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Ordinanza

Ordinanza n. 7337/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'esecuzione della Sentenza Tribunale di Frosinone n. 609/2024 pubbl. il 28/03/2024 RG n. 2652/2023 passata in giudicato.

Giustizia amministrativa202513329

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR Lazio, sede di Roma, ha dichiarato la propria incompetenza e ha rimesso l'affare alla sezione staccata di Latina del TAR Lazio. Ha precisato che il giudizio potrà essere riassunto davanti al giudice competente nel rispetto dei termini previsti dall'art. 15, comma 4, c.p.a. La sede di Latina dovrà procedere a ogni ulteriore valutazione, comprese quelle relative alle spese di lite.

TAR Lazio - Roma, Sez. III bisOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Frosinone n. 609/2024, passata in giudicato

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

La controversia

Il ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario. Il TAR Lazio, sede di Roma, ha rilevato che, ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.a., quando l'ottemperanza riguarda una sentenza del giudice ordinario, il ricorso deve essere proposto davanti al TAR nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso la sentenza. Poiché la sentenza da eseguire è stata pronunciata dal Tribunale di Frosinone, la controversia rientra nella competenza territoriale inderogabile della sezione staccata di Latina del TAR Lazio, secondo la ripartizione prevista dall'art. 47 c.p.a.

Norme richiamate

  • art. 113, comma 2, c.p.a.

    il ricorso si propone al tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso la sentenza di cui è chiesta l'ottemperanza.

    La competenza territoriale per il giudizio di ottemperanza relativo a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario spetta al TAR nella cui circoscrizione ha sede il giudice ordinario che ha pronunciato la sentenza.

  • art. 47 c.p.a.

    La ripartizione delle controversie tra la sede centrale del TAR Lazio e la sezione staccata rileva ai fini dell'individuazione della sede competente.

  • art. 15, comma 4, c.p.a.

    La causa può essere riassunta davanti al giudice competente entro i termini previsti dalla disposizione.

Massime di principio

  • Per il giudizio di ottemperanza volto all'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, è competente il TAR nella cui circoscrizione territoriale ha sede il giudice ordinario che ha pronunciato la sentenza, ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.a.
  • Quando la controversia rientra nella competenza della sezione staccata di un TAR, la sede centrale deve dichiarare la propria incompetenza e rimettere l'affare alla sezione competente; il giudizio può essere riassunto nei termini previsti dall'art. 15, comma 4, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaCompetenza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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