altri atti inerenti al relativo procedimento, presupposti e/o conseguenti e/o comunque connessi all'impugnato provvedimento, tra cui, in particolare, il provvedimento conclusivo n. 1/2023 del 3.02.2023 con cui la III ripartizione pianificazione-gestione del territorio ambiente e infrastrutture del Comune di Sulmona rilasciava “Al Sig. Alessandro Santilli, in qualità di Amministratore Unico della Ditta “Santilli s.r.l.”, P.IVA 02032370666, IL PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO composto dai seguenti elaborati: - Relazione tecnica; - Inquadramento e Planimetria Generale; - Elaborati grafici dello stato di fatto e Progetto; per la “Realizzazione di una casa funeraria, senza opere, all'interno di una struttura commerciale, ai sensi della Legge Regionale n. 41/2012, così come modificata dalla L.R. 21 novembre 2021 n. 23 e dalla L.R. 16 giugno 2022 n. 10” sull'immobile individuato in Via E. Lear - Catasto Foglio 50 Mappale 1539” (Cfr. all. n. 2), e di tutti gli altri atti inerenti al relativo procedimento, presupposti e/o conseguenti e/o comunque connessi all'impugnato provvedimento
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Autorizzazione comunale all'avvio dell'esercizio di una casa funeraria e provvedimento conclusivo autorizzativo della sua realizzazione
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'autorizzazione rilasciata dal Comune di Sulmona per l'avvio dell'esercizio di una casa funeraria, deducendo la violazione e falsa applicazione del Regolamento comunale di polizia mortuaria, modificato dalla deliberazione consiliare n. 58/2016, dell'art. 37 della l.r. Abruzzo n. 41/2012, nonché illogicità e contraddittorietà dell'azione amministrativa. In particolare, hanno contestato la localizzazione della struttura in una zona residenziale e sostenuto che la disciplina comunale vietasse tale insediamento. Hanno fondato la legittimazione e l'interesse a ricorrere sulla vicinitas, allegando la residenza nelle immediate vicinanze della struttura. Il Comune e la società controinteressata hanno eccepito il difetto di legittimazione e di interesse, rilevando che la vicinitas non dimostrerebbe automaticamente uno specifico pregiudizio, ma il Collegio ha ritenuto di poter prescindere dall'eccezione, respingendo il ricorso nel merito.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso perché infondato. Ha ritenuto legittimo il procedimento autorizzativo, rilevando che il Comune aveva acquisito il parere favorevole del Servizio edilizia sulla conformità urbanistica ed edilizia, sulla destinazione d'uso, sulla prevenzione incendi e sui requisiti previsti dalla legge regionale, nonché il parere favorevole della ASL sui requisiti igienico-sanitari, strutturali, tecnici e organizzativi. Quanto alla sopravvenuta disciplina regionale introdotta dall'art. 26 della l.r. Abruzzo n. 22/2023, che vieta la collocazione delle case funerarie nelle zone A e B e negli edifici prevalentemente residenziali nelle altre zone, il TAR ha ritenuto applicabile la clausola di salvaguardia per le case funerarie già autorizzate alla data di entrata in vigore della legge. Poiché la struttura era stata autorizzata alla realizzazione con il provvedimento n. 1/2023 prima della nuova disciplina, il divieto sopravvenuto non era applicabile. Quanto al regolamento comunale di polizia mortuaria, il Collegio ha affermato che la l.r. n. 41/2012, come modificata dalla l.r. n. 10/2022, ha liberalizzato la realizzazione delle case funerarie, consentendo ai Comuni di limitarne o escluderne la realizzazione solo mediante previsioni motivate da particolari ragioni igienico-sanitarie, ambientali, storiche, artistiche, urbanistiche o architettoniche. La deliberazione comunale n. 58/2016, anteriore alla riforma regionale, individuava invece in via generale le zone ammesse, senza configurare specifiche limitazioni motivate ai sensi della nuova disciplina; pertanto, è stata ritenuta incompatibile e superata dalla normativa regionale sopravvenuta. Il ricorso è stato respinto, con condanna dei ricorrenti al pagamento di euro 2.000,00 per ciascuna parte costituita, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 37 l.r. Abruzzo n. 41/2012
l'autorizzazione all'apertura delle case funerarie è rilasciata dal Comune ove ha sede la struttura, entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, in conformità alle disposizioni della presente legge e successive disposizioni attuative, previa verifica della compatibilità con le destinazioni d'uso previste nella zonizzazione degli strumenti urbanistici comunali vigenti e previa acquisizione del parere favorevole della ASL competente per territorio
L'autorizzazione all'apertura richiede la verifica comunale della compatibilità urbanistica e l'acquisizione del parere favorevole della ASL; nel caso concreto tali presupposti risultavano soddisfatti.
art. 37, comma 4, l.r. Abruzzo n. 41/2012, come modificato dalla l.r. Abruzzo n. 10/2022
Con deliberazione consiliare o con regolamento di polizia mortuaria, i Comuni possono individuare ulteriori ambiti del proprio territorio ovvero immobili nei quali, in ragione di particolari motivi di carattere igienico-sanitario, ambientale, storico, artistico, urbanistico ed architettonico, limitare o escludere la realizzazione di tali strutture
La disciplina regionale consente ai Comuni di limitare o escludere la realizzazione delle case funerarie soltanto mediante previsioni riconducibili a particolari motivi tipizzati e adeguatamente individuati; la riforma ha liberalizzato l'insediamento salvo tali limitazioni eccezionali.
art. 26 l.r. Abruzzo n. 22/2023
Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle case funerarie già autorizzate alla data di entrata in vigore della presente legge
Il divieto sopravvenuto di collocazione delle case funerarie nelle zone A e B e negli edifici prevalentemente residenziali non si applica alle strutture già autorizzate alla realizzazione prima dell'entrata in vigore della legge.
art. 2 d.m. n. 1444/1968
È richiamato per individuare le zone urbanistiche A e B alle quali si riferisce il divieto introdotto dalla l.r. Abruzzo n. 22/2023.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
Massime di principio
- L'autorizzazione comunale all'apertura di una casa funeraria richiede la verifica della compatibilità con la destinazione d'uso prevista dagli strumenti urbanistici comunali e l'acquisizione del parere favorevole dell'ASL competente; l'acquisizione di entrambi i pareri favorevoli soddisfa i principali presupposti istruttori previsti dalla disciplina regionale.
- La disciplina regionale che consente ai Comuni di limitare o escludere la realizzazione di case funerarie non attribuisce un potere di divieto generale e immotivato: le limitazioni devono essere riferite a specifici ambiti o immobili e giustificate da particolari ragioni igienico-sanitarie, ambientali, storiche, artistiche, urbanistiche o architettoniche.
- Una disciplina comunale anteriore alla riforma regionale, che individui tassativamente le sole zone nelle quali possono essere insediate case funerarie senza indicare specifiche ragioni tipizzate di limitazione o esclusione, è incompatibile con la successiva disciplina regionale liberalizzatrice e non può impedire l'insediamento in aree non espressamente incluse nell'elenco comunale.
- Il divieto regionale sopravvenuto di collocare case funerarie in determinate zone urbanistiche non si applica alle strutture già autorizzate alla realizzazione prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina, anche se l'autorizzazione all'avvio dell'esercizio è successiva.
- La vicinitas non dimostra automaticamente l'interesse a ricorrere contro un titolo autorizzativo: occorre, in linea generale, allegare e dimostrare uno specifico pregiudizio derivante dall'atto impugnato. Tuttavia, quando il ricorso è comunque infondato nel merito, il giudice può prescindere dall'esame dell'eccezione relativa alla legittimazione o all'interesse a ricorrere.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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