Sentenza del 04/07/2018 n. 2767 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Cartella di pagamento - notificazione presso la sede sociale - invalidità della notificazione - onere della prova -grava sul destinatario.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa notificazione presso la sede sociale è ritenuta valida in presenza del soggetto consegnatario che accetti l'atto, salvo prova contraria fornita dal destinatario. La mera contestazione della qualifica del ricevente non è sufficiente: occorre dimostrare concretamente l'assenza di qualsiasi rapporto lavorativo o incarico e l'estraneità del soggetto alla sede sociale.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
È stata contestata la validità della notificazione della cartella di pagamento effettuata presso la sede sociale, sostenendo che il soggetto che aveva ricevuto l'atto non fosse legittimato alla ricezione. La questione riguarda la ripartizione dell'onere della prova: se la notificazione avviene presso la sede sociale e il consegnatario accetta l'atto, la sua legittimazione si presume. Spetta quindi al destinatario dimostrare sia che il consegnatario non aveva alcun rapporto di lavoro con la società, sia che non era neppure addetto alla sede o incaricato, in qualsiasi forma, a ricevere atti.
Norme richiamate
Giurisprudenza in materia di notificazione presso la sede sociale
La presenza del consegnatario presso la sede sociale e l'accettazione dell'atto fanno presumere la sua legittimazione alla ricezione. Il destinatario deve fornire la prova contraria dimostrando non solo l'assenza di un rapporto di lavoro, ma anche l'assenza di qualsiasi incarico o funzione presso la sede.
Massime di principio
- Quando un atto viene notificato presso la sede sociale, la ricezione da parte di una persona presente nei locali e disposta ad accettarlo è normalmente assistita da una presunzione di legittimazione.
- Chi contesta la notificazione deve fornire una prova concreta dell'illegittimità del consegnatario; non è sufficiente affermare genericamente che il ricevente non era un dipendente.
- La prova contraria deve riguardare anche l'assenza di incarichi, mansioni o collegamenti funzionali con la sede sociale, inclusi incarichi informali o di fatto.
- La sede risultante dagli atti societari costituisce il luogo ordinario presso cui la notificazione può essere eseguita; eventuali irregolarità devono essere specificamente dimostrate dal destinatario.
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